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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 113 codice della strada: Targhe delle macchine agricole

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (1).

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

(1) Così modificato dall’art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

Commento

Le macchine agricole sono considerate dal codice della strada come veicoli a tutti gli effetti in quanto possono circolare su strada. La loro circolazione, tuttavia, è limitata: le macchine agricole possono circolare su strada solo per essere trasferite da un luogo all'altro e per trasportare i prodotti agricoli e forestali, gli addetti alle lavorazioni e le altre attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola o forestale.

Essendo veicoli assimilabili alle automobili, agli autocarri e agli altri veicoli a motore, anche le macchine agricole devono possedere una serie di requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e dei luoghi in cui le stesse vengono impiegate. Per questo motivo, la legge prevede che le macchine agricole siano munite di specifici dispositivi di equipaggiamento come, per esempio, i dispositivi di frenatura, quelli di segnalazione visiva e luminosa, quelli volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e quelli di protezione delle parti pericolose.

Al di là delle caratteristiche tecniche e costruttive, le macchine agricole devono anche rispettare quelle che il codice della strada chiama "formalità necessarie per la circolazione". In pratica, anche le macchine agricole devono essere munite dell'apposito documento di circolazione ed essere immatricolate, ossia munite di targa.

L'art. 113 del codice della strada si occupa proprio di indicare quali sono le regole relative alle targhe delle macchine agricole, anche se, in proposito, è necessario qualche chiarimento perché non tutte le macchine agricole devono essere immatricolate.

Le macchine agricole, infatti, si distinguono in macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate. Alla categoria delle macchine agricole semoventi appartengono:

  • le trattrici agricole;
  • le macchine agricole operatrici a due o più assi;
  • le macchine agricole operatrici ad un asse.

Alla categoria delle macchine agricole trainate, invece, appartengono:

  • le macchine agricole operatrici trainate;
  • i rimorchi agricoli.

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o più assi e i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, per poter circolare, devono essere munite della carta di circolazione e, soprattutto, devono essere immatricolate.

Le macchine agricole operatrici trainate, le macchine agricole operatrici ad un asse e i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, invece, per poter circolare, necessitano solo del documento di circolazione consistente nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione e, pertanto, non devono essere immatricolate.

Dopo aver chiarito quali sono le macchine agricole che devono essere immatricolate, dobbiamo adesso individuare quali sono le caratteristiche delle targhe delle macchine agricole previste dall'art. 113 del codice della strada.

Che cosa dispone l'art. 113 del codice della strada sulle targhe delle macchine agricole?

L'art. 113 del codice della strada fornisce delle indicazioni precise per quanto riguarda la targa che deve essere materialmente apposta sul veicolo, distinguendo in base alla tipologia della macchina agricola. Abbiamo già detto che le macchine agricole soggette ad immatricolazione sono solo le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o più assi e i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

L'art. 113 del codice della strada prevede che:

  • le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici a due o più assi devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione posizionata posteriormente;
  • i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate devono essere muntite di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

Se si circola con una trattrice agricola o con una macchina agricola operatrice a due o più assi, a cui è agganciata una macchina agricola trainata, all'ultimo elemento del convoglio deve essere apposta la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima. In pratica, supponiamo che ad un trattore (che è una macchina agricola soggetta ad immatricolazione) venga agganciato un rimorchio agricolo per trasportare le casse degli ortaggi appena raccolti: se la targa del trattore non è visibile, al rimorchio bisognerà apporre una copia della targa del trattore su cui deve comparire la lettera "R" proprio ad indicare che si tratta di targa ripetitrice.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 113 del codice della strada?

In tema di sanzioni, l'art. 113 del codice della strada si limita a richiamare quelle previste per le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, i motoveicoli e i loro rimorchi.

Pertanto, chi circola con una macchina agricola soggetta ad immatricolazione:

  • senza targa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338;
  • munita di targa non propria o contraffatta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 ad euro 8.025;
  • munita di targa non rifrangente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100;
  • munita di targa non chiaramente e integralmente leggibile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173;
  • senza aver denunciato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione della targa alla polizia entro 48 ore dall'accadimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

 



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