Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 114 codice della strada: Circolazione su strada delle macchine operatrici

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (2)
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole (1).
(1) Così modificato dall’art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. (2) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Commento
Rulli compressori, escavatrici e autobetoniere sono macchine operatrici, ossia veicoli che il codice della strada definisce come macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. Nello specifico, la legge distingue le macchine operatrici in tre categorie:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- carelli, destinati alla movimentazione di cose.
In generale, poi, è possibile distinguere macchine operatrici semoventi (che si muovono grazie al motore di cui sono dotate) e macchine operatrici trainate (che si muovono solo se agganciate alle prime.
Come è possibile notare, la funzione delle macchine operatrici non è propriamente quella di trasportare cose o persone; ciononostante, possono circolare su strada. Il codice della strada, tuttavia, consente la circolazione delle macchine operatrici solo per:
- essere trasferite da un luogo all’altro;
- per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.
Oltretutto, visto l’uso cui sono adibite, e in considerazione delle loro peculiarità costruttive, le macchine operatrici devono rispettare regole molto precise per poter circolare su strada.
L’art. 114 del codice della strada si occupa proprio di stabilire quali sono le regole relative alla circolazione su strada delle macchine operatrici. In particolare, la norma chiarisce quali sono le formalità necessarie per la circolazione delle macchine operatrici, quali sono le norme costruttive e i dispositivi di equipaggiamento obbligatori di questa particolare tipologia di veicoli e indica, inoltre, una serie di altre disposizioni che riguardano l'idoneità alla circolazione delle macchine operatrici.
Quali sono le formalità necessarie per la circolazione delle macchine operatrici?
Quando parliamo di formalità necessarie per la circolazione di un veicolo, ci riferiamo ai documenti e agli altri adempimenti di natura burocratica che devono essere espletati per immettere il veicolo nella circolazione.
In proposito, l'art. 114 del codice della strada prevede che le macchine agricole per poter circolare devono essere innanzitutto immatricolate presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. In secondo luogo, è necessario richiedere agli stessi uffici il rilascio della carta di circolazione. L'immatricolazione e il rilascio della carta di circolazione potrà essere richiesto solo da colui che si dichiara proprietario del veicolo.
Per quanto riguarda la targa materialmente intesa, inoltre, l'art. 114 del codice della strada distingue tra macchine operatrici semoventi e macchine operatrici trainate: le prime devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le seconde, invece, devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
L'immatricolazione e la carta di circolazione, comunque, non sono richieste per la circolazione dei carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Dobbiamo chiarire, inoltre, che per ottenere il rilascio della carta di circolazione è necessario presentare anche la dichiarazione di conformità al tipo omologato della macchina operatrice. La dichiarazione, rilasciata solitamente dal rivenditore, è redatta dalla casa costruttrice e attesta che il veicolo che stai acquistando è uguale in tutto e per tutto al prototipo omologato. L'omologazione avviene con l'accertamento effettuato dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali verificano che il prototipo di macchina operatrice sia costruito rispettando le norme sulla sicurezza e quelle ambientali e che, soprattutto, sia munito di una serie di dispositivi di equipaggiamento considerati come obbligatori dalla legge.
Quali sono i dispositivi di equipaggiamento obbligatori delle macchine agricole?
Per quanto riguarda i dispositivi di equipaggiamento di cui devono essere obbligatoriamente munite le macchine operatrici, dobbiamo distinguere -anche in questo caso- tra macchine operatrici semoventi e macchini operatrici trainate.
Le macchine operatrici semoventi devono essere equipaggiate con:
- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (nonché dispositivo lampeggiante, se previsto dalla carta di circolazione);
- dispositivi per la frenatura;
- dispositivo di sterzo;
- silenziatore;
- dispositivo di segnalazione acustica (clacson);
- dispositivo retrovisore;
- ruote o cingoli;
- dispositivi amovibili per la protezione di parti pericolose;
- dispositivi di agganciamento, se predisposti per il traino;
- parabrezza e tergicristallo;
- altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione.
Le macchine operatrici trainate, invece, devono essere equipaggiate con:
- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, eventualmente amovibili;
- dispositivi per la frenatura, se di massa superiore a quella rimorchiabile consentita al veicolo traente per macchine operatrici sprovviste di freni;
- ruote o cingoli;
- dispositivi di agganciamento;
- altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 114 del codice della strada?
Pur non espressamente, ma richiamando altre norme, l'art. 114 del codice della strada sanziona:
- chi circola con una macchina operatriche eccezionale (ossia con una macchina operatrice che supera i limiti di massa e/o sagoma fissati dalla legge) senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione dell'A.N.A.S., con la multa da 431 a 1.734 euro;
- chi circola con una macchina operatrice eccezionale, in violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visivaoppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, con la multa da 173 a 695 euro;
- chi circola con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione, con la multa da 42 a 173 euro;
- chi circola con una macchina operatrice avente caratteristiche costruttive difformi ripetto a quelle indicate sulla carta di circolazione, oppure con i dispositivi di equipaggiamento mancanti, danneggiati o alterati, con la multa da 87 a 345 euro e con il ritiro della carta di circolazione;
- chi circola con una macchina operatrice per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, con la multa da 173 a 695 euro;
- chi circola con una macchina agricola senza osservare le prescrizioni indicate nella carta di circolazione, con la multa da 87 a 345 euro;
- chi circola con una macchina operatrice senza targa, con la multa da 85 a 338 euro;
- chi circola con un complesso veicolare (ossia con una macchina operatrice semovente cui è agganciata una macchina operatrice trainata) il cui rimorchio non è munito di targa, con la multa da 85 a 338 euro.