Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 119 codice della strada: Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
COMMENTO
La patente di guida è un’autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore. Viene rilasciata dopo che è stato accertato il possesso da parte del richiedente di determinati requisiti di età, fisici e psichici, morali e tecnici.
Vediamo uno per uno questi requisiti lasciando per ultimi quelli fisici e psichici, disciplinati dall’art. 119 del Codice della Strada, che esamineremo successivamente più nel dettaglio.
Il requisito dell’età
A seconda del veicolo che si vuole condurre esistono diversi tipi di patente e differenti fasce di età. Solo per fare qualche esempio occorrono 14 anni per potere guidare veicoli caratterizzati da piccole cilindrate (scooter, moto di piccola cilindrata e minicar); in questo caso la patente richiesta è quella di tipo AM; è necessario avere compiuto i 16 anni perché si possa ottenere il rilascio di una patente di tipo A1 o B1 che consente di condurre veicoli e macchine agricole, di cilindrata leggermente maggiore a quelle relative la patente AM; si deve essere maggiorenni per conseguire la patente di tipo B che è quella che permette la guida delle comuni autovetture.
I requisiti morali
Per quel che attiene ai requisiti morali questi vengono verificati prima che il candidato faccia l’esame di guida. Al più tardi due giorni prima della data prevista per l’esame di guida, le Prefetture – effettuate le prescritte verifiche preventive sui requisiti morali di ciascun candidato – inseriscono, nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, eventuali cause ostative allo svolgimento dell’esame da parte di chi risulti carente dei requisiti morali (si pensi al caso che a dovere sostenere l’esame di guida sia un soggetto che si trova agli arresti domiciliari o in libertà vigilata).
I requisiti tecnici
I requisiti tecnici vengono valutati attraverso l’esame dell’idoneità alla guida consistente nella verifica delle capacità e dei comportamenti del guidatore ed in una prova di controllo delle sue cognizioni teoriche.
I requisiti fisici e psichici
Per il conseguimento della patente di guida il richiedente deve essere in possesso di determinati requisiti fisici e psichici. Egli infatti, non deve essere affetto da alcuna malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione, anatomica o funzionale tale da impedirgli di condurre con sicurezza veicoli a motore. Lo stesso dicasi per colui che vuole esercitarsi alla guida avendo conseguito il foglio rosa.
Pertanto, come specificato nel regolamento di attuazione del Codice della Strada, il richiedente non deve presentare alcuna malattia invalidante. Più specificatamente:
1) non deve avere un’alterazione in uno o più arti tale da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida dei veicoli ai quali la patente abilita;
2) deve possedere un campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione bioculare;
3) deve percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza, per la patenti A e B, e non meno di otto metri di distanza per le patenti C, D e E.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e la redazione delle relative certificazioni ufficiali devono essere effettuati da medici abilitati che a seconda dei casi, sono:
1) medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli;
2) oppure Commissioni mediche locali (CML), cioè strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale.
I medici delle ASL, militari e altri
L’accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di età, è effettuato da medici appartenenti a una delle seguenti strutture medico-legali:
a) A.S.L. territorialmente competente;
b) Servizi di base del distretto sanitario;
c) Servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato;
d) Medici militari;
e) Ministero della Sanità;
f) Polizia di Stato;
g) Corpo nazionale Vigili del fuoco;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Possono svolgere questa l’attività, se sono autorizzati, anche i medici militari in pensione e gli altri medici non più appartenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.
Gli stessi medici operano anche nelle agenzie di pratiche auto.
L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti di chi è affetto da diabete è effettuato sia per il conseguimento della patente sia per la revisione o la conferma:
1) per la patente A, B e BE dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza della patente ridotta rispetto allo standard;
2) per la patente C, D, CE e DE da una Commissione Medica Locale integrata da un medico specialista diabetologo.
Le Commissioni mediche locali
Le Commissioni Mediche Locali che sono delle strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia, accertano l’ idoneità per la patente quando:
a) vi sono delle situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida;
b) quando si tratta di patenti speciali di mutilati e invalidi fisici;
c) nel caso di patenti C o D, nell’ipotesi di superamento di alcuni limiti di età
Le Commissioni Mediche Locali comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio della Motorizzazione Civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del Codice della Strada.
Le Commissioni Mediche Locali comunicano altresi, all’Ufficio della Motorizzazione Civile eventuali riduzioni della validità della patente che ne comportano una scadenza inferiore rispetto allo standard.
I provvedimenti di sospensione o revoca ovvero o quelli che hanno stabilito una riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dagli Uffici della Motorizzazione Civile nel caso in cui l’interessato dimostri una diversa valutazione attraverso la produzione di idonea certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa.
Questa nuova certificazione deve però, essere prodotta dall’interessato nei termini previsti per l’eventuale proposizione del ricorso dinanzi al TAR (in questo caso il termine è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare) ovvero al Presidente della Repubblica (qui il termine è di 120 giorni dalla notifica del provvedimento), altrimenti si avrà la decadenza dalla possibilità di presentare opposizione.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli Uffici della Motorizzazione Civile nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
Sui ricorsi proposti dai richiedenti mutilati o invalidi fisici il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
Così come medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione devono fare parte delle Commissioni Mediche Locali chiamate a verificare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici nei richiedenti mutilati o invalidi fisici. In questa ipotesi, deve farne parte anche un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le Commissioni Mediche Locali sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.
I medici delle ASL, militari o altri e le Commissioni Mediche Locali possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.