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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 120 codice della strada: Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3.  La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4.  Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5.  Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.063 ad euro 3.190.

COMMENTO

Il nostro legislatore ha previsto una serie di requisiti che il richiedente la patente deve possedere al fine del conseguimento del provvedimento che lo abilita alla guida.

La patente viene infatti, rilasciata solo dopo che è stato accertato il possesso da parte dell’aspirante guidatore, di requisiti di età, morali, fisici e psichici nonché tecnici.

L’art. 120 del Codice della Strada che andremo da qui a poco ad esaminare, disciplina i requisiti morali ma prima vediamo in che cosa consistono gli altri requisiti.

I requisiti di età richiesti per la patente

I requisiti di età variano a seconda del tipo di patente che si vuole conseguire anche in considerazione del veicolo che si intende condurre. Ad esempio per la guida dei veicoli di piccola cilindrata come le minicar o gli scooter, la patente richiesta è quella di tipo AM e l’età prevista per il suo rilascio sono i 14 anni; per le comuni autovetture l’età richiesta sono i 18 anni e la patente è quella di tipo B.

I requisiti fisici e psichici richiesti per la patente

I requisiti fisici e psichici consistono nella mancanza nel richiedente di qualsivoglia malattia invalidante (fisica, psichica, ovvero una deficienza organica o una minorazione) tale da impedirgli di guidare con sicurezza i veicoli a motore. Per la valutazione della sussistenza di detti requisiti fisici e psichici l’aspirante guidatore dovrà sottoporsi ad una visita medico-legale che si svolgerà secondo le modalità previste dal Codice stradale.

I requisiti tecnici richiesti per la patente

Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici prescritti, il richiedente dovrà superare un esame teorico, che ne valuterà le conoscenze tecniche, ed una prova pratica di guida.

I requisiti morali richiesti per la patente

L’art. 120 del Codice della Strada seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l’affidabilità morale dell’aspirante a conseguire la patente o a riconseguirla.

I requisiti morali sono direttamente correlati a determinate condizioni soggettive nel senso che il richiedente non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero non deve essere sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione. Queste condizioni soggettive infatti, precludono il rilascio della patente di guida.

Oltre alle persone già sopra elencate, non possono conseguire la patente di guida anche i soggetti condannati per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

I motivi della previsione legislativa dei requisiti morali

La ragione per la quale il nostro legislatore ha previsto la preclusione al rilascio della patente per le categorie di persone sopra elencate, è quella di evitare che il potenziale utilizzo della documento di guida possa in qualche modo agevolare la commissione di reati o che dall’ utilizzo della patente si vengano a creare condizioni che mettano in pericolo la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Accertamento dei requisiti morali preventivo al rilascio della patente

L’accertamento dei requisiti morali viene compiuto in maniera preventiva grazie ad una rete di collegamento appositamente creata tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vi è quindi, uno scambio informatico di dati tra i due Ministeri in modo da verificare l’eventuale esistenza di cause ostative al rilascio a carico del richiedente prima che lo stesso faccia l’esame di guida.

Cause ostative sopravvenute al rilascio e revoca della patente

Se le cause ostative sono successive al rilascio della patente, allora la Prefettura compente provvederà alla sua revoca al sopravvenire delle stesse.

Lo scambio di informazioni tra Ministeri si effettua anche per l’acquisizione dei dati relativi alla revoca della patente intervenuta successivamente al rilascio.

Quando non può essere disposta la revoca

La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando non è possibile conseguire una nuova patente

La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca.

Impugnazioni contro i provvedimenti della Prefettura

Contro i provvedimenti disposti dalla Prefettura, sia quelli di diniego della patente sia quelli di revoca, è ammesso il ricorso al Ministero degli Interni, il quale decide entro 60 giorni, di concerto con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Sanzioni per la violazione dell’art. 120 del Codice della Strada

Chiunque viola quanto disposto dall’art. 120 del Codice della Strada è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.063 a euro 3.190.

Giurisprudenza

Con una sentenza recente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, 2 comma, del Codice della Strada, nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente da parte della Prefettura nel caso di un soggetto condannato per reati legati alle sostanze stupefacenti. La Corte infatti, ha sostenuto che tale revoca non può essere disposta in maniera automatica ma è una misura possibile che la Prefettura può disporre tenuto conto della minore o maggiore gravità del reato commesso. Tutto ciò anche alla luce delle modifiche legislative che hanno distinto tra droghe pesanti e droghe leggere.

Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018

Relativamente al giudice competente a conoscere dei provvedimenti di revoca della patente, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha affermato in materia, la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione del giudice ordinario è stata anche più di recente affermata dalla medesima Corte di Cassazione, Sezione Unite, con una sentenza del 2014.

Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenze nn. 2446/2006 e 10406/2014



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