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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 121 codice della strada: Esame di idoneità

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2.  Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3.  Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4.  Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
5-bis.  I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell’esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.
6.  L’esame di coloro che hanno frequentato un’autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7.  Le prove d’esame sono pubbliche.
8.  La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.
9.  La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10.  Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11.  Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12.  Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116.

COMMENTO

Per la conduzione su strade pubbliche di un qualsiasi veicolo a motore sia esso un ciclomotore, un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, è necessario essere in possesso della patente di guida.

Analogamente per condurre mezzi particolari come ad esempio quelli per i soccorsi (vedi le autoambulanze), oppure i pullman o ancora, i camion sono richieste delle specifiche abilitazioni professionali.

La patente è dunque, un’autorizzazione amministrativa, la quale può essere rilasciata solo previo accertamento della sussistenza nell’aspirante guidatore, di determinati requisiti psicofisici, morali ed attitudinali.  

I requisiti richiesti per il rilascio della patente di guida

I requisiti richiesti per il rilascio della patente di guida sono:

– di età;

– fisici e psichici,

– morali, attraverso il controllo della Prefettura prima dell’esame di guida;

– tecnici mediante un esame.

Il requisito dell’età

A seconda del veicolo che si vuole condurre esistono diversi tipi di patente e differenti fasce di età. Solo per fare qualche esempio occorrono 14 anni per potere guidare veicoli caratterizzati da piccole cilindrate (scooter, moto di piccola cilindrata e minicar); in questo caso la patente richiesta è quella di tipo AM; è necessario avere compiuto i 16 anni perché si possa ottenere il rilascio di una patente di tipo A1 o B1 che consente di condurre veicoli e macchine agricole, di cilindrata leggermente maggiore a quelle relative la patente AM; si deve essere maggiorenni per conseguire la patente di tipo B che è quella che permette la guida delle comuni autovetture, ecc.

I requisiti fisici e psichici

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è finalizzato alla verifica della mancanza di malattie fisiche o psichiche, anatomiche o funzionali, tali da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore (si prenda ad esempio una malattia che determina un’inefficienza agli arti, una menomazione alla vista o all’udito o un rallentamento dei tempi di reazione). L’accertamento di tali requisiti fisici e psichici è effettuato dall’ufficio della ASL o da medici autorizzati e deve risultare da una certificazione recente.

I requisiti morali

Per quel che attiene ai requisiti morali, questi vengono verificati prima che il candidato faccia l’esame di guida. Al più tardi due giorni prima della data prevista per l’esame di guida, le Prefetture – effettuate le prescritte verifiche preventive sui requisiti morali di ciascun candidato – inseriscono, nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, eventuali cause ostative allo svolgimento dell’esame da parte di chi risulti carente dei requisiti morali (si pensi al caso che a dovere sostenere l’esame di guida sia un soggetto che si trova agli arresti domiciliari o in libertà vigilata).

I requisiti tecnici

I requisiti tecnici vengono valutati attraverso l’esame dell’idoneità alla guida consistente nella verifica delle capacità e dei comportamenti del guidatore ed in una prova di controllo delle sue cognizioni teoriche.

L’art. 121 del Codice della Strada disciplina proprio quest’esame di idoneità alla guida.

L’esame di idoneità alla guida

Al fine di sostenere gli esami di idoneità per la patente è necessario presentare un’apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici E’ possibile rivolgersi anche ad un’autoscuola che preparerà l’interessato all’esame sia teorico sia pratico e curerà tutta la parte “burocratica” per il rilascio della patente.

Gli esami teorici e pratici di guida sono svolti secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che hanno a loro volta frequentato un corso di qualificazione iniziale.

Attualmente, gli esami teorici si svolgono in due modalità:

1) per le patenti speciali e quelle superiori di tipo C, D ed E vi è un esame orale;

2) per i patentini del ciclomotore, le patenti A e B, CQC, le revisioni delle patenti A e B, CFP ADR, l’esame consiste in un questionario a risposta multipla. 

In quest’ultimo caso le prove si svolgono esclusivamente al computer, sotto forma di quiz informatizzati, presso le sedi degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.

Le prove d’esame sono pubbliche.

Al momento della presentazione della domanda di esame, all’interessato viene rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova teorica che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.

Entro il termine dei sei mesi non sono consentite più di due prove pratiche di guida; nel caso il candidato non superi per due volte la prova pratica dovrà ripetere l’esame teorico e ottenere una nuova autorizzazione ad esercitarsi (foglio rosa).

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida; inoltre, tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. Inoltre, tale prova pratica va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta.

GIURISPRUDENZA

Chiamata a decidere se il verbale della prova di guida costituisse o meno un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale, con la conseguenza che il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto”. Viceversa quando l’atto deve rispondere a parametri predeterminati che vincolano la valutazione del pubblico ufficiale, allora potrà risultare falso.

Il giudizio di idoneità alla guida si traduce nella constatazione dell’esistenza delle abilità individuate attraverso un accertamento tecnico, cui segue, a semplice richiesta dell’interessato, il rilascio della patente (art. 121, comma 12, cod. strad.). Questo giudizio trae il suo fondamento da circostanze fattuali, quali la specifica condotta di guida tenuta durante la prova, che l’esaminatore evidentemente attesta essere avvenute in sua presenza. Pertanto, il verbale di prova è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, dovendo rispondere a parametri specifici. In caso contrario si profila un’ipotesi di reato di falso ideologico.

Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 2288/ 2015



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