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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 128 codice della strada: Revisione della patente di guida

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Art. 128 C.d.S. Revisione della patente di guida
1.  Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis.  I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
1-ter.  È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater.  È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies.  Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
1-sexies.  Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.  Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

COMMENTO

L’art. 128 del Codice della Strada prevede la revisione della patente di guida. Si tratta di un provvedimento che può essere adottato dalla Motorizzazione o dal Prefetto nei confronti di un automobilista quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici richiesti dalla legge oppure sulla sua idoneità tecnica alla guida. In altri casi la revisione può essere disposta in quanto il guidatore ha perso tutti i punti della patente in seguito a ripetute infrazioni del codice stradale. Nel primo caso è disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale e invece nel secondo, legato spesso a violazioni del codice stradale, viene disposto un nuovo esame di teoria e di guida.

La visita medica o il nuovo esame di guida possono essere imposti dalle autorità singolarmente, cioè solo l’uno o solo l’altro, oppure entrambi. Il risultato verrà comunicato ai competenti uffici della Motorizzazione Civile che provvederanno a sospendere la patente o, nei casi più gravi, a revocarla, in caso di esito negativo di uno o di entrambi gli esami.

Quando viene disposta la visita medica

La visita medica, che serve a verificare l’idoneità alla guida dell’automobilista cioè la permanenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente, è obbligatoria in 4 casi:

1) quando il conducente è stato fermato mentre guidava in stato di ebbrezza grave oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, violando così, quanto previsto dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;

2) quando il conducente, per vari motivi, è rimasto in coma per un periodo superiore alle 48 ore, tenuto presente che i responsabili delle sezioni di terapia intensiva degli ospedali devono comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti i casi di coma superiori alle 48 ore.

3) quando il conducente è rimasto coinvolto in un incidente dal quale sono derivate lesioni gravissime a persone;

4) quando il conducente è un minorenne che ha commesso delle infrazioni talmente gravi da comportare la sospensione della patente. 

Quando viene disposto l’esame di idoneità tecnica alla guida

L’esame di idoneità tecnica alla guida viene disposto quando il conducente ha commesso una serie di infrazioni che hanno determinato un totale azzeramento dei punti dalla patente. Deve quindi, rifare sia l’esame teorico sia quello pratico per verificare se sia ancora idoneo o meno alla guida.

La revisione della patente è disposta anche nei confronti del conducente che dopo la notifica della prima violazione, che ha comportato la perdita di almeno 5 punti, ha commesso altre due violazioni non contestuali, ossia non commesse nello stesso momento, nell’arco dei 12 mesi a partire dalla data della prima violazione, che hanno comportato ciascuna la decurtazione di 5 punti dalla patente. In altre parole non bisogna necessariamente azzerare i punti a disposizione sulla patente per tornare sotto esame e affrontare la revisione. Chiunque collezioni tre multe che prevedono la decurtazione di almeno 5 punti, nell’arco di dodici mesi, sarà sottoposto alla revisione tecnica della patente e al conseguente esame.

L’esame teorico

L’esame di teoria della patente viene svolto attraverso delle schede quiz informatizzate nei locali della Motorizzazione Civile, attraverso un questionario di 40 domande. I quiz cambiano a seconda del tipo di patente e sono un estratto di quelle relative all’esame per il conseguimento della patente di riferimento. Più semplicemente chi deve sottoporsi alla revisione della patente B (quella per la guida degli autoveicoli) dovrà rispondere a 30 quiz selezionati tra quelli presenti all’esame per il conseguimento della patente B, in un tempo di 30 minuti e con un possibilità di massimo 3 errori.

Anche i minorenni possono essere obbligati alla revisione qualora siano titolari di una patente di tipo AM per la guida dei ciclomotori (in questo caso i quiz saranno in tutto 20, il tempo massimo sarà di 20 minuti e gli errori consentiti solo 2).

Possono essere sottoposti alla revisione anche i titolari di una patente per il trasporti di persone e merci (la così detta CQC), i quali si troveranno anche loro ad affrontare un esame informatizzato con domande specifiche sulla guida professionale di veicoli merci o di autobus.

L’esame pratico

Dopo la prova teorica bisogna fare nuovamente l’esame pratico. Detto esame sarà eseguito su veicoli della stessa categoria di quelli per i quali è stata rilasciata la patente da revisionare (ad esempio se la patente da revisionare è di tipo B, l’esame pratico sarà su un’autovettura, se la patente da revisionare è di tipo AM, l’esame pratico sarà su un ciclomotore). L’esame di guida pratico si può sostenere su una macchina senza doppi comandi ma a bordo dovrà esserci un istruttore oppure su veicolo di proprietà di una scuola guida.

Revisione della patente e sospensione

Nei confronti del titolare della patente che in sede di revisione, non si è sottoposto alla visita medica obbligatoria, nei termini prescritti, è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.

Sanzioni

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Cosa fare quando si riceve il provvedimento di revisione della patente

Una volta ricevuto il provvedimento di revisione della patente bisogna presentare un’istanza per potere effettuare l’esame nel termine di 30 giorni. In caso contrario o nell’ipotesi di presentazione tardiva  della domanda (cioè oltre il temine dei 30 giorni), la patente sarà sospesa. L’istanza va presentata su un apposito modulo  in allegato al quale bisogna unire: una copia del provvedimento di revisione, l’eventuale certificato medico della Commissione Medico Legale (nel caso in cui, oltre all’esame tecnico, è obbligatorio anche quello medico), se richiesto dal provvedimento di revisione, la patente in corso di validità in originale ed in fotocopia e la ricevuta di pagamento del versamento redatto su c./c. 9001 di € 16,20 (in distribuzione presso gli Uffici dell’Ufficio della Motorizzazione Civile e gli Uffici Postali). Il certificato medico dovrà essere in bollo, in originale e in fotocopia con data non anteriore a 3 mesi.

L’istanza ha una validità di 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta. In caso di mancato superamento di uno o di entrambi gli esami, la patente sarà revocata. Se in caso di superamento dell’esame di teoria, nei 12 mesi previsti, non si dovesse sostenere anche quello pratico, si dovrà fare una nuova istanza. Ciò comporterà la ripetizione di entrambi gli esami perché di quello già sostenuto e superato, non si terrà conto.

In caso di superamento dell’esame si otterrà nuovamente l’idoneità alla guida con il massimo dei punti per la patente (20 punti).

GIURISPRUDENZA

Sulla natura cautelare del provvedimento di revisione della patente si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha affermato che “Il provvedimento di revisione della patente previsto dall’art. 128 del Codice della Strada, non ha finalità sanzionatoria bensì cautelare in relazione alla necessità che il destinatario, soprattutto, ma non solo, se coinvolto in un incidente di una certa gravità, dia dimostrazione di possedere i requisiti prescritti per la guida del veicolo. E’ soltanto l’accertamento dell’avvenuta perdita di tali requisiti a produrre la conseguenza della perdita della patente ovvero soltanto la sospensione, qualora siano venuti meno i soli requisiti psicofisici e sia ipotizzabile il recupero degli stessi”.

Consiglio di Stato, parere n. 50/29018

Il procedimento relativo alla revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128, I comma, del Codice della Strada, in quanto espressione del potere discrezionale dell’amministrazione procedente, deve essere preceduto, di regola, dalla comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dell’atto salvo i casi in cui sussistono obiettive ragioni di tale gravità ed urgenza da non richiedere l’apporto cooperativo del destinatario delle misure. Pertanto, secondo tale principio espresso dal TAR Campania, nei casi più gravi ed urgenti si può procedere nei confronti del guidatore senza comunicargli preventivamente l’avvio del procedimento.  

TAR Campania, Sez. V – sentenza n. 4670/2018

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è quindi rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica (cfr. ex multis, di recente: Cons. Stato, sez. IV, n. 2430 del 2013).

TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 283/2015 e  TAR Piemonte sentenza n. 270/2014

Il provvedimento che impone la revisione della patente di guida a carico del conducente responsabile di un sinistro non è sufficientemente motivato qualora faccia riferimento al solo fatto dell’incidente, senza richiamare ed esplicitare altre circostanze. Questo il principio affermato dal TAR dell’Emilia Romagna che ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto disporre la revisione del proprio titolo autorizzatorio per la conduzione dei veicoli a seguito di un sinistro dallo stesso causato. Il provvedimento con il quale era stata disposta la revisione della patente però, si limitava ad affermare la carenza dei requisiti richiesti dalla legge sulla base del solo fatto di aver causato lo scontro, senza altri elementi utili ad evidenziare le ragioni per le quali il ricorrente avesse inequivocabilmente perduto le indispensabili attitudini di cui sopra. Da qui l’impugnazione del provvedimento innanzi al Giudice Amministrativo, il quale ha deciso per l’annullamento dell’atto proprio perché risultato carente di adeguata giustificazione.

TAR Emilia Romagna, Sezione I, sentenza n. 977/2015



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8 Commenti

  1. Dopo anni 3 vado in commissione medica per visita pdichiariamo .che appare posituva ma viene sospesa nuovamente poiché ho dolenzia arto Six. Mi sembra un atto poco dovuto cosa rischio

  2. salve volevo una informazione , ho la patente scaduda da 20 anni sarebbe possibile rinnovarla senza fare esami?? ringrazierei vivamente a chi mi può aiutare in questo immenso problema che ho , preciso ho 57 anni

    1. Ti suggeriamo la lettura dei seguenti articoli:
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  3. Ho avuto un incidente il 06/01/2019, multa di 28 euro con il 70% della ragione nessun provvedimento sulla patente. il 26 ottobre 2020 mi è arrivata la lettera della sospensione della patente è possibile?

  4. Buona serata sono mario volevo spiegare cosa mi e successo o famiglia e sono un dipendente pubblico il mio lavoro e raccolta differenziata e smaltimento rifiuti stavo con la mia auto di mia proprietà il tempo pioveva molto e io non mi sono fermato al semaforo rosso di cui o passato poi o fatto un sorpasso in curva e mi anno fermato i carabinieri di cui mi anno multato x aver commesso dei sbagli del codice della strada e mi anno tolto tutti i punti che avevo sulla patente erano 20 invece da quando mi anno detto le scuole guida che il massimo dei punti tolti dovevano essere 15 non venti io di questo non sapevo nulla dei punti tolti così sono arrivati 20 non e giusto dopo circa 10 mesi sono arrivati i carabinieri a casa con un preventivo emesso dalla motorizzazione di Avellino dicendo che ghi dovevo dare la patente perché era stata sospesa dalla motorizzazione x la motivazione di punti zero io o consegnata la patente e la motorizzazione mi a sottoposto a revisione patente io svolgo la mia attività lavorativa come autista e o famiglia e o 58 anni mi anno creato un problema grave perché sono circa 6 mesi che non o la patente la mia ditta mi vuole licenziare perché non svolgo la mia attività lavorativa come autista da contratto io x andare a lavoro devo fare 15 chilometri e quando trovo qualcuno che mi fa il piacere di portarmi sul lavoro seno sono costretto a fare delle assenze io non chiedo molto chiedo solo umanità vorrei la mia patente e stare seriamente tranquillo io non cela faccio a studiare dopo una giornata di lavoro e con tanti altri problemi io sto bene sono 40 anni che o la patente e sono un lavoratore se o commesso alcuni sbagli nella vita capitano non o altro da dire chiedo solo aiuto ridarmi la mia patente

  5. Buongiorno, se è giusto che la ASL controlli persone con seri problemi di alcool, fumo, sostanze.. quella dei requisiti psico-fisici è una buffonata ! La Motorizzazione manda lettere del tipo “sono sorti dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e blah blah..!” a coloro che percepiscono quel piccolo(quasi una elemosina) assegno mensile.. E chi stabilisce se ci sono questi requisiti ?! Loro ?! E in base a cosa.. al nulla.. cosa sono preveggenti ? leggono nella mente come nel film MinorityReport ?
    Cosa ne pensate?

  6. So che il procedimento deve concludersi entro 3 mesi. Cosa succede se l’ente non si attiene a tale termine? Grazie Aldo

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