Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 129 codice della strada: Sospensione della patente di guida

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
COMMENTO
La sospensione della patente di guida consiste nella privazione temporanea di validita’ del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo. Essa può avere natura sanzionatoria/accessoria o cautelare.
La natura sanzionatoria/accessoria della sospensione
La sospensione ha natura sanzionatoria quando serve tendenzialmente a reprimere comportamenti illeciti di grave entità, che impongono l’interdizione alla guida. I conducenti hanno violato determinate norme di comportamento, ponendo in serio pericolo la salute propria e quella degli altri per cui viene disposta tale misura. E’ inoltre, una sanzione accessoria poiché si applica in aggiunta a quella principale, amministrativa o penale. La sospensione si protrae per un periodo di tempo che può variare da alcuni mesi fino anche a superare i due anni. Ovviamente la tempistica dipende da quanto è grave l’infrazione commessa dal titolare della patente e anche se lo stesso ha dei precedenti analoghi.
La natura cautelare della sospensione
La sospensione ha invece, natura cautelare quando riguarda quelle situazioni in cui in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida. In tal caso la sospensione della patente è a tempo indeterminato poiché perdura fin quando l’interessato non produce la certificazione della Commissione Medica Locale attestante il recupero dei requisiti psichici e fisici.
Esempi di sospensione con natura sanzionatoria
Alcuni dei casi in cui viene applicata la sospensione con natura sanzionatoria sono:
1) Superamento dei limiti di velocità
Tra i motivi di sospensione della patente il superamento dei limiti di velocità è sicuramente uno di quelli più frequenti. La tecnologia utilizzata per il rilevamento di questo tipo di infrazione aiuta moltissimo le forze dell’ordine nello svolgimento del loro lavoro. Chi superi i limiti consentiti in una misura compresa tra i 40 km/h e i 60 km/h (quindi chi in autostrada viaggi tra i 170 km/h e 190 km/h) si vedrà sospendere la patente per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi, che si incrementa da 3 a 6 mesi per i neopatentati e da 8 a18 mesi per i recidivi. Per chi invece superi i limiti di velocità di oltre 60 km/h è prevista la sospensione da 6 a 12 mesi o la revoca, in caso di recidiva.
2) Guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186 bis CDS), sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) o in caso di rifiuto accertamenti
Per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio. Decisamente più stringenti i limiti per i neopatentati ai quali è applicata la tolleranza zero ed è quindi sufficiente un tasso alcolemico dello 0,1% affinché venga sospesa la patente di guida.
Nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope invece, è prevista una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.
3) In caso di un sinistro
Se il conducente ha causato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, mentre se dall’incidente sono derivate lesioni personali colpose, la durata della sospensione della patente va da 15 giorni a 2 anni. In caso di omicidio colposo la sospensione arriva fino a 4 anni.
4) Mancato uso delle cinture di sicurezza
Si applica la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (solo nel caso di reiterazione in un biennio).
5) Sorpasso pericoloso
La sospensione prevista va da 1 a 6 mesi a seconda dei casi.
6) Uso del telefonino durante la guida
E’ prevista una sospensione da 1 a 3 mesi (solo nel caso di reiterazione in un biennio).
Tra le violazioni del Codice della strada punite con la sospensione della patente rientrano anche il gareggiare in velocità con veicoli a motore (sospensione da 1 a 3 anni) e il sorpasso in presenza di curve, dossi o in altri casi di scarsa visibilità (sospensione da 1 a 3 mesi).
In caso di violazioni commesse in un biennio, come ad esempio divieto di sorpasso, precedenze, distanza di sicurezza, mancato utilizzo delle cinture, la patente può essere sospesa da 1 a 3 mesi.
Esempi di sospensione della patente con natura cautelare
Si ha la sospensione della patente con natura cautelare nel caso in cui:
1) il titolare della patente in sede di revisione, non si è sottoposto alla visita medica obbligatoria, nei termini prescritti. In questa ipotesi la sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o del Prefetto.
2) il titolare della patente non ha effettuato la visita medica ordinata dal Prefetto in quanto si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza o di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti;
3) il titolare della patente non si è sottoposto agli esami di idoneità tecnica prescritti per la perdita totale dei punti della patente.
In tutti questi casi la sospensione perdura fino a quando il titolare della patente non dimostra di avere superato gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici o di idoneità tecnica alla guida.
Modalità di sospensione della patente con natura sanzionatoria
La sospensione della patente come sanzione accessoria e’ disposta dal Prefetto. Nel dettaglio, l’agente accertatore provvede direttamente al ritiro del documento, facendone menzione nel verbale di contestazione e rilasciando al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione (che puo’ essere anche redatto sul retro del verbale) per raggiungere il luogo indicato dallo stesso. Il documento e’ trasmesso, insieme al verbale, entro 5 giorni al Prefetto del luogo dov’e’ stata compiuta la violazione. Questi, entro i 15 giorni successivi, emana ordinanza di sospensione, la cui durata deve rientrare nei termini minimi e massimi riferibili alla norma violata. Inoltre, deve essere commisurata alla gravita’ dell’infrazione, all’entita’ del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La sospensione e’ retroattiva ed e’ valida fin dal momento dell’accertamento della violazione. Nel caso particolare in cui non vi sia stata contestazione immediata, e quindi quando il conducente viene identificato successivamente (magari grazie alle segnalazioni obbligatorie del proprietario dell’auto), il provvedimento con il quale il Prefetto dispone la sospensione della patente e’ ovviamente differito al terminare delle pratiche di tale identificazione.
Nel caso di sospensione come conseguenza della recidiva, nel biennio, della medesima violazione amministrativa, l’agente che rileva l’ultima infrazione procede al ritiro della patente indicando sul verbale la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte. Se la recidiva viene rilevata in un secondo momento, l’agente ne informa il Prefetto che provvedera’ all’emissione dell’ordinanza entro 15gg dalla comunicazione.
L’ordinanza del Prefetto e’ notificata immediatamente all’interessato e comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri perche’ sia iscritta negli archivi elettronici.
Il provvedimento di sospensione con l’indicazione della sua durata e’ iscritto sul documento.
Modalità di sospensione della patente con natura cautelare
Il provvedimento e’ disposto direttamente dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).
Come riavere la patente sospesa
Quando la patente viene sospesa dal Prefetto e il provvedimento viene comunicato anche alla Motorizzazione, terminato il periodo deciso, la patente viene restituita per mezzo della Polizia. Quindi, una volta trascorso il termine, l’automobilista può chiamare e chiedere alla Polizia Locale quando la patente è pronta e disponibile per il ritiro e quindi passare a prenderla presentando il proprio documento d’identità. E’ possibile anche delegare un terzo soggetto per il ritiro presso gli Uffici della Polizia Locale.
Se la sospensione della patente è stata decisa per una mancanza di idoneità alla guida, al momento del ritiro del documento, si dovrebbe esibire un certificato medico che attesta che l’automobilista è tornato in possesso dell’idoneità stessa.
Ricorso contro la sospensione della patente
Qualora si voglia riottenere la patente senza attendere il periodo previsto per la sospensione, si potrà scegliere tra il ricorso al Prefetto o il ricorso al Giudice di Pace. Nel primo caso si potrà presentare il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica della sanzione accessoria della sospensione patente, mentre nel secondo i termini sono ridotti alla metà e sono di 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso al Prefetto è inammissibile nei seguenti casi:
1) nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria indicata sul verbale (pagamento in misura ridotta), in quanto ciò costituisce acquiescenza al verbale;
2) quando siano decorsi i termini dalla data della notifica/contestazione del verbale;
3) nel caso di violazioni di carattere penale, la cui competenza spetta all’Autorità Giudiziaria;
4) per carenza di legittimazione, da parte di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell’infrazione, senza che il nominativo sia indicato nel verbale;
5) nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace.
Sanzioni per circolazione con patente sospesa
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 1.988 a 7.953. Come sanzioni accessorie sono applicabili la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione si applica, al posto del fermo, la confisca.
Possibilita’ di ottenere un permesso temporaneo di guida
Una grossa novita’ introdotta dall’ultima riforma del codice della strada [1] e’ la possibilita’ di ottenere, una volta subita la sospensione della patente, un permesso di guida temporaneo, che puo’ essere rilasciato per determinate fasce orarie (non piu’ di tre ore al giorno) per ragioni di lavoro documentate (quando risulti effettivamente impossibile o gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri). La domanda deve essere inoltrata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente.
Il Prefetto decide, entro i 15gg successivi, e concede l’eventuale permesso con ordinanza emessa in concomitanza con quella di sospensione. Il tempo concesso come permesso aumenta, per il doppio, quello di sospensione. Non e’ possibile chiedere il permesso se dall’infrazione e’ derivato un incidente o se l’infrazione ha rilevanza penale (guida sotto l’effetto della droga o dell’alcool). Il permesso puo’ essere concesso una sola volta. Se non si rispettano gli orari specificati nel permesso si applicano le stesse sanzioni della guida con patente sospesa.
GIURISPRUDENZA
Il Codice della Strada non prevede i termini massimi per la emissione della sanzione accessoria, salvo i casi di contestazione immediata. Nel caso particolare in cui non vi sia stata contestazione immediata, e quindi quando il conducente viene identificato successivamente, il provvedimento con il quale il Prefetto dispone la sospensione della patente e’ ovviamente differito al terminare delle pratiche di tale identificazione. La legge non fissa in tal senso termini precisi, e la Cassazione si e’ limitata a dire che il termine dev’essere “ragionevole” e “congruo” rispetto al caso specifico.
Cassazione, Sezione Unite Civili, sentenza 13226/2007
In precedenza la Cassazione aveva addirittura stabilito che il termine massimo applicabile a questi casi e’ la prescrizione quinquennale.
Cassazione, sentenza 11967/2003
Note:
[1]: Legge n.120/2010, art.42