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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 130 codice della strada: Revoca della patente di guida

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri: 
a)  quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; 
b)  quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo; 
c)  quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2.  Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.

COMMENTO

L’art. 130 del Codice della Strada disciplina la revoca della patente, che consiste nella cancellazione della patente di guida cioè nel suo annullamento in via definitiva. A volte capita di commettere infrazioni normalmente punite con l’elevazione di un verbale di contravvenzione e l’applicazione di una sanzione amministrativa. Ma vi sono situazioni più gravi nelle quali il legislatore italiano ha previsto la revoca della patente e cioè:

1) per sopravvenuta mancanza dei requisiti psicofisici (art. 130, comma 1, lettera a) e/o della idoneità tecnica alla guida (art. 130, comma 1, lettera b) o per mancato superamento dell’esame a quiz/guida sostenuto a seguito dell’avvenuto azzeramento dei punti della patente di guida.

Si pensi al caso del titolare della patente nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di revisione dalla Motorizzazione o dal Prefetto in quanto sono sorti dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici richiesti dalla legge oppure sulla sua idoneità tecnica alla guida; o quando è stata disposta la revisione poiché il guidatore ha perso tutti i punti della patente in seguito a ripetute infrazioni del codice stradale. Nel primo caso è disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale e invece nel secondo, viene disposto un nuovo esame di teoria e di guida.

La visita medica o il nuovo esame di guida possono essere imposti dalle autorità singolarmente, cioè solo l’uno o solo l’altro, oppure entrambi. Il risultato verrà comunicato ai competenti Uffici della Motorizzazione Civile che provvederanno a sospendere la patente o, nei casi più gravi, a revocarla, in caso di esito negativo di uno o di entrambi gli esami.

Inoltre, si può disporre la revoca della patente nel caso di:

2) sostituzione della patente italiana con altra rilasciata da uno Stato estero (art. 130, comma, 1 lettera c).

Da chi viene disposta la revoca

Nei casi previsti dall’art. 130 del Codice della Strada la revoca della patente di guida è un provvedimento emesso dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Cessazione dei motivi di revoca

Nel momento in cui sono cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 del Codice della Strada. Ciò vuol dire che se la persona era già titolare di una patente di tipo C o D, può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B.

Quando la revoca è definitiva

Nel caso in cui il provvedimento di revoca della patente è stato disposto in quanto nel soggetto titolare è risultata la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, allora tale provvedimento è definitivo.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca

Quando è stata disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130 del Codice della Strada, ad eccezione del caso in cui tale provvedimento sia stato adottato per sopravvenuta mancanza dei requisiti psicofisici, è ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti Uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile). Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. In caso di rigetto dell’opposizione, è ammesso il ricorso al TAR (Tribunale Amminitrativo Regionale).

Nel caso in cui la revoca è stata disposta per la perdita permanente dei requisiti, essendo questo provvedimento un atto definitivo, non è ammesso il ricorso gerarchico, cioè al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma solo quello giurisdizionale dinanzi al TAR o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Altri casi di revoca della patente

Il Codice della Strada prevede la revoca della patente anche negli articoli 120 e 219 oltre che in quello in esame.

Più precisamente l’art. 120 del Codice della Strada prevede la possibilità di disporre la revoca per mancanza dei requisiti morali cioè quando i titolari della patente sono soggetti ritenuti socialmente pericolosi come ad esempio i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, le persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione o quelle condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni. In questi casi viene disposta la revoca poiché si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.

L’art. 219 del Codice della Strada a sua volta, prevede la possibilità di adottare un provvedimento di revoca per motivi di condotta quando cioè il titolare della patente è stato sorpreso alla guida sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze stupefacenti o nel caso in cui il titolare della patente che guida sotto l’influenza dell’ alcool o di sostanze stupefacenti, abbia meno di ventuno anni o sia neopatentato o ancora eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose.

SANZIONI

Chiunque guida un veicolo dopo che la sua patente è stata revocata, commette l’illecito di guida senza patente. La revoca della patente, infatti, ne comporta l’inefficacia assoluta e permanente, equivalendo, in sostanza, alla sua mancanza. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, così come previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada.

GIURISPRUDENZA

È illegittimo condannare il conducente per aver guidato con patente revocata se manca l’accertamento dell’intervenuta revoca presso la Motorizzazione Civile. Pronunciandosi su una vicenda in cui il tribunale aveva affermato la penale responsabilità di un conducente per il reato di guida con patente revocata, la Corte di Cassazione, in accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa, ha riconosciuto il difetto di prova di un elemento costitutivo del reato in esame laddove non era stata acquisita la prova dell’intervenuta revoca della patente di guida formalizzata presso la Motorizzazione Civile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44820 del 2015

In tema di revoca della patente di guida, il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella decisione del 10 maggio 2007 n. 2230 ha confermato e ribadito, in via ulteriore, un importante principio di diritto. Infatti, con tale sentenza si è stabilito che è illegittima la revoca della patente di guida per coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, poiché la norma giustificativa di tale revoca è stata dichiarata incostituzionale. Infatti, il presupposto che aveva legittimato la revoca della patente, ai sensi dell’articolo 120 del codice della strada, ovvero l’applicazione di misure di prevenzione è venuto meno a seguito della sentenza 23 n. 251 del 17 luglio 2001 della Corte Costituzionale. I giudici della Corte, attraverso un’interpretazione più in linea con i principi costituzionali e con il mutato assetto delle concezioni sociali dominanti, hanno dichiarato incostituzionale l’art. 120, comma 1°, del Codice della Strada in relazione all’articolo 130, comma 1° lett. b) del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 10 maggio 2007 n. 2230



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