Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 131 codice della strada: Agenti diplomatici esteri

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Commento
Oltre ai comuni cittadini, può capitare che alla guida dei veicoli che circolano sulle nostre strade si trovino persone che ricoprono una posizione particolare. Pensa, per esempio, a poliziotti, carabinieri, finanzieri e agli altri membri delle forze dell'ordine che espletano il servizio di polizia stradale. Questi, infatti, quando sono alla guida dei veicoli dati loro in dotazione per intervenire in circostanze d'emergenza, sono in qualche modo autorizzati a non rispettare le norme sulla circolazione stadale e, quindi, non soggetti a sanzione.
Tra i soggetti che rivestono una particolare posizione, troviamo anche ambasciatori, consoli e tutti gli agenti diplomatici e consolari. In generale, se un agente diplomatico di uno stato estero accreditato in Italia commette una violazione della legge italiana, non può essere sanzionato dallo Stato italiano perché gode delle cosiddette "immunità". Questo significa che se, per esempio, un ambasciatore commette un reato in Italia, non potrà essere processato nel nostro Paese e, dunque, nei suoi confronti non potrà essere applicata nessuna sanzione.
Ma cosa succede se un ambasciatore oppure un console commettono una violazione del codice della strada? L'art. 131 del codice della strada si occupa proprio di regolare la posizione degli agenti diplomatici esteri nell'ipotesi in cui questi commettano un'infrazione stradale. La norma, inoltre, chiarisce quali sono le regole reltive alle autovetture a dagli autoveicoli appartenenti agli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia.
Cosa succede se un agente diplomatico commette una violazione del codice della strada?
Supponiamo che tu sia alla guida della tua macchina e che un autovelox rilevi che hai superato il prescritto limite di velocità: sicuramente ti verrà notificato un verbale di contestazione con il quale ti sarà comminata una sanzione amministrativa.
Supponiamo adesso che la stessa infrazione stradale venga commessa da un ambasciatore accreditato in Italia: in questo caso, le autorità di polizia stradale incaricate di rilavare il superamento del limite di velocità non notificheranno alcun verbale di contestazione all'ambasciatore e non gli commineranno alcuna sanzione.
L'art. 131 del codice della strada, infatti, stabilisce che le violazioni del codice della strada commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica. Per ritornare al nostro esempio, dunque, gli agenti di polizia stradale che hanno accertato l'eccesso di velocità dll'ambasciatore dovranno comunicare tale infrazione alla Farnesina in modo che questa possa informarne lo Stato di provenienza dell'agente diplomatico.
Questa regola si applica in particolare, oltre che ad ambasciatorie consoli, anche al personale che lavora all'interno di ambasciate e consolati, alle loro famiglie a al personale di servizio.
Quali sono le regole relative ai veicoli che appartengono agli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia?
A proposito delle vetture che appartengono agli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, la legge parte dal presupposto che tali veicoli debbano essere riconoscibili. In pratica, gli agenti di polizia stradale devono essere sempre in grado di sapere in immediatezza che la vettura appartiene ad un agente diplomatico.
L'art. 131 del codice della strada, infatti, stabilisce che per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone che abbiamo indicato prima, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento.
La carta di circolazione e la speciale targa di riconoscimento hanno una validità limitata nel tempo. In particolare, la carta di circolazione e la speciale targa di riconoscimento rilasciate dal Ministero dei trasporti scadono nel momento in cui finisce la missione diplomatica e, quindi, cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. Targa e carta di circolazione dovranno pertanto essere restituite entro 90 giorni.
Dobbiamo chiarire, comunque, che non basta essere alla guida di un veicolo munito di speciale targa di riconoscimento per non incorrere in alcuna sanzione nel caso in cui si commetta la violazione di una norma del codice della strada. L'art. 131 del codice della strada, infatti, stabilisce che, se l'infrazione stradale è commessa da soggetti diversi dagli agenti diplomatici e consolari, dalle loro famiglie e dal personale di ambasciate e consolati, alla guida dei veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimenti, sarà perseguita nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.