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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 136-bis codice della strada: Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



COMMENTO

L’art. 136-bis del codice della srada si occupa di stabilire quale sia il trattamento che la legge italiana riserva alle patenti di guida rilasciate dagli Stati che appartengono all’Unione europea e allo Spazio economico europeo. In particolare, la norma stabilisce quali sono le regole relative alla conversione della patente comunitaria e le sanzioni amministrative applicabili nel caso in cui si violi una delle disposizioni contenute nello stesso articolo.

E’ valida in Italia la patente rilasciata da uno Stato europeo?

Sì! Tutte le patenti di guida che sono state rilasciate da uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo, non solo sono valide in Italia, ma sono equiparate alle patenti di guida rilasciate in Italia. Se, dunque, sei cittadiono di uno Stato UE, per poter guidare in Italia ti basterà essere munito della patente che hai conseguito nel tuo Stato di provenienza, senza dover richiedere alcun Permesso internazionale di guida o far tradurre in italiano la tua patente. Ovviamente, la patente deve essere in corso di validità. Altrimenti, infatti, potresti dover pagare una multa di importo compreso tra i 155 euro e i 625 euro, oltre al fatto che la patente ti sarà contestualmente ritirata: entro i cinque giorni successivi sarà trasmessa al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmetterà all’autorità dello Stato che l’ha emessa.

In che cosa consiste la conversione della patente europea?

La conversione della patente di guida europea consiste nella materiale sostituzione della patente che ti ha rilasciato l’autorità competente della tuo Stato di appartenenza con una patente italiana. La procedura di conversione, tutttavia, potrà essere attivata solo nel caso tu abbia ottenuto almeno la residenza normale in Italia. Chiariamo subito che il concetto di residenza normale è un concetto diverso da quello di residenza anagrafica. Quando si ha la residenza anagrafica in Italia significa che si è iscritti nel Registro dell’Anagrafe di un Comune italiano; la residenza normale, invece, è il luogo in cui una persona ha i propri interessi professionali o personali ed in cui dimora per almeno 185 giorni all’anno. Solo i cittadini dell’Unione Europea, però, possono acquisire la residenza normale, e ti basterà questa per poter richiedere la conversione della patente che ti ha rilasciato lo Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo.

Se hai la residenza anagrafica o normale in Italia, e la patente che ti ha rilasciato lo Stato UE è ancora valida, la procedura di conversione è facoltativa, perché potrai continuare a circolare fino a quando la tua patente non scade. Se richiedi la conversione, potrai scegliere di ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita. Per esempio, supponiamo che tu abbia una patente rilasciata da uno Stato europeo nel 2017 e che la legge del tuo Stato prevede che la patente scada trascorsi dieci anni dal rilascio: all’atto della richiesta di conversione potrai chiedere che la tua nuova patente italiana scada nel 2027, esattamente come la precedente patente comunitaria. Potrai optare, altresì, per una patente italiana con un nuovo periodo di validità, che ricomincerà a decorrere dalla data in cui ti sarà rilasciata la patente italiana: per esempio, se la patente italiana è stata rilasciata nel 2018, significa che la sua scadenza non sarà nel 2027 ma nel 2028. In quest’ultimo caso, alla richiesta di conversione dovrai allegare un certificato medico che attesti i requisiti di idoneità alla guida. 

Se, invece, hai la residenza anagrafica o normale in Italia, e la patente che ti ha rilasciato lo Stato UE è scaduta, oppure se la tua patente ha una validità amministrativa illimitata, la conversione della patente europea, in questo caso, è obbligatoria. Se, infatti, sei sorpreso a circolare con una patente non più valida, o se sei residente in Italia da più di due anni e sei in possesso di una patente con validità amministrativa illimitata, è previsto il pagamento di una multa di importo compreso tra i 155 euro e i 625 euro e il contestuale ritiro della patente invalida.

Che cosa bisogna fare per richiedere la conversione della patente europea?

Per richiedere la conversione della patente europea, dovrai presentare un’apposita richiesta al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, allegando:

  • le ricevute dei versamenti effettuati secondo le indicazioni che ti saranno fornite dall’Ufficio di Motorizzazione Civile, dalla Delegazione Automobile Club d’Italia o da altro ufficio di disbrigo pratiche automobilistiche al quale ti rivolgerai;
  • l’originale e la fotocopia del certificato medico in bollo da € 16,00, accompagnato da una tua foto, recante una data non anteriore a tre mesi e rilasciato da un medico abilitato che deve accertare il possesso dei requisiti fisichi e psichici previsti dalla legge per poter guidare. Attenzione! Il certificato medico dovrai presentarlo solo se la patente è in scadenza, o è scaduta oppure non ha scadenza o, ancora, ha una validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie (per esempio, quindici anni invece di dieci anni);
  • due fototessere, di cui una autenticata;
  • la fotocopia della patente comunitaria che chiedi di convertire;
  • la fotocopia di un tuo documento di riconoscimento e del tuo codice fiscale.


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