Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 141 codice della strada: Velocità

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
COMMENTO
La velocità non ha solo i limiti imposti dai cartelli segnaletici ma anche ed anzi prima ancora quelli che il conducente si deve prudentemente autoimporre in base alle condizioni in cui si trova la strada che percorre in quel momento.
Molti pensano che gli unici limiti di velocità siano quelli prestabiliti dalle apposite che incontriamo lungo la strada che percorriamo oppure quelli predefiniti e imposti dalla legge in base al tipo di strada: i 130 sull’autostrada (110 se piove), 90 sulle strade extraurbane, 50 in quelle urbane, ecc.
Non è così: prima ancora di questi limiti esterni, il Codice della strada stabilisce che ogni guidatore deve commisurare la velocità regolandosi in base alle concrete condizioni della viabilità, del traffico, del veicolo condotto e di tener debito conto di ogni elemento che si trova sulla strada e possa provocare pericolo.
E’ un preciso obbligo che impone di tener conto di tutti i fattori che possono comportare un pericolo alla sicurezza della circolazione e dunque richiede la massima prudenza nella velocità.
Quindi in base alla norma che stiamo analizzando la velocità deve essere moderata anche al di sotto dei limiti previsti in via generale: ad esempio in un centro urbano vige normalmente il limite di 50 km/h, ma il conducente dovrà tenere una velocità molto al di sotto se c’è traffico intenso oppure se si trova in prossimità di una scuola o di un asilo, in modo da prevenire il più possibile il rischio di scontri con altri veicoli o di investimenti di pedoni.
Come regolare la velocità: quali criteri?
Come abbiamo detto nell’introduzione, non è sufficiente rispettare i limiti segnaletici e quelli generali per essere in regola: occorre moderare ulteriormente la velocità se ci accorgiamo che le condizioni della strada che stiamo percorrendo o del traffico in quel momento richiedono ulteriore prudenza.
Il criterio di base è quello di evitare ogni possibile pericolo: l’art. 141 del Codice della strada ci ordina di regolare costantemente la velocità del nostro veicolo con specifico riguardo:
– alle caratteristiche del veicolo stesso, al suo stato ed anche al suo carico. Ad esempio se guidiamo una piccola autovettura in una strada bagnata e ricca di curve dobbiamo considerare che la sua stabilità è inferiore a quella di un’autovettura di grossa cilindrata e dunque la velocità dovrà essere particolarmente moderata per evitare sbandamenti; così come se il veicolo ha un rimorchio o vi è agganciata una roulotte o un’imbarcazione, la velocità dovrà tener conto di questo ulteriore carico che incide sulla stabilità ed allunga i tempi di frenata.
– alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico. E’ questa la parte più trascurata dai conducenti, che spesso dimenticano il fatto che non tutte le strade sono uguali (per ognuna e a seconda del tratto percorso cambia la conformazione, il manto stradale, vi sono gallerie, ponti, incroci più o meno pericolosi, ecc.) e neppure la stessa strada è uguale se percorsa, ad esempio, in ore notturne e dunque di scarsa visibilità, o in ore diurne ma con traffico intenso di veicoli o anche perchè attraversata pedoni, come negli orari di entrata o uscita dalle scuole.
– a ogni altra circostanza di qualsiasi natura: l’espressione utilizzata dal Codice comprende tutti i casi non preventivabili ma che frequentemente si incontrano durante il tragitto, come la presenza di un incidente, di un’interruzione dovuta a frana, a caduta di alberi o alla presenza di persone che occupano la strada per manifestazioni di protesta, oppure di un’emergenza che ha richiesto l’intervento di mezzi di soccorso o di polizia che occupano il manto stradale, ecc.
In tutti questi casi occorre sempre tenere una velocità di marcia che non è preventivata ma che deve essere scelta dal conducente caso per caso alla stregua dei criteri di prudenza e di prevenzione che abbiamo indicato, in modo che sia possibile evitare ogni pericolo alla sicurezza di persone e cose.
Non dimentichiamo infatti che anche le cose – come gli immobili – sono tutelati: ad esempio un veicolo che attraversasse a velocità troppo elevata un piccolo centro abitato anche in un momento in cui la strada è deserta potrebbe, se non mantiene una velocità adeguata, invadere il marciapiede e distruggere negozi, cancelli o recinzioni.
Velocità e manovre o frenate: quale rapporto
Il Codice della strada, al comma 2 dell’art.141 che stiamo analizzando, ci ricorda che la velocità non è un fattore isolato, bensì è in relazione con tutti i movimenti che il veicolo può e a volte deve compiere, anche in emergenza, per evitare ostacoli di cui ci si accorge all’ultimo momento.
E’ evidente che una velocità eccessiva sarebbe di ostacolo a una sterzata da compiere o a una frenata da effettuare in tempo utile per scongiurare un investimento o scontro con un altro veicolo, una bici o un pedone che si para davanti alla nostra traiettoria di marcia.
Per questo il Codice dispone che il conducente, in qualsiasi momento, debba assicurarsi di poter controllare il proprio veicolo e così di poter compiere ogni manovra in condizioni di sicurezza. Così non sarebbe, ad esempio, se si effettuasse una manovra di parcheggio a 20 o a 30 km/h: troppi in relazione agli spazi ristretti di manovra.
Inoltre e soprattutto, il Codice stabilisce che la velocità tenuta ci consenta sempre di poter effettuare una frenata ove occorra: quindi, quanto più le condizioni di visibilità sono ridotte e gli ostacoli prevedibili (traffico, gallerie, banchi di nebbia, strettoie, pedoni, lavori in corso, ecc.) sono maggiori, quanto più la velocità dovrà essere ridotta per consentirci di frenare efficacemente mantenendo la sicurezza.
Quando occorre la massima prudenza
Non contento di aver già disciplinato la velocità con i criteri generali, il legislatore del Codice della strada ha voluto specificare, nel comma 3, i punti in cui è necessario moderare la visibilità, indicandoli analiticamente. Essi sono:
– tutti i tratti di strada che hanno una visibilità limitata, per qualsiasi motivo;
– le curve, gli incroci o le intersezioni (attenzione: non solo quando ci si arriva, ma “in prossimità”, quindi bisogna rallentare prima)
– le scuole o gli altri luoghi frequentati da bambini e ragazzi, indicati dagli appositi segnali;
-le forti discese (dove la frenata è più difficile a causa della pendenza);
– i passaggi stretti o ingombrati, anche per evitare il rischio di colpire altri veicoli parcheggiati oppure muri, marciapiedi o recinzioni
– le ore notturne (dalle 22,00 alle 07,00) e i casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche (ad esempio temporali) o per altre cause (incendi, fumi, ecc.)
– l’attraversamento degli abitati o comunque i tratti di strada fiancheggiati da edifici: dunque la velocità va moderata sempre in città ed anche fuori quando si attraversano frazioni o agglomerati in cui i palazzi costeggiano la strada.
Ma non finisce qui: la norma è così analitica che anche il comma successivo elenca altri casi in cui bisogna stare particolarmente attenti nella velocità. Si tratta dei momenti in cui incrociamo altri veicoli ed il passaggio è stretto, quando stiamo per passare sulle striscie pedonali o semafori pedonali anche se verdi per noi, e sempre quando i pedoni che incrociamo tardino a scansarsi, anche se dovrebbero, o diano segni di incertezza e di instabilità, ed infine quando all’avvicinarsi del veicolo gli animali presenti sulla strada siano spaventati: anche questo è un segno che stiamo andando troppo forte.
Attenzione perchè vige anche la regola opposta: non si può andare troppo piano, ossia, come dice il Codice, in modo da andare a velocità così ridotta da costituire un pericolo o un intralcio per il flusso della circolazione. E’ il caso di chi proceda su una tangenziale rettilinea e sgombra, dove il limite è di 70 km/h, ad una velocità di 20 km/h, con il rischio di subire tamponamenti o di provocare altri incidenti a chi, procedendo alla velocità giusta, dovesse effettuare manovre improvvise, come un cambio di corsia, per scansarlo.
Infine, il codice prevede sempre il divieto per tutti i veicoli di gareggiare in velocità tra loro: la strada non è una pista da corsa, e infatti questa violazione è sanzionata più severamente di tutte le altre.
Quali sanzioni?
Le sanzioni che il Codice prevede non sembrano eccessive: sono tutte amministrative e vanno dal pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 per chi viola le disposizioni che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, ossia quelle del comma 3, e la sanzione più grave è per chi è sorpreso a gareggiare in velocità, che dovrà pagare da un minimo di 169 ad un massimo di 680 euro.
Sono, insomma, sanzioni più lievi di quelle previste per chi viola i limiti di velocità espressi, cioè quelli stabiliti dal successivo art. 142 (ad esempio gli autovelox, che possono superare i duemila euro di multa per chi supera di oltre 40 km/h il limite massimo, più il ritiro della patente).
Tuttavia, non va dimenticato che gli Organi di Polizia stradale applicano molto spesso la contestazione di questa violazione e oltretutto la rilevazione della velocità eccessiva non prevede in questi casi l’utilizzo di specifiche apparecchiature di rilevazione (come gli autovelox) ma può essere apprezzata direttamente dai verbalizzanti in base alla loro percezione ed esperienza, quindi è più difficile contestarla.
Soprattutto, in tutti i casi di incidente con danni a persone si tende a contravvenzionare per eccesso di velocità chi abbia provocato o contribuito a causare il sinistro lesivo, e talvolta anche chi ne sia semplicemente coinvolto: questo comporterà, nel successivo giudizio risarcitorio, un concorso di colpa a carico del trasgressore.
Ad esempio, se guidi sulla tua corsia di una strada statale extraurbana ma a velocità che pur rientrando nel limite imposto di 90 km/h è da ritenersi eccessiva in relazione alle condizioni della strada, della visibilità o del traffico, e un altro veicolo ti taglia la strada improvvisamente, pur avendo tu la precedenza, sarai ritenuto corresponsabile dello scontro perchè la tua velocità non ti ha consentito di evitare l’impatto e quindi non avrai riconosciuta la ragione al 100%.
Insomma, si parte dall’assunto che uno ha sempre torto anche quando ha pienamente ragione e rispettava le normative vigenti. È chiaro che fin dove si può si evita,anche x non farsi del male,ma se uno buca uno stop,chi sopraggiunge e viene investito in pieno,avrà ragione oppure no? Tanto x fare un punto fermo della situazione
Appena successo a mia figlia.lLei su strada principale in salita al centro del paese, la controparte ha falciato lo stop prendendola in pieno.Velocita’ di mia figlia accertata tramite scatola unibox satellitare istallata sul mezzo…di 30 km orari dove il limite è 50 km
..I carabinieri le hanno fatto art.141 codice della strada..hanno detto che x loro è 50 e 50..e le hanno tolto 10 punti sulla patente perché e’ patentata da 7 mesi….insomma…lei ha cercato anche di evitarlo buttandosi nella corsia opposta ma il risultato e’ stato quello di dover mettere l’avvocato x fare ricorso sulla multa e i punti ed essere tutelata sotto il profilo danni(2000 euro)