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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 142 codice della strada: Limiti di velocità

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2.  Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3.  Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: 
a)  ciclomotori: 45 km/h; 
b)  autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; 
c)  macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; 
d)  quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
e)  treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
f)  autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
g)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
h)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
i)  autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
l)  mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4.  Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’art. 138, comma 11.
5.  In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6.  Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis.  Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7.  Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
8.  Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.
9.  Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis.  Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 ad euro 3.316. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.
11.  Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis.  I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter.  Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater.  Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

COMMENTO

L’art. 142 del codice della strada si occupa di indicare quali sono i limiti di velocità da rispettare per la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità dei conducenti dei veicoli e degli altri utenti della strada, stabilendo le modalità di rilevazione del superamento di detti limiti e la sanzioni pecuniarie e accessorie previste per la violazione delle disposizioni della norma medesima.

Quali sono i limiti di velocità previsti dalla legge?

I limiti di velocità stabiliti dall’ art. 142 del codice della strada, che devi rispettare per evitare di subire pesanti sanzioni e per non provocare pericoli alla circolazione, sono i seguenti:

  • 130 km/h, quando ti trovi in autostrada. Se l’autostrada è dotate di tre corsie, oltre la corsia d’emergenza, per ogni senso di marcia, se presenta apposite apparecchiature per la rilevazione della velocità e se le condizioni  del traffico, quelle atmosferiche prevalenti ed i dati relativi al numero degli incidenti degli ultimi cinque anni lo consentono, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h;
  • 110 km/h, quando circoli su strade extraurbane principali, ossia quelle strade dotate di carreggiate indipendenti, solitamente separate da uno spartitraffico, ognuna delle quali ha due corsie per senso di marcia;
  • 90 km/h, sulle strade extraurbane secondarie, ossia le strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia;
  • 50 km/h, quando percorri le strade che passano nei centri abitati. Tale limite può essere elevato fino a 70 km/h quando le caratteristiche della strada lo consentono.

Attenzione, però, perché i limiti che ti abbiamo appena indicato, subiscono delle variazioni in presenza di alcune circostanze stabilite dallo stesso articolo 142 del codice della strada. Nel caso dovesse sorprenderti la pioggia, o una grandinata dovesse scatenarsi d’improvviso, ricorda che il limite massimo di velocità che dovrai rispettare in autostrada sarà di 110 km/h, mentre, sulle strade extraurbane principali, il limite massimo da rispettare sarà di 90 km/h.  

Gli enti proprietari delle strade, inoltre, al ricorrere di determinate circostanze, potrebbero prevedere limiti minimi e massimi diversi , anche se i limiti massimi non potranno superare quelli stabiliti dalla legge: in questi casi, dunque, dovrai prestare molta attenzione alla segnaletica stradale!

Oltre ai limiti generali, sono previsti anche dei limiti di velocità speciali che devono essere osservati da determinati tipi di veicoli, in ragione delle loro caratteristiche tecniche: per esempio, i ciclomotori non possono superare in ogni caso il limite di 45 km/h; i trattori, invece, non possono superare la velocità massima di 40 km/h, se si tratta di mezzi montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti, e di 15 km/h, se si tratta di mezzi cingolati.

Come si rileva la velocità dei veicoli?

Se ti viene notificato un verbale di contestazione per eccesso di velocità, o se tale infrazione dovesse esserti immediatamente contestata, significa che gli organi di polizia stradale hanno rilevato la tua velocità e, dunque, hanno la prova che tu stavi procedendo ad una velocità superiore a quella consentita dalla legge. Tale prova può essere ottenuta attraverso i sistemi di rilevazione elettronica della velocità che tutti conosciamo, come gli Autovelox o il sistema Tutor in autostrata, oppure, ma ciò vale solo per i veicoli commerciali con peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate, attraverso il cronotachigrafo.

In questi casi, ti suggeriamo di accertati che il dispositivo di rilevazione elettronica della velocità sia stato controllato e tarato: nel verbale di contestazione, infatti, gli agenti che accertano la violazione per eccesso di velocità devono indicare la data in cui per l’ultima volta l’apparecchio è stato tarato, ossia ne è stata verificata la precisione di misura. Un’altra accortezza da adottare, e che potrebbe risultarti utile per opporti alla multa, è quella di accertarti che l’autovelox sia stato preventivamente segnalato e sia risultato ben visibile, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi posti ad una distanza dal dispositivo tale da consentirti di evitare frenate brusche e improvvise. Se ti rendi conto che l’autovelox non è a norma, o che non è stato adeguatamente segnalato, sussistono tutti presupposti per impugnare il verbale di contestazione con il quale ti è stata comminata la multa per eccesso di velocità.

Se vuoi avere maggiori informazioni sui motivi per impugnare un verbale di contestazione in caso di autovelox irregolare, clicca qui: https://www.laleggepertutti.it/258367_come-verificare-se-lautovelox-e-regolare

Quali sono le sanzioni previste per la violazione dell’art. 142 del codice della strada?

Se violi i limiti massimi di velocità previsti dall’art. 142 del codice della strada, l’importo della multa che dovrai pagare cambia in base all’entità dell’eccesso di velocità:

  • se superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, la multa da pagare sarà di importo compreso tra i 41 euro e i 169 euro;
  • se superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, la multa da pagare sarà di importo compreso tra i 169 euro e i 680 euro;
  • se superi di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, la multa da pagare sarà di importo compreso tra i 532 euro e i 2.127 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, però, in questo caso ti verrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se per due volte, nell’arco di due anni, superi di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, la sospensione della patente ti verrà applicata per un periodo da otto a diciotto mesi;
  • se superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità,la multa da pagare sarà di importo compreso tra gli 829 euro e i 3.316 euro. Anche in questo caso, ti sarà applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ma per un periodo da sei mesi ad un anno. Se per due volte, nell’arco di due anni, superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, dovrai subire la revoca della patente di guida.

GIURISPRUDENZA 

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel verbale di contestazione per eccesso di velocità, gli agenti di polizia che hanno accertato la violazione devono specificare che l’apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità sia stata sottoposto al controllo periodico volto a verificarne il funzionamento e la corretta taratura.

Cass. ord. n.  22889/2018

La Suprema Corte ritiene nulle le multe comminate per eccesso di velocità quando nel verbale di contestazione, notificato successivamente, non è indicato il motivo per il quale gli agenti di polizia non ti hanno contestato immediatamente la violazione, pur se essa è stata rilevata in un tratto rettilineo.

Cass. ord. n. 2503/2017



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