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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 149 codice della strada: Distanza di sicurezza tra veicoli

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2.  Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più̀ corsie per senso di marcia.
3.  Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
5.  Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6.  Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

COMMENTO

L’articolo 149 del Codice della Strada dispone che gli automobilisti si tengano, rispetto al veicolo che li precede, a una distanza tale da garantire la possibilità di attuare tempestivamente le manovre necessarie a evitare eventuali rischi di collisione. Il comma 2 specifica che, nel caso di strade extraurbane su cui ci sia il divieto di sorpasso, la distanza di sicurezza da osservare non deve essere inferiore a 100 metri. Se sulla carreggiata ci sono macchine ingombranti e lente, come quelle sgombraneve, è previsto l’obbligo di stare a una distanza di almeno 20 metri.

In considerazione dei vari casi che si possono presentare, sono previste sanzioni di tipo diverso a seconda soprattutto degli eventuali danni procurati. Per una violazione generica è prevista una sanzione pecuniaria che va dai 41 ai 169 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente; se dalla mancata osservanza della distanza deriva un grave danni ai mezzi meccanici coinvolti la sanzione aumenta, dagli 85 ai 338 euro, con decurtazione di 5 punti, mentre per chi viene sanzionato due volte in due anni è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. In caso di lesioni a persone, l’importo va da 422 a 1.697 euro, oltre alle eventuali sanzioni penali e alla decurtazione di 8 punti dalla patente.

Fattori che influiscono sulla distanza di sicurezza

Il legislatore deve per forza fare riferimenti generali, in grado di regolamentare tutte le problematiche che potrebbero sorgere, però nella valutazione della distanza di sicurezza è necessario prendere in considerazione molti fattori: la velocità alla quale si procede, i riflessi del conducente, le condizioni atmosferiche e del manto stradale, l’efficienza meccanica del veicolo, le condizioni del traffico. La velocità di marcia è uno dei fattori che più influenzano il corretto valore della distanza di sicurezza poiché, senza considerare le altre condizioni, al raddoppio della velocità corrisponde uno spazio di frenata quadruplo. Lo spazio di arresto, in realtà, è dato dalla somma dello spazio di frenata e dello spazio percorso durante il tempo di reazione. Immagina il conducente di un veicolo che veda all’improvviso un ostacolo sulla carreggiata. L’azione di premere sul pedale del freno non è immediata ma passa un certo tempo, appunto il tempo di reazione, che varia a seconda dello stato psicofisico del conducente, dalla sua reattività ad accorgersi dello stato di pericolo e a porre in atto la frenata. Nelle auto non dotate di ABS, il controllo elettronico che agisce sui freni, una frenata energica può causare il bloccaggio delle ruote, allungando notevolmente lo spazio necessario all’arresto del veicolo e alterando la tenuta di strada. La visibilità e le condizioni atmosferiche hanno grande impatto sulla valutazione della distanza da tenere: in caso di pioggia, neve o nebbia deve essere notevolmente incrementata, come anche in caso di manto stradale disconnesso. Una formula molto semplificata che ti permette di calcolare, senza però tener conto di tutti gli altri fattori, la distanza di sicurezza da tenere è data dal valore della velocità a cui stai guidando, divisa per 10 e il risultato moltiplicato per se stesso. Ad esempio, se la tua velocità è di 50 km/h il calcolo da fare è: 50/10=5 e 5×5=25 metri. Questo può valere nel caso in cui tutte le altre condizioni siano nella situazione ottimale.

Giurisprudenza

Con una sentenza del 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che si presume sempre che chi tampona un altro veicolo non abbia rispettato la distanza di sicurezza. Il caso riguardava un’auto che, in autostrada, aveva tamponato un veicolo che, partendo dalla corsia di emergenza, si era immesso sulla carreggiata. La Corte Suprema ha stabilito che non potesse essere utilizzato l’articolo 2054 del Codice Civile per il concorso di colpa perché, in caso di collisione da dietro, si può ragionevolmente sostenere, in caso di condizioni ambientali ottimali e in mancanza di prove oggettive, che il conducente dell’auto tamponante non si trovava all’opportuna distanza di sicurezza.

Sentenza n. 20916 del 17-10-2016 Corte di Cassazione

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La responsabilità in un tamponamento, cioè in un impatto tra due veicoli che procedono uno dopo l’altro nella stessa direzione, è sempre di chi urta l’auto che lo precede, tranne che nel caso che dimostri di non aver potuto materialmente evitare la collisione, come nel caso degli ostacoli imprevedibili valutato con sentenza della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un automobilista che aveva colpito un rimorchio che, staccatosi all’improvviso dalla motrice, si era fermato in mezzo alla carreggiata. La Corte ha stabilito che, trattandosi di un ostacolo imprevisto e, soprattutto, imprevedibile, non si poteva applicare l’articolo 149.

Sentenza n. 17206/2015 Corte di Cassazione

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Concludendo: chi tampona ha sempre torto?

La Cassazione, quindi, ha detto che un ostacolo imprevedibile, anomalo rispetto alla normale circolazione, costituisce una delle circostanze in cui non è valida l’applicazione dell’articolo 149. Per tutte le altre problematiche, se ritenete di esservi comportati secondo le norme e di aver rispettato la distanza di sicurezza, il consiglio migliore rimane quello di presentare testimoni diretti, rilievi fotografici, verbali delle forze dell’ordine e tutto quanto possa oggettivamente dimostrare la vostra condotta di guida.



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