Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 15 codice della strada: Atti vietati

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866.
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Commento
Commento:
L’articolo del Codice della Strada sopra riportato prende in considerazione una serie di comportamenti vietati qualora commessi su tutti i tipi di strada e sulle aree ad esse pertinenti.
Le condotte sanzionate sono:
- danneggiamento di opere, piantagioni e impianti che appartengono alla definizione di strada data dal Codice - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168;
- alterazione della forma, invasione e occupazione delle strade o delle sue pertinenze - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168;
- creazione di stati di pericolo per la circolazione - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168;
- danneggiamento, spostamento, rimozione o imbrattamento della segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168;
- impedimento del deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99;
- impedimento del libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99;
- circolazione di bestiame, salvo sulle strade locali e nel rispetto delle norme previste sulla conduzione degli animali - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99;
- deposito di rifiuti o materie di qualsiasi specie sulle strade, imbrattamento della strada e sue pertinenze - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99;
- getto di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422;
- sporcare fango o detriti, anche con le ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168;
- scarico, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, di materiali o cose di qualsiasi genere o incanalamento in essi di acque di qualunque natura - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99;
- getto di qualsiasi cosa dai veicoli in movimento - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
In tutti i casi è prevista anche la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino, a proprie spese, dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell’azione dannosa. Se non sussiste un immediato pericolo per la circolazione stradale e per le cose il Prefetto ordina, entro 30 giorni, al trasgressore di provvedere direttamente al ripristino, con il controllo dell’ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza vi sarà l’esecuzione del lavoro da parte dell’ufficio competente con conseguente addebito delle spese.
Qualora, invece, esista un pericolo imminente, derivante dal danno arrecato alla strada, il Prefetto ordina l’esecuzione immediata delle opere necessarie, che siano di pulizia o di ripristino, e obbliga il responsabile a rifondere le spese all’amministrazione che ha compiuto l’opera.
In tutti i casi richiamati dalla norma alcuni ritengono che, qualora l’azione del responsabile sia di tipo doloso, cioè esplicitamente diretta a produrre un danno, l’illecito amministrativo, con la relativa sanzione, concorra con il delitto di danneggiamento [1]. Si tratta di un reato perseguibile su iniziativa d’ufficio, così che, insieme alla redazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, nella specie dell’articolo 15, dovrebbe essere comunicata la notizia di reato anche all’Autorità Giudiziaria che provvederà ai relativi accertamenti e alla richiesta di giudizio dinanzi al giudice penale. Tuttavia la Giurisprudenza non è univoca sul punto e ha ritenuto, anche recentemente, che l’articolo che dispone la sanzione per il danneggiamento della sede stradale e delle pertinenze rappresenti una norma speciale che deve escludere possa essere integrato anche un reato [2].
È stata invece dichiarata applicabile, in concorso con l’articolo di cui trattasi, la sanzione penale per l’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. La Giurisprudenza ha infatti inteso l’articolo 15 come avente un obiettivo di prevenzione da qualsiasi atto dannoso ma non un senso di prevenzione dei pericoli derivanti dalla rimozione dei segnali. Così ha stabilito che oltre alla sanzione del Codice della Strada si debba applicare, in questi casi, anche l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a cinquecentosedici euro [3].
Tutte le azioni intese dal Codice come condotte vietate devono spingere i trasgressori non solo a non commetterle, ma anche ad agire in riparazione. Si intende qui un obbligo che discende direttamente da un principio di correttezza nei confronti dello Stato e dei frequentatori della strada e si traduce in un dovere di segnalazione del danno arrecato, per permettere all’amministrazione di provvedere a segnalare l’eventuale pericolo, e di riparazione immediata.
[1] Vedi articolo 635 del codice penale.
[2] Cassazione Penale, Sezione II, sent. n. 9541 del 13/03/2012.
[3] Cassazione Penale sezione I, sent. N 5985 del 2000.