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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 155 codice della strada: Limitazione dei rumori

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2.  Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3.  Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4.  I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

COMMENTO

L’art. 155 C.d.S. detta come bisogna comportarsi con riferimento ai rumori emessi durante la circolazione, tutelando il diritto alla salute messo in pericolo dall’inquinamento acustico, la quiete pubblica e inoltre la necessità che gli utenti della strada ascoltino i i tipici suoni del traffico. La sirena di un’autoambulanza, il suono prolungato del fischietto del vigile, lo schianto di un incidente: bastano questi esempi per comprendere come i rumori influenzino la tua marcia, imponendoti l’arresto immediato o suggerendoti maggiore cautela. Vediamo dunque insieme quali regole devi osservare per evitare di incorrere in una sanzione.

Cosa prevede l’art. 155 C.d.S.?

La norma in commento vieta di emettere rumori molesti durante la circolazione, dovuti al modo di guidare o a una errata sistemazione del carico, e prescrive inoltre di tenere in buono stato e di non alterare il dispositivo silenziatore (marmitta). Tra le condotte vietate rientrano ad esempio la partenza facendo stridere le ruote sull’asfalto per vantarsi con gli amici, la sostituzione della marmitta del veicolo con altra che non rispetti il limite di rumorosità per come indicato nella carta di circolazione, un utilizzo improprio del clacson come se fosse un citofono per far scendere il partner, la rimozione del dispositivo db-killer con conseguente aumento delle emissioni sonore [1] ecc. In sostanza sono dunque rumori molesti tutti quelli che non sono strettamente dovuti alla circolazione, mentre altri suoni sono ammessi ma entro certi limiti e condizioni, come di seguito indicati:

·gli apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora non possono emettere suoni superiori a 60 LAeq Db, misurati a 10 cm dall’orecchio del guidatore, con il microfono rivolto verso la sorgente e con portiere e finestrini chiusi;

·il suono proveniente dall’allarme acustico antifurto deve essere intervallato, non può superare la durata massima di 3 minuti e non può eccedere i limiti massimi previsti in base alla zona di riferimento [2].

Spetta all’organo accertatore (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili Urbani ecc.) verificare se i rumori emessi ledono la quiete pubblica e non consentono al conducente di guidare in sicurezza. Gli agenti possono svolgere questo accertamento utilizzando il proprio giudizio discrezionale quando i rumori sono chiaramente molesti, oppure possono utilizzare strumenti specifici come ad esempio il fonometro che consente di effettuare una stima accurata della pressione acustica.

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?          

Al conducente che abbia emesso rumori molesti durante la circolazione, ad esempio causati da una marmitta alterata o inefficiente, oppure da un carico sistemato male, è comminata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 41 euro e 169 euro; non sono previste pene accessorie. L’applicazione della sanzione amministrativa  ex art. 155 C.d.S. non esclude inoltre la punibilità per il reato di disturbo della quiete pubblica [3]: l’esempio più ricorrente nella vita quotidiana è rappresentato dal veicolo che procede con musica ad un volume talmente alto da poter essere percepito anche in lontananza, spesso proveniente da potenti impianti stereo e amplificatori di ultima generazione, appositamente modificati (car tuning). Il superamento dei limiti previsti in tema di dispositivi di riproduzione sonora non comporta di per sé la commissione del reato, piuttosto è necessario che ci sia un elemento aggiuntivo, ovvero che tali suoni, per la loro intensità, siano effettivamente idonei a disturbare le occupazioni o la quiete di un numero indeterminato di persone. La giurisprudenza ha chiarito che si può prescindere da analisi specialistiche, ma ha precisato che è necessario considerare tutte le circostanze concrete del caso, bisognerà dunque accertare se il fatto è accaduto durante le ore notturne o diurne, in una strada trafficata o in un’amena campagna, se sono state sporte denunce dai residenti ecc.  Le pene per tale reato vanno dall’ammenda fino a 309 euro all’arresto fino a 3 mesi, oltre alla confisca e alla distruzione dell’impianto. Riassumendo: al conducente che emetta rumori molesti o che superi i limiti per le emissioni sonore viene comminata la multa ex art. 155 C.d.S., alla quale si aggiunge la contestazione del reato di disturbo della quiete pubblica tutte quelle volte in cui i suoni emessi sono talmente elevati da essere idonei a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminabile di soggetti, come può accadere nel caso di impianti stereo particolarmente potenti.

Come si contesta una multa per la violazione dell’art. 155 C.d.S.?

Il conducente potrà difendersi dalla contestazione di aver prodotto emissioni rumorose ad esempio spiegando di aver fatto stridere le gomme per un errore in fase di partenza, oppure di aver suonato ripetutamente il clacson per segnalare al veicolo davanti di spostarsi o di accelerare per evitare un incidente, oppure ancora potrà chiedere un accertamento specialistico se la multa è stata elevata sulla base di un giudizio discrezionale. Il ricorso può essere rivolto al Prefetto, o in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente: in entrambi i casi è possibile agire senza l’assistenza di un avvocato. Il ricorso al Prefetto, redatto in carta libera (senza marche da bollo), può essere inviato per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla sede prefettizia, oppure all’organo accertatore che ha elevato la sanzione. Il ricorso al Giudice di Pace invece può essere presentato a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno, previa il pagamento di un contributo unificato per le spese di giustizia pari a 40 euro. Se si sceglie il ricorso al Prefetto, bisogna agire entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, mentre per il Giudice di Pace i termini sono dimezzati, ovvero 30 giorni dalla notificazione del verbale. Il Giudice di Pace deciderà con sentenza, mentre il Prefetto potrebbe decidere in maniera implicita, accogliendo il ricorso se sullo stesso non provvede entro 180 giorni in caso di spedizione con raccomandata o 210 giorni in caso di consegna diretta.

GIURISPRUDENZA

Il reato di disturbo alla quiete pubblica si verifica allorquando si accerti, tramite elementi probatori idonei come l’escussione dell’agente verbalizzante, il sequestro dell’impianto sonoro e le deposizioni testimoniali dei residenti, un’effettiva capacità delle emissioni sonore a disturbare un numero indeterminato di persone, pertanto il giudice di merito può prescindere dal ricorso all’espletamento di indagini specialistiche quando risulta già provata la verificazione del reato.

Cassazione, sez. III Penale, n. 7543/2016

[1] Sanzionata anche ex art. 72 C.d.S.

[2] D.P.C.M. 1 marzo 1991

[3] art. 659 c.p.



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2 Commenti

  1. Una domanda un Autista del servizio dei bus comunale inserisce nel cambio automatico del mezzo la 3 invece della D di conseguenza a 50 Kmh il motore del mezzo e ai massimi giri i conseguenza rumoroso è punibile o comunque responsabile anche se per un servizio primario?

  2. Una domanda un Autista del servizio dei bus comunale inserisce nel cambio automatico del mezzo la 3 invece della D di conseguenza a 50 Kmh il motore del mezzo e ai massimi giri, di conseguenza rumoroso è punibile o comunque responsabile anche se per un servizio primario?

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