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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 158 codice della strada: Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  La fermata e la sosta sono vietate:

a)  in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b)  nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c)  sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d)  in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e)  fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f)  nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g)  sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h)  sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis)  negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

2.  La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a)  allo sbocco dei passi carrabili;

b)  dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c)  in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d)  negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e)  sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f)  sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g)  negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h)  nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i)  nelle aree pedonali urbane;

l)  nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m)  negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n)  davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o)  limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;

3.  Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4.  Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

5.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.

6.  Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 ad euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 ad euro 169 per i restanti veicoli.

7.  Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Commento

Un cerchio rosso su sfondo bianco e blu con una barra obliqua rossa sono gli elementi che caratterizzano il cartello stradale del divieto di sosta dei veicoli; un cerchio rosso su sfondo bianco e blu con al centro una X, sempre di colore rosso, invece, sono gli elementi del divieto di sosta e fermata. In entrambi i casi la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 158 del Codice della Strada, una delle regole di comportamento più spesso infrante dagli automobilisti. Sono frequenti infatti, i casi in cui si vedono nelle nostre strade, veicoli parcheggiati davanti a passi carrabili o che ne bloccano l'uscita dallo stallo o ancora lasciati sulle strisce pedonali. Per non parlare poi, di quelli in doppia fila. L'elenco degli esempi è abbastanza lungo. Vediamo nel dettaglio cosa dispone l'articolo in questione.

La differenza tra sosta e fermata

L'art. 158 del Codice della Strada distingue innanzitutto due ipotesi:

1) la sosta che consiste nell'interruzione della marcia prolungata per un apprezzabile lasso di tempo, accompagnata da un eventuale allontanamento del conducente;

2) la fermata, che è una temporanea sospensione della marcia anche se in un'area ove non sia ammessa la sosta, utile per compiere operazioni che non richiedono molto tempo come ad esempio la salita o la discesa dei passeggeri ovvero per altre esigenze di brevissima durata e non comporta l'allontanamento del conducente.

La fermata può essere effettuata anche in un area dove non è ammessa la sosta dal momento che la durata dell’azione è momentanea. Durante la fermata il conducente deve essere comunque sempre presente in modo da potere riprendere subitaneamente la marcia perché non è consentito arrecare alcun intralcio alla circolazione.

I casi in cui sono vietate la fermata e la sosta

Numerosi i casi in cui sono vietate sia la sosta e sia la fermata, anche se non vi è la relativa segnaletica, secondo quanto disposto dal I comma dell'art. 158 del Codice della Strada. Solo per fare qualche esempio non è mai consentito fermarsi e sostare con il proprio veicolo né sui marciapiedi, “salvo diversa segnalazione“; né su passaggi/attraversamento pedonali e passaggi/piste destinati alla marcia delle biciclette, inclusi gli sbocchi delle corsie riservate. È altresì vietato lo stop – temporaneo e non – “in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello“, nonché “sui binari di linee ferroviarie o tranviarie“, quando il mezzo sia stato lasciato “così vicino ad essi da intralciarne la marcia o anche in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista.

I casi in cui è vietata solo la sosta

Altrettanto numerose sono le ipotesi previste dal II comma dell'art. 158 del Codice della Strada, nelle quali è vietata solo la sosta mentre è consentita una breve fermata.

Ci sono poi, altri casi in cui i divieti previsti dalle suddette disposizioni vengono segnalati dagli appositi cartelli, al fine di non far fermare e sostare i veicoli in determinati tratti stradali.

Il comportamento del conducente durante la fermata o la sosta

L'art. 158 del Codice della Strada prevede che durante la sosta o la fermata il conducente deve comportarsi in modo da evitare possibili incidenti e l'utilizzo del mezzo senza il suo consenso.

Inoltre la legge prevede che salvo diversa segnalazione in caso di fermata o di sosta il veicolo debba essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Nel caso in cui non ci fosse una marciapiede rialzato bisogna lasciare uno spazio (non inferiore ad 1 metro) che consenta ai pedoni di transitare. Fuori dai centri abitati i conducenti che lasciano i propri veicoli in sosta o in fermata dovranno collocarli fuori dalla carreggiata, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione. Nelle strade urbane a senso unico di marcia invece la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata purché il conducente lasci spazio sufficiente almeno al transito di una fila di veicoli. Infine la normativa prevede che nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, i conducenti sono obbligati a segnalare in modo chiaro e visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Le sanzioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada

Nella parte finale l'art. 158 del Codice della Strada stabilisce le sanzioni da comminarsi in caso di violazione dei divieti ivi contenuti, il cui importo varia sulla base di diversi fattori. Si possono quindi, distinguere due ipotesi:

1) è prevista una multa da € 40 a € 164 per i motocicli e i ciclomotori ovvero una multa da € 85 a € 338 per i veicoli a 4 ruote, quando è stato violato uno qualunque dei divieti di sosta o di fermata nonché il divieto di sosta relativo agli spazi ed alle carreggiate riservate ai mezzi pubblici ed ai mezzi di persone invalide.

2) in tutti gli altri casi le violazioni comportano una multa che può oscillare da  un minimo di € 24 fino ad arrivare ad un massimo di € 98, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote oppure può andare da un minimo di € 41 ad un massimo di € 169 per gli altri mezzi.

Non è prevista una maggiorazione dell’importo delle sanzioni se l’infrazione è commessa la notte.

La natura giornaliera delle sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada sono giornaliere per cui si possono applicare e conteggiare tante volte quanti sono i giorni di calendario per i quali prosegue la violazione. In altre parole, se si lascia l’auto due giorni in divieto di sosta, il trasgressore sarà punibile con una doppia multa perché sta commettendo il medesimo reato di sosta vietata ma consumato in momenti (giorni) diversi.

La decurtazione di punti dalla patente

Violare l'art. 158 del Codice della Strada può portare anche alla decurtazione dalla patente da 0 a 4 punti qualora la vettura è stata lasciata:

a) negli spazi riservati allo stazionamento e fermata di autobus/filobus/veicoli circolanti su rotaia/veicoli di servizio di piazza, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, qualora si tratti di spazi non delimitati;

b) negli spazi riservati alla fermata e sosta di veicoli per persone invalide, in corrispondenza degli scivoli e raccordi con la carreggiata utilizzati dalle stesse;

c) nelle corsie riservate ai mezzi pubblici o per la fermata/sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

La sanzione accessoria

In tutti i casi previsti dall'art. 158 del Codice della Strada la violazione può comportare l'eventuale sanzione accessoria della rimozione del veicolo sia se si tratta di un autoveicolo sia se si tratta di un ciclomotore/motociclo.

Come si paga la multa 

La multa può essere pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale o dalla conciliazione con l'agente accertatore; in tal caso si ha una riduzione del 30%. Il pagamento può essere effettuato tramite il bollettino postale in genere allegato al verbale notificato o nelle mani dell'agente verbalizzante, se dotato di POS. Trascorsi i 5 giorni, la multa va pagata per l'intero, nei 60 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione, altrimenti si aggiungeranno le sanzioni previste per il ritardo.

Come si contesta la multa 

Per contestare una multa per divieto di sosta o di fermata si può:

1) presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione;

2) proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale.

Per un approfondimento sulle opposizioni ai verbali per violazioni al Codice della Strada, si consiglia la lettura dell'articolo "Ricorsi contro le multe".

Giurisprudenza

Perchè possa ritenersi valida una contravvenzione elevata per divieto di sosta è sufficiente che sia presente e visibile anche una sola delle segnaletiche, orizzontale o verticale.
Nel caso specifico il ricorrente aveva contestato il verbale elevato dalla Polizia Locale per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada, sostenendo la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale. Essendo però, presente e visibile la segnaletica verticale, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la contravvenzione anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i tipi di segnaletica".
Corte di Cassazione sentenza n. 2417/2018
E' valida la contestazione della violazione dell'art. 158 del Codice della Strada nel'ipotesi in cui sia stato sanzionato un veicolo che nonostante fosse munito del contrassegno invalidi, non abbia dimostrato che al momento dell'infrazione fosse adibito al trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno. Nel caso specifico il conducente non era esonerato dall'osservanza dei doveri imposti dall'art. 158 del Codice della Strada non avendo provato in sede di opposizione, che al momento dell'infrazione il veicolo da lui guidato, fosse adibito al trasporto del padre, titolare del permesso.
Corte di Cassazione , sez. VI, civile, ordinanza n. 26396/2017

Non è consentita neppure agli invalidi, in possesso del relativo contrassegno abilitante al parcheggio riservato, la sosta con l’autovettura in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, essendo tale violazione accompagnata dalla presunzione normativa di recare "intralcio e pericolo alla circolazione”. In questo caso la Suprema Corte ha precisato che "ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1 lett. a) è sempre disposta  la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158. Il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti, la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del comportamento violativo accertato e censurato.

Corte di Cassazione n.25388/2007



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3 Commenti

  1. Il 9 ottobre 2019 ho ricevuto un avviso da parte di Abaco SPA, per il pagamento di una multa per la somma di 229, 26 euro art 158 del CdA del 24/10/2017, non ho mai ricevuto alcuna avviso X questa sanzione. Una multa X divieto di sosta al massimo è di 87,00 euro, cosa si può fare?

    1. Costantino ti suggeriamo la lettura dei nostri articoli:
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  2. buongiorno
    è possibile fare ricorso per una multa presa 4 minuti prima che scadesse il divieto di sosta? in pratica il divieto di sosta era dalle 8.00 alle 21.00 e io sono stato multato alle 20.56 (il mio orologio faceva le 21.00…).
    grazie

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