Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 159 codice della strada: Rimozione e blocco dei veicoli

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali. (2)
(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall’art. 56 del decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22.
L’art. 46 di quest’ultimo è ora sostituito dalla disciplina risultante dal D. legisl. 24 giugno 2003, n.209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU n. 182 del 7 agosto 2003, Suppl. Ordinario n.128), il quale all’art. 5 così dispone:
……………….
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
……………………
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
Commento
Parcheggiare in divieto di sosta non costituisce solo una violazione del codice della strada: devi considerare, infatti, che in alcuni casi può rivelarsi un comportamento davvero sconveniente per te e fastidioso per gli altri utenti della strada. Anche se trovare parcheggio può trasformarsi un'impresa davvero ardua (e nelle nostre città non è affatto raro che questo accada), ciò, tuttavia, non ci autorizza a lasciare in sosta la nostra macchina in maniera selvaggia, magari sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o sulle aree riservate al parcheggio dei disabili.
Quando questo accade, infatti, l’art. 159 del codice della strada prevede l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione o del blocco dei veicoli. In particolare, la norma prevede quali sono i casi in cui gli organi di polizia, che accertano il parcheggio in divieto di sosta, oltre ad imporre al trasgressore il pagamento di una multa, provvedono anche alla rimozione del veicolo, ossia a chiamare un carro attrezzi che provveda a trasportare il veicolo in un luogo di deposito, oppure al blocco del veicolo, con applicazione degli appositi attrezzi a chiave (comunemente chiamati ganasce) alle ruote.
In quali casi si procede alla rimozione o al blocco dei veicoli?
Innanzitutto, l'art. 159 del codice della strada prevede che non si può procedere al blocco dei veicoli quando il veicolo costituisce intralcio o pericolo alla circolazione. In questo caso, infatti, gli organi di polizia che accertano l'infrazione devono obbligatoriamente provvedere alla rimozione del veicolo. Pensa, per esempio, al caso in cui parcheggi la macchina sulle aree destinate alla fermata degli autobus. Se il veicolo non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione, invece, gli organi di polizia potranno optare tanto per la rimozione quanto per il blocco del veicolo.
Vediamo adesso quali sono le violazioni che comportano l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli. In particolare, si applica la sanzione accessoria della dei veicoli quando:
- si sosta su una strada o su un tratto di strada in cui, con ordinanza dell'ente proprietario della strada, la sosta è vietata perché costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
- in una strada urbana a senso unico di marcia si parcheggia il veicolo lungo i margini della strada medesima senza lasciare uno spazio di almeno tre metri e sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli;
- si sosta in corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, sui dossi e nelle curve, occultando la segnaletica orizzontale e verticale, in corrispondenza o in prossimità degli incroci, sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti e sulle piste ciclabili, sui marciapiedi e negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;
- si sosta allo sbocco dei passi carrabili, bloccando un altro veicolo in sosta, in doppia fila, sulle fermate si autobus, filobus e tram, sulle aree di mercato o destinate al carico e allo scarico di cose, sulle banchine, negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane, nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati, negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- si parcheggia un rimorchio in un centro abitato senza essere attacato al veicolo trainante;
- la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Giurisprudenza annotata
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche coloro che sono titolari del contrassegno relativo al veicolo in servizio alle persone disabili devono comunque rispettare tutte le regole relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli. Pertanto, i titolari del contrassegno possono sostare nelle aree di parcheggio a loro riservate ma non anche in spregio alle altre regole relative alla sosta dei veicoli.
Cass. sent. n. 2490/2012
La Suprema Corte ha chiarito che se viene disposta la misura della rimozione forzata del veicolo parcheggiato in sosta vietata per intralcio al traffico, che costituisce sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la sosta vietata, l'obbligo di pagare le spese di deposito connesse alla custodia del veicolo decorre dal momento della attuazione della misura, e non dal momento, eventualmente successivo, dell'avvenuta comunicazione dell’applicazione della sanzione.
Cass. sent. n. 25395/2007
Salve pago regolarmente il passo carrabile ..ma il mio comune non mette a disposizione il carroattrezzi..come posso risolvere
Buongiorno! Ti consigliamo di leggere i nostri articoli:
-Come richiedere il passo carrabile? https://www.laleggepertutti.it/147182_come-richiedere-il-passo-carrabile
-Che fare se il comune non mi rilascia il passo carrabile? https://www.laleggepertutti.it/153289_che-fare-se-il-comune-non-mi-rilascia-il-passo-carrabile
-Tassa sul passo carrabile: come funziona https://www.laleggepertutti.it/32382_tassa-sul-passo-carrabile-come-funziona