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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 161 codice della strada: Ingombro della carreggiata

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2.  Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3.  Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.

COMMENTO

L’art. 161 C.d.S. individua le condotte che il conducente deve osservare nel caso di ingombro della carreggiata, stabilendo quali sono le priorità in tali frangenti. L’obiettivo primario, come vedremo, è quello sancito dal principio informatore della circolazione [1], consistente nell’obbligo per gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per il transito ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Cosa si intende per ingombro della carreggiata?

Un veicolo fermo per un guasto al sistema elettrico che viene lasciato al centro della carreggiata mentre il conducente contatta il proprio elettrauto di fiducia, un carico posto sul tettuccio che cade sull’asfalto e non viene né rimosso né segnalato, pezzi di carrozzeria causati da un piccolo tamponamento che vengono ignorati dai conducenti preoccupati solo di compilare la constatazione amichevole, una copiosa perdita di olio dal motore che non impedisce al conducente di continuare il suo viaggio: questi sono solo alcuni esempi di intralcio stradale. Si ritiene dunque ingombro sia ogni elemento che, occupando parte della carreggiata, limita la visibilità e lo spazio costringendo i conducenti a modificare improvvisamente la loro guida, sia ogni elemento che altera la sicurezza e la stabilità dell’asfalto.

Cosa può causare un ingombro della carreggiata?

La norma in commento non effettua un elenco tassativo, ma al contrario si riferisce a tutte le cause che diano come esito finale un ostacolo del fisiologico transito, specificandone solo due a titolo di esempio:

·Avaria del veicolo;

·Caduta del carico.

Quale comportamento occorre osservare nell’immediatezza?

La prima attività che deve essere posta in essere prima di tutte la altre dal conducente riguarda la messa in sicurezza della circolazione, pertanto bisogna provvedere immediatamente a rimuovere l’ingombro, laddove possibile, spingendo il veicolo o il carico caduto fuori dalla carreggiata, oppure negli altri casi collocandolo sul margine destro della stessa. In maniera analoga, nel caso di caduta o spargimento sull’asfalto di materie viscide, infiammabili o comunque intrinsecamente pericolose, il conducente ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per la sicurezza del traffico. Tra le materie pericolose rientrano anche i detriti disseminati sull’asfalto a seguito di un sinistro stradale, ad esempio per un piccolo tamponamento: se è vero che in alcuni casi sarebbe estremamente pericoloso per il conducente recuperarli in prima persona, allo stesso tempo occorre rimuoverli tempestivamente dalla carreggiata per evitare ulteriori incidenti. Pertanto, il conducente anche a seguito di un sinistro stradale di lieve entità ma che abbia lasciato detriti sulla sede stradale ha l’obbligo di effettuare la dovuta segnalazione all’ente proprietario della strada, nonché corrispondere i dovuti costi per la pulizia.

Quali altre attività sono richieste dalla norma?

Il conducente che abbia causato un ingombro della carreggiata deve inoltre provvedere a segnalare l’ostacolo ai veicoli che sopraggiungono tramite l’utilizzo del segnale mobile di pericolo, cosiddetto triangolo, la cui esposizione è obbligatoria in alcuni casi [2], o in mancanza con altri mezzi idonei allo scopo, nonché informare l’ente proprietario della strada o un organo di polizia.

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?

La violazione dell’art. 161 C.d.S. comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo variabile da euro 41 a euro 169. L’organo accertatore inoltre provvederà alla decurtazione dalla patente di guida pari a due punti per quel conducente che abbia omesso di sgomberare la carreggiata o di segnalare intralcio, mentre la decurtazione sale a quattro punti in caso di caduta o spargimento sulle carreggiata di materie viscide ed infiammabili che potrebbero causare pericolo per il transito.

Come contestare una multa per ingombro della carreggiata?

Il conducente deve dimostrare di non aver potuto spostare il veicolo sul margine destro perché ad esempio è stato colto da un malore improvviso, oppure di non aver esposto il segnale mobile di pericolo poiché il veicolo fermo sulla carreggiata si trovava in realtà fuori dal centro abitato. Il ricorso può essere inoltrato al Prefetto, tramite semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in alternativa al Giudice di Pace territorialmente competente: in entrambi i casi non è necessaria l’assistenza di un avvocato. La procedura dinanzi al Giudice di Pace richiede inoltre il pagamento di un contributo unificato per le spese di giustizia di importo pari a 40 euro. I termini entro cui agire sono differenti: nel caso di ricorso al Prefetto abbiamo 60 giorni di tempo dalla notificazione del verbale, mentre i giorni scendono a 30 nel caso di Giudice di Pace. In caso di silenzio del Prefetto protratto per 180 giorni dalla presentazione del ricorso tramite raccomandata, o 210 giorni in caso di consegna diretta, esso si intende accolto (silenzio assenso), mentre il procedimento presso il Giudice di Pace deve necessariamente concludersi con un provvedimento espresso (sentenza).  

GIURISPRUDENZA

La presenza di un intralcio sulla carreggiata anche non preannunciato dal segnale mobile di pericolo non esclude la necessità di verificare la condotta del danneggiato. Il caso riguardava il ribaltamento di un autogru, asseritamente causato da una manovra di emergenza dovuta alla presenza di un cantiere sulla strada. La Corte ha stabilito che il danneggiato, procedendo a rilento alla guida di un veicolo eccezionale, aveva avuto modo di accorgersi per tempo che buona parte della strada era occupata dal cantiere, e tale circostanza avrebbe dunque dovuto indurlo ad arrestare il suo mezzo per verificare in concreto la possibilità di procedere utilizzando la porzione residua della carreggiata. L’ingombro rappresentato dal cantiere pertanto non aveva caratteristiche tali da giustificare una manovra di emergenza.

Cassazione, n. 9360/2017

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L’ente gestore dell’autostrada ha l’obbligo di svolgere un continuo controllo specializzato atto a garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli che procedono a velocità sostenuta e che dunque non possono, nella maggior parte dei casi, porre in essere manovre di emergenza in presenza di ingombri sulla carreggiata. L’ente gestore non può dunque basare la sua attività affidandosi alle segnalazioni degli utenti della strada o limitandosi ad apporre segnalazioni di pericolo.

Sentenza del 16.10.2017, Giudice di Pace di Milano, sez. IV

[1] Art. 140 C.d.S.

[2] Art. 162 C.d.S.



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