Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 164 codice della strada: Sistemazione del carico sui veicoli

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
COMMENTO
L’art. 164 del codice della strada stabilisce precise regole che il conducente deve osservare per la sistemazione dei carichi a bordo del proprio veicolo. La norma non si limita alle prescrizioni generali, ma prevede nel dettaglio le sporgenze ammesse e i comportamenti vietati.
A chi si rivolge la norma?
Spetta al conducente controllare che il carico sia disposto secondo le regole, e difatti è proprio al suddetto che, in caso di controllo, verranno contestate violazioni nonché addebitati eventuali danni cagionati dalla caduta di un carico sistemato in maniera irregolare.
Quali veicoli sono interessati dall’obbligo?
L’art. 164 C.d.S. utilizza il termine “veicoli” senza ulteriormente specificare; pertanto occorre far riferimento all’elenco di cui all’art. 47 C.d.S. , che riporta la seguente suddivisione:
a) Veicoli a braccia;
b) Veicoli a trazione animale;
c) Velocipedi;
d) Slitte;
e) Ciclomotori;
f) Motoveicoli;
g) Autoveicoli;
h) Filoveicoli;
i) Rimorchi;
j) Macchine agricole;
k) Macchine operatrici;
l) Veicoli con caratteristiche atipiche.
Quali prescrizioni generali bisogna osservare?
Il conducente deve accertarsi che il carico:
· sia ben distribuito per salvaguardare la stabilità complessiva del veicolo;
· sia ben ancorato per evitarne la caduta o la dispersione;
· non comprometta la visibilità e la libertà dei movimenti di guida;
· non occulti i dispositivi di segnalazione, illuminazione e riconoscimento.
Quali sono gli ulteriori limiti previsti?
Ogni veicolo può sopportare un peso massimo differente, in base alle proprie caratteristiche; dunque nel caricare il mezzo ricordiamo di non eccedere la portata massima per come indicata nella carta di circolazione, poiché se il carico supera di oltre il 5% il suddetto limite il conducente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di entità variabile [1].
Fatta eccezione per i veicoli eccezionali, autoarticolati e simili, il veicolo e il suo carico non possono poi eccedere i seguenti limiti di sagoma: larghezza massima 2,55 m, altezza massima 4 m e lunghezza totale 12 m, compresi gli organi di traino.
Il carico può sporgere oltre il veicolo?
L’articolo in commento distingue tra tre tipi di sporgenza: anteriore, posteriore e laterale.
Il carico non può sporgere nel senso della lunghezza dalla parte anteriore del veicolo poiché chiaramente renderebbe difficoltosa la circolazione, mentre la sporgenza anteriore è ammessa per gli autobus a noleggio, di linea o da gran turismo che possono utilizzare strutture portabiciclette sporgenti anteriormente fino a un limite di 80 cm dalla sagoma del mezzo. Il carico può sporgere dalla parte posteriore, se trattasi di cosa indivisibile e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, entro i limiti di sagoma suddetti. La sporgenza posteriore deve essere segnalata mediante l’apposizione di uno o due pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce di colore rosso e bianco, conformi alla normativa e riportanti gli estremi dell’approvazione, posti alle estremità del carico in modo da essere visibili agli utenti della strada, che vengono così avvisati e invitati a circolare prestando particolare attenzione. E’ altresì ammessa la sporgenza laterale del carico fuori del veicolo, purchè venga rispettato il limite di 30 cm dalle luci di posizione anteriori o posteriori, ma nel caso di trasporto di oggetti non facilmente percepibili come pali o lastre è ammessa la sporgenza laterale ma non oltre la sagoma del veicolo. E’ assolutamente vietato portare cose che striscino sul terreno, anche se coadiuvate da ruote.
Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?
La violazione delle prescrizioni relative alla sistemazione dei carichi comporta non soltanto la comminazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 84 a euro 335, ma anche il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, poiché il veicolo non può circolare e deve essere prontamente trasferito in altro luogo per la relativa sistemazione. L’organo accertatore provvede a tali incombenti adottando tutte la cautele necessarie, menzionando l’avvenuto ritiro nel verbale di contestazione della violazione. I documenti ritirati verranno restituiti al legittimo proprietario solo quando il carico sarà sistemato a norma di legge: se la sistemazione può essere effettuata subito l’organo accertatore verifica la corretta esecuzione e procede immediatamente alla restituzione, con annotazione nel verbale di contestazione. Se invece è necessario trasferire il veicolo per sistemare i carichi, il conducente deve richiedere la restituzione dei documenti ritirati al Comando da cui dipende l’organo accertatore [2]. Come conseguenza della violazione delle prescrizioni relative alla sistemazione dei carichi sporgenti è inoltre prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
Come contestare una multa per sistemazione dei carichi non conforme?
Il conducente deve dimostrare che la violazione della norma non è ascrivibile a una sua responsabilità, come ad esempio nel caso di una calamità naturale o di una manovra d’emergenza. Il ricorso può essere rivolto al Prefetto, o, in alternativa al Giudice di Pace territorialmente competente: nel primo caso non ci sono spese da sostenere né per la procedura né per la difesa legale, il conducente può difendersi da solo redigendo un ricorso che può essere inviato per posta tramite raccomandata, mentre nel secondo caso è richiesto il pagamento di un contributo unificato pari a 40 euro ma non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Se si sceglie il ricorso al Prefetto, bisogna agire entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, mentre per il Giudice di Pace i termini sono dimezzati, ovvero 30 giorni dalla notificazione del verbale.
GIURISPRUDENZA
In un sinistro stradale tra due veicoli in movimento di cui uno eccedente la portata massima omologata, si verifica concorso di colpa del conducente non diligente poiché l’impianto frenante di ogni mezzo è progettato per un determinato peso massimo, ed è notoriamente meno efficiente nel caso di superamento.
Cassazione sent. n. 7704/2015
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E’ pacifica la responsabilità del conducente in ordine a un sinistro stradale causato da un carico sistemato in maniera non consona, e non rileva la circostanza che il conducente non avesse alcuna esperienza in ambito di trasporti pericolosi. La caduta del carico nel caso specifico era stata determinata non soltanto da un ancoraggio non efficiente al veicolo, ma anche da una notevole instabilità complessiva del mezzo, il cui peso eccedeva di molte tonnellate la portata massima omologata:entrambe le circostanze provocavano spostamenti non dovuti ad ogni dislivello o curva, culminati con l’inevitabile infausto esito.
Tribunale di Bologna, sez. III, sentenza del 19.02.2015
[1] art. 167 C.d.S.
[2] art. 362 regolamento di attuazione esecuzione del Codice della Strada d.P.R. n. 303 del 28.12.1992