Questo sito contribuisce alla audience di

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 165 codice della strada: Traino di veicoli in avaria

codice-della-strada

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

Commento

Come certamente saprai, un autoveicolo non può trainare un veicolo che non sia un rimorchio. Con la tua macchina, per esempio, puoi certamente trainare un carrello per il trasporto di una piccola imbarcazione o un carrello per il trasporto di cose, ma non puoi trainare una moto o un’altra macchina.

La legge, però, prevede delle eccezioni, consentendo agli autoveicoli in generale di trainare un altro veicolo diverso dai rimorchi quando:

  • si deve provvedere alla rimozione di un veicolo che ha violato le regole relative ad un divieto di sosta e che costituisce pericolo o intralcio che per la circolazione;
  • il veicolo trainato non è più in grado di circolare perché manca di uno dei suoi organi essenziali;
  • il veicolo trainato non è più in grado di circolare perché in avaria.

Devi considerare, però, che queste eccezioni non valgono se ci si trova in autostrada o su una strada extraurbana principale. Pertanto, se la tua macchina si ferma in autostrada a causa di un guasto al motore, sarai obbligato a chiamare un carro attrezzi e non potrai farti trainare dal tuo amico intervenuto sul posto per soccorrerti. Non devi dimenticare, infatti, che farsi trainare da un altro veicolo è molto pericoloso e lo è ancor di più sulle strade a scorrimento veloce, come le autostrade.

Innanzitutto, il codice della strada stabilisce le regole che riguardano il traino dei veicoli in generale, come per esempio quella che stabilisce un limite alla massa del veicolo da trainare. Nello specifico, poi, delle regole relative al traino dei veicoli in avaria, si occupa l’art. 165 del codice della strada. 

In che modo deve avvenire il traino di un veicolo in avaria?

In primo luogo, dobbiamo chiarire che un autoveicolo può trainare un altro veicolo diverso dai rimorchi che si trova in avaria solo quando ricorre un’incombente situazione di emergenza. Pensa, per esempio, al caso in cui non sia disponibile nell’immediatezza un carro attrezzi e sia necessario spostare il veicolo dalla carreggiata perché, altrimenti, potrebbe costituire motivo di intralcio alla circolazione o la causa di tamponamenti o altri sinistri. Questo significa che, se sei riuscito a fermare la tua macchina in avaria a ridosso della carreggiata, in modo da non creare alcun intralcio agli altri veicoli, dovrai aspettare l’arrivo del carro attrezzi.

L’art. 165 del codice della strada, poi, stabilisce a quali condizioni è possibile trainare un veicolo in avaria. Le condizioni previste dalla norma sono le seguenti:

  • il veicolo da trainare deve essere agganciato al veicolo trainante attraverso un collegamento solido tra i veicoli stessi con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo;
  • il collegamento tra il veicolo trainato e il veicolo trainante deve essere idoneamente segnalato in modo da essere perfettamente visibile agli altri utenti della strada.

A proposito della necessità di segnalare agli altri utenti della strada le operazioni di traino, l’art. 165 del codice della strada prevede oltretutto anche l’obbligo per il veicolo trainato di azionare simultaneamente tutti e quattro gli indicatori luminosi di direzione, ossia le cosiddette “quattro frecce”. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, bisognerà esporre sul lato del veicolo rivolto alla circolazione l’apposito pannello quadrangolare rivestito di materiale retroriflettente o, in mancanza, il segnale mobile di pericolo (il cosiddetto “triangolo”) destinato solitamente alla segnalazione di veicolo fermo. Il veicolo trainante, invece, se ne è munito, deve azionare l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 165 del codice della strada?

L’art. 165 del codice della strada sanziona qualsiasi comportamento contrario alle regole che abbiamo appena indicato. Per esempio, se gli organi di polizia stradale accertano che le operazioni di traino vengono effettuate senza segnalare idoneamente il collegamento tra il veicolo trainante o i veicolo trainato oppure senza che le quattro frecce del veicolo trainato siano accese o, ancora, senza che il veicolo trainante abbia azionato l’apposito dispositivo a luce gialla, applicheranno una sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare, l’art. 165 del codice della strada prevede il pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

Giurisprudenza annotata

Una pronuncia del Giudice di Pace ha stabilito che quando si violano le disposizioni che stabiliscono qual è la massa limite rimorchiabile, si violano contemporaneamente due norme del codice della strada. In particolare, si commette la contemporanea violazione sia dell’art. 63 del codice della strada (che regola il traino dei veicoli in generale), sia dell’art. 167 del codice della strada (che regola, invece, il trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi). Il giudice del merito, tuttavia, ha chiarito che non possono essere applicate tutte le sanzioni previste da entrambi gli articoli ma solo la sanzione prevista dall’art. 167 del codice della strada che costituisce la sanzione più grave.

Giudice di Pace, sent. dell’8 febbraio 2001



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA