Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 166 codice della strada: Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
Commento
Anche se è davvero inusuale incontrarne qualcuno sulle nostre strade, carrozze, calessi e carretti sono considerati dal codice della strada come veicoli a tutti gli effetti. D’altra parte, gli stessi possono rappresentare in molti casi un’ottima fonte di reddito: pensa, per esempio, ai calessi utilizzati per svolgere il servizio di piazza nelle nostre città.
I veicoli a trazione animale possono essere definiti come veicoli trainati da uno o più animali (cavalli, asini o altri animali da tiro o da soma). Questi veicoli, a seconda del loro utilizzo, si possono distinguonguere in:
- veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
Esattamente come tutti gli altri veicoli, anche i veicoli a trazione animale devono possedere specifiche caratteristiche tecniche e costruttive per essere considerati idonei alla circolazione. Per esempio, essi devono essere muniti di un adeguato sistema di frenatura, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, del segnale mobile di pericolo, ecc.
I veicoli a trazione animale, tra cui rientrano anche le slitte, inoltre, devono essere immatricolati nell’apposito registro tenuto dal Comune di residenza del proprietari. La targa di questi veicoli non ha niente a che vedere con quelle degli altri veicoli a motore e, infatti, essa deve contenere le indicazioni relative:
- al proprietario del veicolo a trazione animale;
- al comune di residenza del proprietario;
- alla categoria di appartenenza del veicolo (per trasporto di cose, per trasporto di persone o per uso agricolo);
- al numero di matricola.
Per i veicoli a trazione animale destinati al trasporto di cose, infine, la targa deve anche indicare la massa complessiva a pieno carico e la larghezza che devono avere i cerchioni delle ruote.
In proposito, dunque, l’art. 166 del codice della strada si occupa proprio di indicare quali sono le regole che bisogna osservare per il trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
Quali sono le regole previste dall’art. 166 del codice della strada?
Come abbiamo appena detto, la targa dei veicoli a trazione animale deve indicare, tra le altre cose, anche la massa complessiva a pieno carico del veicolo. È bene ricordare che la massa complessiva a pieno carico di un veicolo corrisponde alla somma della massa del veicolo senza carico e della massa delle cose che vengono trasportate.
L’art. 166 del codice della strada stabilisce che sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. Questo significa che, se per esempio hai un carretto che utilizzi per trasportare le casse di frutta che vendi in giro per il tuo paese, e sulla targa c’è scritto che la massa complessiva a pieno carico non può superare le 4 tonnellate, dovrai prestare attenzione al peso delle casse di frutta che caricherai sul carretto in modo da non superare il limite stabilito sulla targa.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 166 del codice della strada?
Per comprendere quali sono le sanzioni in cui potresti incorrere nel caso in cui dovessi superare la massa complessiva a pieno carico indicata sulla targa del veicolo a trazione animale adibito al trasporto di cose, l’art. 166 del codice della strada opera una precisa distinzione.
In particolare, la norma si preoccupa di distinguere il caso in cui ad essere superato è il limite della massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, dal caso in cui, invece, ad essere superato è il limite della massa complessiva indicato dalla legge.
A questo punto, dobbiamo ricordare quali sono i limiti della massa complessiva a pieno carico indicati dalla legge, che si applicano a tutti i tipi di veicolo:
- se il veicolo è ad un asse, la massa complessiva a pieno carico non può superare le 5 tonnellate;
- se il veicolo è a due assi, la massa complessiva a pieno carico non può superare le 8 tonnellate;
- se il veicolo è a tre i più assi, la massa complessiva a pieno carico non può superare le 10 tonnellate.
L’art. 166 del codice della strada non sanziona i casi in cui si superano questi limiti. Dunque, riprendendo l’esempio che abbiamo fatto prima, se sul tuo carretto a due assi hai caricato così tante casse di frutta da superare le 8 tonnellate stabilite dalla legge quale limite della massa complessiva a pieno carico del veicolo, non ti sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 166 del codice della strada.
Se, invece, con il tuo carretto a due assi, superi la massa complessiva di indicata sulla targa e pari a 4 tonnellate, ma non il limite di 8 tonnellate previsto dalla legge, allora la sanzione da applicare sarà proprio quella prevista dall’art. 166 del codice della strada.
Nello specifico, chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso da euro 26 a euro 102.