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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 167 codice della strada: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41 ad euro 169, se l’eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 85 ad euro 338, se l’eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 169 ad euro 680, se l’eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 422 ad euro 1.697, se l’eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell’autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

COMMENTO

L’art. 167 del codice della strada si occupa di disciplinare il trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi e, in particolare, i limiti di carico entro i quali non rileva l’eccesso di massa complessiva indicato nella Carta di Circolazione del veicolo e le sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano in caso di superamento dei suddetti limiti.

Quando si applica l’art. 167 del codice della strada?

L’art. 167 del codice della strada si applica quando ci troviamo in presenza di un veicolo o di un rimorchio che trasporta cose e bisogna valutare se, a pieno carico, supera i limiti entro i quali l’eccedenza della massa complessiva non comporta alcuna conseguenza; l’eventuale eccesso, infatti, potrebbe costituire un grave pericolo per la stabilità del veicolo, tale da ledere la tua incolumità e quella degli altri utenti della strada. La massa complessiva a pieno carico è indicata all’interno della Carta di Circolazione: nello specifico, alla Voce F del tuo libretto troverai l’indicazione della massa complessiva a pieno carico, che è costituita dalla somma della massa del tuo veicolo a vuoto più la massa delle cose trasportate (in cui bisogna calcolare anche il carburante).

Se, nel corso di un posto di blocco degli organi di polizia, questi intendano controllare la massa complessiva del tuo veicolo, utilizzeranno uno strumento che si chiama pesa, ossia una particolare bilancia che consente di pesare oggetti di grandi dimensioni costruita rispettando tutti i requisiti previsti dalla legge; potrà trattarsi di una pesa portatile o di una pesa fissa, pubblica o anche privata. Tuttavia, se la polizia non potesse ricorrere all’utilizzo di strumenti di pesa, potrebbe calcolare la massa complessiva a pieno carico effettiva sommando la massa del veicolo a vuoto, anche questa indicata nel libretto, e il carico delle cose trasportate indicato sui documenti di accompagnamento della merce come, ad esempio, il Documento di Trasporto.

Attenzione, perché l’art. 167 del codice della strada si applica diversamente a seconda che la massa complessiva a pieno carico del tuo veicolo sia inferiore o superiore a 10 tonnellate. In ognuno dei due casi, però, è previsto che, se la massa complessiva a pieno carico supera del 10 % quella indicata nella Carta di Circolazione, prima di poter proseguire il viaggio, dovrai ridurre il carico fino al limite consentito; inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicheranno al conducente, al proprietario del veicolo e anche al committente.

Che cosa è previsto per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate?

Supponiamo che sulla Carta di Circolazione del tuo autocarro, con il quale effettui il trasporto di prodotti ortofrutticoli, sia indicata una massa complessiva a pieno carico pari a 7000 chilogrammi, inferiore, quindi, a 10 tonnellate; se, durante un controllo della polizia stradale, viene rilevata una massa complessiva a pieno carico pari a 7.280 chilogrammi, perché hai caricato qualche cassetta di frutta in più, anche se hai superato il massimo indicato nel libretto, non ti verrà applicata nessuna sanzione, perché rientri nell’ambito di tolleranza del 5% in più oltre la massa complessiva a pieno carico indicata nella Carta di Circolazione: perciò, fino a 7.350 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 5%) non subirai alcuna sanzione. Se, però, dal controllo della polizia, emerge che tu hai superato il limite di tolleranza consentito, dovrai pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, diversa a seconda della percentuale di eccedenza della massa.

Se superi il limite del 5%, ma la massa complessiva a pieno carico non eccede il 10 %, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera i 7.350 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 5%), ma non i 7.700 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 10%), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 41 euro e 169 euro.

Se superi il limite del 5%, ma la massa complessiva a pieno carico non eccede il 20 %, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera i 7.350 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 5%), ma non i 8,400 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 20%), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 85 euro e 338 euro.

Se superi il limite del 5%, ma la massa complessiva a pieno carico non eccede il 30 %, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera i 7.350 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 5%), ma non i 9.100 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 30%), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 169 euro e 680 euro.

Se, infine, la massa complessiva a pieno carico supera il limite del 30% e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera i 9.100 chilogrammi (massa complessiva a pieno carico pari a 7.000 chilogrammi + 20%), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 422 euro e 1.697 euro.

Che cosa è previsto per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate?

Anche in questo caso, l’art. 167 del codice della strada prevede un limite di tolleranza del 5% in più oltre la massa complessiva a pieno carico indicata nella Carta di Circolazione: se, dunque, possiedi un autocarro, la cui massa complessiva a pieno carico indicata nel libretto non dovrebbe superare le 11 tonnellate, e la polizia stradale, a seguito di un controllo, rileva che invece la massa a pieno carico è maggiore, ma non supera le 11,5 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari a 11 tonnellate + 5%), non ti verrà applicata nessuna sanzione.

Se, invece, superi il limite del 5%, ma l’eccedenza non supera 1 tonnellata, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera le 11,5 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari a 11 tonnellate + 5%), ma non le 12 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari 11 tonnellate + 1 tonnellata), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 41 euro e 169 euro.

Se superi il limite del 5%, ma l’eccedenza non supera le 2 tonnellate, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera le 11,5 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari a 11 tonnellate + 5%), ma non le 13 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari 11 tonnellate + 2 tonnellate), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 41 euro e 169 euro.

Se superi il limite del 5%, ma l’eccedenza non supera le 3 tonnellate, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera le 11,5 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari a 11 tonnellate + 5%), ma non le 14 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari 11 tonnellate + 3 tonnellate), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 169 euro e 680 euro.

Se, infine, la massa complessiva a pieno carico supera le 3 tonnellate, e, quindi, per esempio, se il tuo autocarro supera le 14 tonnellate (massa complessiva a pieno carico pari 11 tonnellate + 3 tonnellate), dovrai pagare una multa di importo compreso tra 422 euro e 1.697 euro.

GIURISPRUDENZA

La Suprema Corte ha chiarito che, se vieni sorpreso con un carico superiore a quello consentito sulla base della massa complessiva a pieno carico indicata nella Carta di Circolazione, e la polizia stradale ti impone di ridurlo ma tu non ottemperi, la tua condotta non costituisce il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 del codice penale ma integra una diversa sanzione amministrativa.

Cass. sent. n. 31392/2002

La Corte di Cassazione ha stabilito che il committente, a cui l’art. 167 del codice della strada si riferisce come soggetto destinatario della sanzione, non è colui che deve ricevere il carico trasportato, ma colui che affida il carico affinché venga trasportato nel luogo di destinazione.

Cass. sent. n. 15194/2001



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1 Commento

  1. Ma se il veicolo è un autocaravan che normalmente ha un limite di massa totale di 3500 kg e viene pesato vale la tolleranza del 5%? L’art. 167 del C.d.S. parla di ” Trasporto di cose su veicoli a motore” ….qualsiasi veicolo puo trasportare cose, anche una vettura ad uso privato puo caricare una cosa che la porta al sovraccarico. Poi una recente revisione di detto art. parla di tolleranza degli strumenti usati per il controllo peso dei veicoli, discorso equivalente per il controllo velocita. Però c’è chi sostiene che detta tolleranza fa riferimento ai veicoli specifici per il trasporto merci.

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