Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 168 codice della strada: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, [dell’industria, del commercio e dell’artigianato] (*) e della salute, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953 (1).
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (2).
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 403 a euro 1.617. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (3)
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 403 a euro 1.617. (4)
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, víola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (4)
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.
(*) Ora, “delle attività produttive”, a seguito del d. legisl. n. 300/1997. (1) Così modificato dall’art. 20, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. (2) Comma inserito dall’art. 20, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. (3) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (4) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
Commento
La sicurezza stradale non ha a che fare solo con il rispetto delle regole di precedenza o della segnaletica stradale. In alcuni casi, infatti, anche la natura delle merci trasportare possono essere fonte di pericolo per la circolazione. Pensa, per esempio, ai numerosi incidenti causati dallo scoppio di cisterne che trasportano carburante.
In proposito, dunque, l’art. 168 del codice della strada si occupa di indicare qual è la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi. Dobbiamo subito chiarire che l’art. 168 del codice del strada, però, non dice direttamente quali sono le regole che bisogna rispettare ma stabilisce che esse sono quelle contenute nell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose che, d’ora in avanti, chiameremo ADR.
Che cosa sono le merci pericolose?
L’elenco delle merci considerate pericolose per il trasporto su strada è contenuto nell’ADR. Esse si distinguono nelle seguenti classi:
- CLASSE 1 - Materie ed oggetti esplosivi;
- CLASSE 2 - Gas;
- CLASSE 3 - Materie liquide infiammabili;
- CLASSE 4.1 - Materie solide infiammabili;
- CLASSE 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea;
- CLASSE 4.3 - Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili;
- CLASSE 5.1 - Materie comburenti;
- CLASSE 5.2 - Perossidi organici;
- CLASSE 6.1 - Materie tossiche;
- CLASSE 6.2 - Materie infiammanti;
- CLASSE 7 - Materie radioattive;
- CLASSE 8 - Materie corrosive;
- CLASSE 9 - Materie ed oggetti con pericoli diversi.
Quali sono le regole per il trasporto su strada di merci pericolose?
Come abbiamo già detto, la maggior parte delle regole relative al trasporto su strada di merci pericolose è contenuta all’interno dell’ADR.
L’art. 168 del codice della strada, tuttavia, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stabilire delle regole meno restrittive nel caso di:
- trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;
- trasporto di merci pericolose su breve distanza.
In altri casi, invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può prevedere anche delle regole più rigorose. Inoltre, può anche stabilire che merci diverse da quelle indicate nelle classi che abbiamo elencate possano essere ugualmente considerate pericolose.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infine, potrebbe anche rilasciare delle autorizzazioni temporanee per il trasporto su strada di merci pericolose proibite o per effettuare il trasporto su strada di merci pericolose a condizioni diverse rispetto a quelle stabilite nell’ADR.
Dopo aver chiarito quali sono le competenze del Ministero, cerchiamo di capire quali sono le regole previste dall’ADR per trasportare su strada merci pericolose.
Innanziutto, l’ADR stabilisce che i conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose, oltre alla patente di guida, devono essere muniti anche dell’apposito certificato di formazione professionale, rilasciato dopo la frequenza di un corso e il superamento di un esame. Il certificato ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio.
Per quanto riguarda i documenti di circolazione, al di là del libretto di circolazione, bisogna essere muniti di certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, del documento di trasporto, delle istruzioni di sicurezza e, se prevista, della licenza di pubblica sicurezza per il trasporto di gas tossici.
I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada, poi, devono essere muniti di due pannelli rettangolari di colore arancione, retroriflettenti, fissati sul fronte e sul retro del mezzo. I veicoli a cisterne fisse o amovibili, nonchè quelli che trasportano merci pericolose in colli (classi 1 e 7) oppure grandi contenitori e quelli che trasportano merci alla rinfusa, devono essere muniti di ulteriori etichette di pericolo al fine di rendere più facile l'individuazione della materia trasportata. Le etichette di pericolo, inoltre, devono essere applicate anche sugli imballaggi delle merci.
Sui veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, poi, deve essere presente almeno un estintore da 2 kg e sugli stessi bisogna adottare anche particolari accorgimenti in relazione all’impianto elettrico.
Infine, bisogna sapere che per ognuna delle classi di merci pericolose è stabilito un quantitativo massimo di merce trasportabile.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 168 del codice della strada?
L’art. 168 del codice della strada sanziona, innanzitutto, chi circola con un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose la cui massa complessiva a pieno carico, ossia la somma tra il peso del veicolo e il peso delle merci trasportate, è superiore a quella prescritta dalla legge e indicata nella carta di circolazione. In questo caso, le sanzioni sono le seguenti:
- se la massa complessiva a pieno carico non è supera 1 tonnellata rispetto a quella prescritta, è previsto il pagamento di una somma da 84 a 346 euro;
- se la massa complessiva a pieno carico non supera 2 tonnellate rispetto a quella prescritta, è previsto il pagamento di una somma da 174 a 690 euro;
- se la massa complessiva a pieno carico non supera 3 tonnellate rispetto a quella prescritta, è previsto il pagamento di una somma da 346 a 1.390 euro;
- se la massa complessiva a pieno carico è superiore a 3 tonnellate rispetto a quella prescritta, è previsto il pagamento di una somma da 862 a euro 3468.
L’art. 168 del codice della strada poi sanziona:
- chi trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, oppure non rispetta le condizioni imposte negli stessi provvedimenti di autorizzazione con la multa da 2.050 a 8.202 euro e le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della sospensione della carta di circolazione;
- chi non rispetta le regole relative all’idoneita dei veicoli e delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo, alla sosta dei veicoli e alle operazioni di carico/scarico con la multa da 415 a 1.668 euro e le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della sospensione della carta di circolazione;
- chi non rispetta le prescrizioni relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio e alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza con la sola multa da 415 a 1.668 euro;
- chi non rispetta le altre regole previste dalla legge con la multa da 167 a 666 euro.