Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 170 codice della strada: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ad euro 647.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
COMMENTO
L’art. 170 del codice della strada indica alcune delle regole che bisogna seguire quando si è alla guida di un ciclomotore o di un motociclo, al fine di tutelare la propria incolumità, quella degli altri conducenti e degli altri utenti della strada, e stabilisce anche specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo.
Qual è il comportamento che deve adottare il conducente di un ciclomotore o di un motociclo?
I veicoli a due ruote sono un mezzo di trasporto particolarmente utilizzato, soprattutto in città, per andare a lavoro, evitando il traffico e riducendo i tempi di percorrenza; ciclomotori e motocicli, però, sono utilizzati anche nel tempo libero e, a volte, per percorrere lunghi tratti di strada. Andare in moto, tuttavia, può anche risultare particolarmente pericoloso: se utilizzi il tuo scooter per recarti al lavoro, infatti, dovrai prestare attenzione alla presenza dei tombini, alle rotaie dei tram, ad eventuali buche e, in ogni caso, a tutti i possibili ostacoli derivanti, principalmente, dall’instabilità dei mezzi a due ruote. Il codice della strada, pertanto, prescrive una serie di comportamenti che devi adottare per mettere in atto una guida che sia il più possibile sicura per te e per gli altri. Innanzitutto, devi avere il totale uso delle mani e delle braccia, devi reggere il manubrio della tua moto con tutte e due le mani o, comunque, con almeno una mano quando vi è necessità di compiere le opportune manovre o segnalazioni, e devi stare seduto adottando una posizione eretta.
Che cosa è vietato ai motocicli e ai ciclomotori?
L’art. 170 del codice della strada prevede, dunque, anche una serie di divieti per motocicli e ciclomotori. Innanzitutto, è vietato procedere sollevando la ruota anteriore: insomma, per quanto possa sembrarti divertente, ti è assolutamente impedito impennare con la tua moto. Un altro divieto previsto, spesso, purtroppo, disatteso, è quello di trasportare bambini che abbiano meno di cinque anni. Devi sapere, inoltre, che, per i possessori dei ciclomotori, il divieto di trasporto di altre persone oltre al conducente è previsto a prescindere dall’età dei terzi trasportati, a meno che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che, comunque, il conducente abbia età superiore a sedici anni.
Il trasporto di oggetti e di animali non è vietato in assoluto. Tuttavia, per quanto riguarda gli oggetti, essi devono sottostare a tre condizioni: non devono limitare la visibilità del conducente, devono essere saldamente assicurati al motociclo o al ciclomotore e non devono sporgere oltre i cinquanta centimetri sia lateralmente che longitudinalmente al veicolo. Per quanto riguarda gli animali, invece, potrai trasportarli in apposite gabbiette o contenitori purché, però, rispettino i limiti relativi agli oggetti.
Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sui motocicli e i ciclomotori?
L’art. 170 del codice della strada prevede, innanzitutto, due tipi di sanzioni pecuniarie. Infatti, se commetti una qualsiasi violazione delle disposizioni previste dall’articolo, perché, ad esempio, trasporti il tuo cane senza custodirlo in un trasportino, oppure stai trasportando un’altra persona nonostante tu possegga un ciclomotore il cui certificato di circolazione non indica il posto del passeggero, dovrai pagare una multa di importo compreso tra un minimo di 81 euro e un massimo di 326 euro. Tuttavia, se ti viene contestata la violazione del divieto di trasportare bambini di età inferiore a cinque anni, la sanzione amministrativa pecuniaria consisterà nel pagamento di una somma compresa tra i 161 euro e i 647 euro.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche delle sanzioni accessorie: è prevista, infatti, l’applicazione del fermo amministrativo del motociclo o del ciclomotore. Tuttavia, devi prestare molta attenzione a non commettere nell’arco di due anni la stessa violazione una seconda volta, in quanto il fermo amministrativo del veicolo, in questa circostanza, sarà disposto per novanta giorni.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando viene violato il divieto di trasportare altre persone oltre al conducente su un ciclomotore, e il conducente del ciclomotore ha causato un incidente stradale, la colpa nella causazione dell’incidente va attribuita anche al terzo trasportato. Secondo la Suprema Corte, infatti, ci sarebbe reciproco consenso del conducente e del terzo trasportato alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell´altro, e accettazione dei relativi rischi, con ciò integrando un´ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso.
Cass. sent. n. 10526/2011
Il Tribunale di Roma, riferendosi al divieto previsto dall’art. 170 del codice della strada per i ciclomotori di trasportare altre persone oltre al conducente, ha chiarito che l’obbligo di assicurazione per i ciclomotori è previsto solo per i passanti e non anche per i terzi trasportati. Perciò, in caso d’incidente, il terzo trasportato, non essendo coperto dall’assicurazione, nessun risarcimento può essere da costui vantato nei confronti dell’assicuratore del conducente del ciclomotore.
Trib. Roma, 29 gennaio 2004