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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 175 codice della strada: Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.

2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25 ad euro 100.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

COMMENTO

L’art. 175 del codice della strada si occupa di indicare le limitazioni previste per la circolazione dei veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e le condizioni cui gli stessi devono sottostare, indicando anche specifiche sanzioni nel caso in cui le prescrizioni della norma medesima vengano violate. In particolare, la norma specifica quali sono i veicoli a cui è vietata la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali e quali sono i principali divieti imposti ai veicoli a cui, invece, è consentito circolare; stabilisce, infine, una limitazione relativa al soccorso stradale e alla rimozione dei veicoli, in quanto operazioni consentite solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario

Quali sono i veicoli a cui è vietato circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali?

L’art. 175 del codice della strada individua una serie di veicoli a cui è vietato circolare su autostrade e strade extraurbane principali in quanto, a causa delle loro caratteristiche, sarebbero d’intralcio ad una circolazione scorrevole. Inoltre, consentire a questi veicoli di circolare sulle strade indicate, potrebbe costituire un pericolo per la tua incolumità e per quella degli altri utenti, considerando anche i limiti di velocità consentiti.

I veicoli a cui è vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali sono: biciclette, motorini, moto di cilindrata inferiore a 150 cc e i sidecar di cilindrata inferiore a 250 cc a motore termico; i motoveicoli a tre o quattro ruote, se la loro massa a vuoto è inferiore a 400 kg e la loro massa complessiva è inferiore a 1300 kg; i trattori e, in generale, le macchine agricole; gli escavatori e, in generale, le macchine operatrici, tranne le gru ma solo sulle strade extraurbane principali; i veicoli sprovvisti di ruote come, ad esempio, i veicoli cingolati; i veicoli che trasportano cose, il cui carico non è solidamente assicurato, o sporge oltre i limiti consentiti, o è scoperto e le cose trasportate sono suscettibili di dispersione come, per esempio, frutta e ortaggi; i veicoli che superano la massa limite e le dimensioni massime previste dal codice della strada (larghezza; 2,55 metri; lunghezza: 12 metri; altezza: 4 metri o 4,30 metri se si tratta di autobus); i veicoli a tenuta non stagna come, ad esempio, autocisterne che trasportano benzina e che sono prive delle misure di sicurezza idonee ad evitare la dispersione del materiale trasportato; gli altri veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Queste limitazioni, tuttavia, non valgono per tutti quei veicoli che appartengono agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati

Se non hai la certezza di poter circolare con il tuo veicolo sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, ti consigliato di leggere le caratteristiche dimensionali e di massa, nonché quelle relative al motore, sulla Carta di Circolazione. Inoltre, prima di affrontare un viaggio in autostrada, assicurati sempre che il tuo veicolo presenti tutte le condizioni che lo rendono sicuramente idone alla circolazione.

Quali sono i divieti imposti ai veicoli ai quali è consentito circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali?

Anche i veicoli ai quali è consentito circolare su autostrade e superstrade devono sottostare ad una serie di condizioni che si traducono in specifici divieti. L’art. 175 del codice della strada prescrive, in particolare, il divieto di lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate perché, altrimenti, verranno coattivamente rimossi e potrebbero, addirittura, essere considerati abbandonati e, pertanto, destinati dagli organi di polizia in appositi centri di raccolta.

Gli altri divieti previsti dalla norma, più che costituire delle limitazioni per i veicoli, impongono delle norme di comportamento. Innanzitutto, sia sulle carreggiate, sia su rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio, e in ogni altra pertinenza autostradale, è vietato: trainare altri veicoli, a meno che non si tratti di rimorchi omologati come tali; chiedere o concedere un passaggio; svolgere attività commerciali o pubblicitarie, tranne nelle aree di sosta e di servizio ma solo su autorizzazione dell’ente proprietario della strada (gli Autogrill ne sono un esempio); creare delle aree per il campeggio, consentito solo negli spazi a ciò destinati nelle aree di servizio.

È vietata, poi, la circolazione dei pedoni. La stessa è permessa, tuttavia, lungo le corsie d’emergenza al fine di raggiungere i punti per richiedere soccorso e nelle aree di servizio e di sosta. Un altro importantissimo divieto riguarda la circolazione di animali. In realtà, la norma si riferisce ai proprietari, o meglio, ai custodi degli animali stessi: se sei in viaggio con tutta la tua famiglia e porti con te anche il tuo cane, ricorda che non puoi lasciarlo incustodito. Anche nelle aree di sosta e di servizio dovrai sempre tenerlo al guinzaglio, in modo da evitare che il tuo amico a quattro zampe possa scappare e essere investito o causare incidenti e, immettendosi sulla carreggiata.

Quali sono le sanzioni previste in conseguenza della violazione dell’art. 175 del codice della strada?

L’art. 175 del codice della strada prevede, innanzitutto, una sanzione amministrativa pecuniaria generale: in caso di violazione di una delle sue disposizioni dovrai pagare una multa di importo compreso tra i 41 euro e i169 euro.

Sono previste, tuttavia, delle altre sanzioni amministrative pecuniarie se ad essere violate sono delle disposizioni specificamente indicate dallo stesso art. 175 del codice della strada. In particolare, se violi il divieto di circolazione previsto per i veicoli che trasportano cose, il cui carico non è solidamente assicurato, o sporge oltre i limiti consentiti, e per i veicoli non a tenuta stagna o con carico scoperto, il cui materiale trasportato è soggetto a dispersione, dovrai pagare una multa di importo compreso tra i 422 euro i 1.697 euro; alla stessa sanzione sarai soggetto, nel caso in cui tu dovessi violare il divieto di svolgere attività commerciali o pubblicitarie, tranne se a ciò sei stato autorizzato dall’ente proprietario della strada nelle aree di sosta e di servizio. Se, invece, violi il divieto di circolazione a piedi o di circolazione di animali, la multa che dovrai pagare sarà di importo compreso tra i 25 euro e i 100 euro.

Nel caso in cui, infine, tu sia sorpreso a circolare con un veicolo al quale è vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la polizia stradale ti imporrà di abbandonare l’autostrada, offrendoti tutta l’assistenza necessaria per proseguire la circolazione sulla strada su cui, invece, la circolazione è consentita.

GIURISPRUDENZA

Il Giudice di Pace di Camerino ha stabilito che, nell’ambito delle autostrade e delle strade extraurbane principali, la Polizia Locale o Municipale non ha legittimazione a fare o ad agire. Infatti, l’unica forza di polizia a cui la legge acconsente di operare su questa tipologia di strade è la Polizia di Stato; la Polizia Locale o Municipale, invece, potrebbe svolgere compiti di Polizia Stradale solo se chiamata ed in un tratto autostradale che si trova all’interno del territorio di propria competenza. In particolare, il Giudice di Pace ha chiarito che la Polizia Locale o Municipale non può svolgere su autostrade e strade extraurbane principali il servizio di rilevazione della velocità con strumenti come autovelox.

G.d.P. Camerino, sent. n. 8/2012

Il Giudice di Pace di Alessandria ha chiarito che, se anche l’art. 175 del codice della strada stabilisce la competenza esclusiva per soccorrere e rimuovere i veicoli sull’autostrada in capo agli enti e alle imprese a ciò autorizzati, non sempre tale autorizzazione è necessaria. Infatti, se il soccorso, da parte di un soccorritore non autorizzato, è effettuato in una piazzola dove la sosta è consentita, senza comportare pericolo per la viabilità, nessuna sanzione verrà applicata all’automobilista in panne, né il soccorritore può subire il ritiro della patente di guida.

G.d.P. Alessandria, sent. n. 1209/2006



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