Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 176 codice della strada: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E’ fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d’emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.006 ad euro 8.025.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
COMMENTO
L’art. 176 del codice della strada si occupa di disciplinare i comportamenti che i conducenti dei veicoli devono adottare quando circolano sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, prevedendo, in particolare, divieti e obblighi di comportamento, le disposizioni da seguire in caso di emergenza e le modalità di pagamento del pedaggio autostradale, oltre che delle specifiche sanzioni nel caso in cui le prescrizioni della norma medesima vengano violate.
Quali sono gli obblighi di comportamento previsti dall’art. 176 del codice della strada?
Circolare su un’autostrada o su una strada extraurbana principale, per le caratteristiche proprie di queste tipologie di strada e per i limiti di velocità previsti, richiede l’osservanza di specifici comportamenti, che ti aiuteranno ad adottare una guida più sicura e ad evitare imprevisti, a volte anche molto gravi. A tal fine, dunque, l’art. 176 del codice ella strada prevede di alcuni obblighi, la cui osservanza è meno scontata di quanto possa sembrare.
Innanzitutto, se, ad esempio, ti trovi in autostrada, e la tua auto è in avaria oppure tu o uno degli altri passeggeri avvertite un malore, dato che non puoi fermarti sulla carreggiata, sulle rampe e sugli svincoli, devi immediatamente raggiungere la corsia d’emergenza; per immetterti, tuttavia, ricorda di impegnare prima la corsia di accelerazione e di dare precedenza ad eventuali altri veicoli che stanno circolando sulla corsia d’emergenza. La sosta sulla corsia d’emergenza non può superare le tre ore e il veicolo dovrà essere debitamente segnalato, attivando le luci di posizione ed eventualmente ricorrendo al segnale mobile di pericolo.
Se, invece, ti rendi conto di essere in prossimità dell’uscita autostradale che ti consentirà di raggiungere la tua destinazione, devi accingerti ad occupare la corsia di destra e, successivamente, la corsia di decelerazione sin dal suo inizio; se intendi effettuare un sorpasso o, comunque, cambiare corsia, ricorda che devi sempre segnalare le tue intenzioni attivando gli appositi indicatori luminosi; se, poi, ti ritrovi nel bel mezzo di un ingorgo, e la corsia d’emergenza manca o risulta occupata da veicoli di polizia o di soccorso, devi cercare di spostarti il più vicino possibile alla corsia di sinistra.
Quali sono i divieti previsti dall’art. 176 del codice della strada?
Per gli stessi motivi di sicurezza, sono previsti anche degli specifici divieti. Se ti trovi su un’autostrada o su una strada extraurbana principale devi sapere che è assolutamente vietato percorrerla contromano o in retromarcia, oltre che invertire il senso di marcia, se non servendoti delle apposite uscite, anche se è presente un varco nello spartitraffico; è vietato, inoltre, circolare sulle corsie di accelerazione e decelerazione se non, rispettivamente, per immetterti o per uscire dall’autostrada. È sempre vietato, inoltre, affiancarti ad un altro veicolo nella stessa corsia.
Un altro divieto riguarda la circolazione sulle corsie d’emergenza; è prevista, però, un’eccezione in caso di ingorghi: potrai transitare sulla corsia d’emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.
Se sei alla guida di un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico è superiore a 5 tonnellate o di un veicolo lungo più di 7 metri, ricordati che per te è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
Che cosa è previsto per il pagamento del pedaggio autostradale?
L’art. 176 del codice della strada prevede che, nel caso in cui tu stia circolando su un’autostrada che prevede un pedaggio, il suo pagamento deve essere effettuato o attraverso modalità manuali o attraverso modalità automatizzate, anche ricorrendo a sistemi di telepedaggio con o senza barriere come, ad esempio, il sistema Telepass. Per calcolare l’importo che dovrai pagare, all’ingresso dell’autostrada devi ritirare l’apposito titolo di entrata; ricorda, infatti, che se ne sei sprovvisto, il pedaggio che dovrai corrispondere sarà calcolato dalla più lontana stazione di entrata in base alla classe del tuo veicolo. Ricorda, inoltre, che in prossimità delle apposite barriere di ingresso e di uscita dovrai ridurre la velocità e incolonnarti secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
Quali sono le sanzioni previste in conseguenza della violazione delle disposizioni dell’art. 176 del codice della strada?
L’art. 176 del codice della strada prevede, innanzitutto, una sanzione amministrativa pecuniaria generale: in caso di violazione di una delle sue disposizioni dovrai pagare una multa di importo compreso tra gli 85 euro e i 338 euro.
Sono previste, tuttavia, delle altre sanzioni amministrative pecuniarie se ad essere violate sono delle disposizioni specificamente indicate dallo stesso art. 176 del codice della strada. In particolare, se non rispetti il divieto di invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, dovrai pagare una multa di importo compreso tra i 2.006 euro gli 8.025 euro; in questo sarà applicata anche la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
Se, invece, violi i divieti di effettuare la retromarcia, di circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia e di circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata e se violi le disposizioni relative alle sosta sulla corsia d’emergenza, dovrai pagare, invece, una multa di importo compreso tra i 422 euro i 1.697 euro. Insieme alla sanzione pecuniaria, se hai violato i divieti di circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia e di circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata, ti verrà applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di effettuare l’inversione di marcia si applica anche quando la manovra viene eseguita nello spazio adiacente al casello autostradale.
Cass. sent. n. 13770/2006
L’inversione di marcia, per la Suprema Corte, è consentita quando è effettuata su un tratto di strada in cui vi è un cartello di preavviso di inizio del tratto autostradale; è vietata, invece, quando è effettuata in presenza di un cartello che segnala l’inizio vero e proprio dell’autostrada.
Cass. sent. n. 6167/1999
Sono in coda per pagare al casello autostradale quando mi dirigo alla cassa a fianco che sanzione rischio se mi viene notificata l’infrazione.