Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 178 codice della strada: Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 e’ disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 160. Si applica la sanzione da euro 211 a euro 843 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 316 a euro 1.265. Si applica la sanzione da euro 369 a euro 1.476 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054.
9. Il conducente che e’ sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se’ o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.
(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)
Commento
La norma in esame disciplina la durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose sui quali non sono installati gli apparecchi di controllo della velocità (cronotachigrafi) previsti dall’art. 179 CdS, stabilendo al 1° comma il rinvio alle disposizioni dell’accordo europeo in materia di prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr) del 1970, reso esecutivo dalla legge n.112/1976.
I veicoli che non hanno l’obbligo di cronotachigrafo sono ad esempio quelli per il trasporto di passeggeri in servizio di linea con percorso che non supera i 50 km, i veicoli delle Forze armate, i veicoli utilizzati in situazioni di emergenza per aiuti umanitari, ecc.
Al rispetto delle norme contenute nell’accordo europeo sono tenuti anche i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento Ce n. 561/2006, cioè dei veicoli immatricolati nell’Unione Europea o in Stati che fanno parte dell’Aetr e di quelli immatricolati in un Paese terzo che non ha sottoscritto l’Accordo.
Il 2° comma dispone che i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie degli orario di servizio previsti dall’art. 16 del Reg. Ce n. 561/2006, devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale.
Inoltre, i libretti individuali di servizio e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
A tal proposito va rilevato che a norma del Reg. Ce già sopra richiamato per i veicoli sforniti di cronotachigrafi, l’impresa di trasporto deve tenere un orario di servizio e un registro di servizio dal quale devono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione, l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.
Ogni conducente è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio. In particolare il registro di servizio contiene tutte le indicazioni di cui sopra per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; il registro, altresì, deve essere firmato dal titolare dell’impresa di trasporto o da un suo delegato ed è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo a cui si riferisce.
L’articolo in commento fa riferimento anche ai libretti individuali previsti dall’art. 12 dell’Aetr, dei quali, però, secondo la maggior parte della dottrina, non bisogna più tenere conto tranne che nel caso specifico in cui un veicolo adibito normalmente a servizio regolare venga destinato ad altro servizio che non riveste carattere di regolarità. Si pensi ad esempio alla distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con conducente.
A norma del 3° comma le violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 178 CdS possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie degli orario di servizio.
L’art. 178 CdS individua, poi, delle specifiche fattispecie di illecito amministrativo con le relative sanzioni pecuniarie.
Nel dettaglio il 4° comma prevede che il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’Aetr viene punito con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 41 euro e 165 euro. Al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero, si applica una sanzione compresa tra 218 euro e 870 euro.
A norma del 5° comma qualora le violazioni sopra descritte abbiano una durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’art. 6, 1° paragrafo, dell’Ater (il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore; il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di 2 volte nell’arco della settimana), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 326 euro a 1.304 euro. Si applica la sanzione da 380 euro a 1.522 euro se la violazione di durata superiore al 10 % riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
Il 6° comma dispone che se il conducente non rispetta per oltre il 20% il limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, prescritto dal 4° comma, ovvero il limite minimo del tempo di riposo, previsto dall’Ater, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 434 euro a 1.738 euro.
Secondo quanto previsto dal 7° comma il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal’art. 6, 2° paragrafo, dell’Ater è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 272 euro a 1.086 euro. Il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo (art. 8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 380 euro a 1.522 euro.
Se i limiti di durata sopra specificati non vengono rispettati per oltre il 20% da parte del conducente, questi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 434 euro a 1.738 euro.
L’8° comma prevede che se il conducente durante la guida, non rispetta le disposizioni dettate dall’Ater in materia di interruzioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 272 euro a 1.086 euro.
Il 9° comma prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 334 euro a 1.334 euro per il caso in cui il conducente si trova sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio. Questa stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato detta documentazione oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato.
Il 10° comma estende tutte le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ai membri dell'equipaggio che non osservano le disposizioni dell’Ater.
L’11° comma richiama l’art. 174 Cds. Pertanto, nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 commi dell’art. 178 CdS l’organo accertatore, oltre ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie, deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida ed indicare nel verbale, il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore presso il quale, terminate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente può recarsi per ottenere la restituzione dei documenti già ritirati.
Il 12° comma prevede per le violazioni di cui all’articolo in commento, la responsabilità solidale dell’impresa dalla quale dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e dell’autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta.
Per effetto del 13° comma l’impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’Ater ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 334 euro a 1.334 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato). Detta sanzione va calcolata in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni oltre che in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi.
Il 14° comma richiama le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18 dell’art. 174 CdS per quanto attiene i casi di ripetute inadempienze. Se le violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati che non fanno parte dell’UE o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca previste dell’art. 174 CdS si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo che abilita ad effettuare trasporti internazionali.