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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 179 codice della strada: Cronotachigrafo e limitatore di velocità

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità. (1)

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. (3)

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 939 a euro 3.758. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità. (2)

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 808 a euro 3.234. (1)

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (2)

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1)

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.

8. bis In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’ autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.(4)

9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (1)

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.(3) Comma modificato legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4) Comma inserito dalla legge cit. cfr. nota 3.

Commento

La norma del Codice della strada che stiamo esaminando riguarda innanzitutto il cronotachigrafo: è un dispositivo essenziale e obbligatorio per legge, che deve essere installato su tutti i veicoli industriali nei casi previsti dalla normativa comunitaria. La disciplina è infatti europea, dunque sovranazionale, e perciò questo articolo non regolamenta i casi in cui il cronotachigrafo va montato a bordo e tenuto efficiente ed a norma, ma si limita a richiamare, al primo comma, il Regolamento (CEE) in materia, per poi passare, nei commi successivi, ad esporre le sanzioni previste in caso di inosservanza.

Il cronotachigrafo deve essere obbligatoriamente installato su tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, e su tutti gli autobus con oltre 9 posti (conducente incluso) che circolano nell'area comunitaria europea; per questo la normativa di base è uniforme ed è dettata dall'Unione Europea.

Serve a misurare i tempi guida dei conducenti e le correlative ore di lavoro intervallate dai turni di riposo previsti dalla legge. Il sistema interno memorizza anche le informazioni relative alla velocità del veicolo per ogni tratto, gli eventi, i guasti e i dati tecnici più rilevanti. I dispositivi più moderni offrono anche un tracciamento satellitare. Tutti questi dati rimangono a disposizione delle forze di Polizia e degli altri organi di controllo per almeno un anno.

Sui veicoli immatricolati per la prima volta dal 15 giugno 2019 in poi devono obbligatoriamente essere montati i cronotachigrafi digitali di nuova generazione; i veicoli più vecchi, in base alla normativa precedente, possono ancora mantenere installati i precedenti modelli, anche di tipo analogico.

Il limitatore di velocità è invece uno strumento elettronico collegato al dispositivo di iniezione del motore; è in grado di ridurre automaticamente l’afflusso di carburante nelle camere di combustione del motore (dove si trovano i cilindri ed i pistoni), in modo da limitare la velocità tenendola costantemente entro il massimo consentito per la categoria alla quale il veicolo appartiene.

Deve essere installato sui veicoli di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli") ossia quelli destinati al trasporto di persone, aventi nove posti a sedere, compreso il conducente, e massa massima superiore a 5 t, e sui veicoli di categoria N2, quelli per il trasporto di merci aventi massa superiore a 12 tonnellate. Nel primo caso (autobus) viene tarato ad un massimo di 100 km/h, nel secondo (camion) a 90 oppure 85 km/h in base alle caratteristiche del mezzo.

Le sanzioni per le violazioni alla disciplina sul cronotachigrafo riguardano diversi aspetti: dalla circolazione senza aver installato il dispositivo, nei casi in cui è previsto, all'utilizzo di modelli non omologati oppure non funzionanti. Inoltre, il tachigrafo per poter funzionare, a seconda dei modelli, ha la necessità di avere inserito il foglio di registrazione dei dati o la scheda del conducente (che è personale, proprio per evitare abusi); anche questa assenza costituisce una violazione sanzionata.

La principale sanzione è amministrativa e comporta il pagamento di una somma variabile da un minimo di 868 euro ad un massimo di 3.471; queste somme vengono raddoppiate nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli (che devono essere apposti dalla Motorizzazione o da un centro autorizzato all'atto dell'installazione e delle successive revisioni periodiche del dispositivo) o l'alterazione del cronotachigrafo, che avviene nei casi in cui il dispositivo venga manomesso per impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento (con calamite, interruttori e altri dispositivi elettrici o elettronici che interferiscono sulla corretta registrazione dei dati).

Per il limitatore di velocità le sanzioni sono simili a quelle relative al cronotachigrafo per quanto concerne le condotte, ma leggermente superiori come importi: circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità oppure con caratteristiche diverse da quelle prefissate, o non funzionante, si vedrà applicare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 969 euro nel minimo a 3.875 nel massimo; anche qui, le somme vengono raddoppiate nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

In entrambi i casi - cronotachigrafo e limitatore di velocità - oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

Sia per il cronotachigrafo che per il limitatore di velocità le contravvenzioni non riguardano solo il conducente ("chiunque circola") ma anche il proprietario del veicolo: per lui la sanzione amministrativa andrà da 833 a 3.335 euro.

C'è poi la recidiva: se vengono accertate tre violazioni nel corso di un anno, il proprietario riceverà - in aggiunta alle sanzioni pecuniarie che abbiamo indicato - la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione al trasporto, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.

Per quanto invece riguarda il veicolo sul quale viene accertata l'infrazione, l'organo di Polizia darà termine di 10 giorni per regolarizzare il ripristino delle funzionalità mancanti o manomesse, decorso il quale, se l'obbligato non ha provveduto, disporrà il fermo amministrativo del mezzo. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.



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