Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 18 codice della strada: Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
COMMENTO
L’art. 17 del codice della strada si occupa di stabilire quali sono le fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e le sanzioni previste nel caso in cui si commetta una violazione delle disposizioni della norma medesima.
Che cosa sono le fasce di rispretto?
Prima di capire che cosa prescrive il codice della strada a proposito delle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati, dobbiamo innanzitutto chiarire che cosa siano le fasce di rispetto a cui si riferisce la legge. Per fasce di rispetto si deve intendere quella striscia di terreno, posta all’esterno del confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili; inoltre, quando si parla di fasce di rispetto ci si riferisce anche alle dimensioni della fascia di terreno soggetta al vincolo di inedificabilità. In pratica, se sei proprietario di un fondo che confina con una strada, la legge ti vieta di realizzare qualunque tipo di costruzione prima di una certa distanza dal ciglio della strada, anche se quel terreno è un terreno edificabile. In particolare, per quanto riguarda le fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati, è vietato:
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
costruire, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. Nel caso dei rettilinei, invece, è vietato anche ricostruire o ampliare i manufatti già esistenti;
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni oppure recinzioni.
Le ragioni di questo divieto di edificazione sono da rintracciare nell’esigenza di garantire al massimo la visibilità degli automobilisti e, quindi, la sicurezza della circolazione stradale.
Quali sono le fasce di rispetto previste nelle curve fuori dei centri abitati?
L’art. 17 del codice della strada non stabilisce direttamente quali sono le fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati ma rimanda al regolamento di esecuzione del codice della strada. Per capire quale debba essere la fascia da rispettare, dobbiamo distinguere le fasce di rispetto all’interno delle curve dalle fasce di rispetto all’esterno delle curve.
Per quanto riguarda le fasce di rispetto all’interno delle curve, bisogna considerare l’ampiezza della curvatura. Se l’ampiezza della curvatura è superiore a 250 metri, bisognerà osservare le stesse distanze previste per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati nei rettilinei [1], che sono le stesse anche per le fasce di rispetto all’esterno delle curve. Per esempio, la fascia di rispetto per le costruzioni è pari a 60 metri, se il terreno si trova a lato delle autostrade, mentre è pari a 40 metri, sempre per le costruzioni, se il terreno si trova a lato di una strada extraurbana principale. O, ancora, la fascia di rispetto per impiantare alberi e siepi di altezza fino ad 1 metro è di 1 metro.
Se, invece, l’ampiezza della curvatura è pari o inferiore a 250 metri, la fascia di rispetto è
delimitata verso le proprietà che si trovano a lato, dalla corda che congiunge i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata al una certa distanza dal confine stradale in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. In pratica,
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 17 del codice della strada?
Nel caso in cui non dovessero essere rispettate le fasce di rispetto nelle curve previste dall’art. 17 del codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, è previsto il pagamento di una multa di importo compreso tra i 431 euro e i 1.734 euro. Inoltre, sarà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria consistente nel ripristino dei luoghi a spese di chi ha trasgredito la norma.
Giurisprudenza annotata
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un terreno rientri nella fascia di rispetto della sede stradale o autostradale, il fonde medesimo deve essere considerato in ogni caso inedificabile e, dunque, a destinazione agricola, a prescindere dalle risultante dei piano urbanistici. Ciò implica che, in caso di esproprio, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta al proprietario, occorrerà sempre riferirsi al valore agricolo del terreno.
Cass. sent. n. 21092/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha chiarito che le stazioni di rifornimento, con i relativi manufatti per il rifornimento e il ristoro degli utenti, non sono pertinenze stradali e, dunque, opere pubbliche. Pertanto, anche per le stazioni di rifornimento che si trovano all'interno delle fasce di rispetto stradale valgono le prescrizioni di inedificabilità assoluta eventualmente contenute nel Piano paesaggistico ambientale regionale.
T.A.R. Marche sent. n. 909/2004