Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 186-bis codice della strada: Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
COMMENTO
Questo articolo del Codice della strada si preoccupa di contrastare in modo severo il consumo di bevande alcoliche da parte dei conducenti di veicoli.
Il precedente articolo 186 disciplina in via generale il divieto di guida sotto l’influenza dell’alcol; l’articolo che stiamo esaminando, invece, si focalizza su tre particolari categorie di conducenti, e precisamente:
– quelli di età inferiore a 21 anni e tutti quelli che, anche se di età superiore, hanno ottenuto la normale patente B (per guida di autovetture) da meno di tre anni;
– i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (tassisti, autisti, ecc.)
– gli autotrasportatori di professione (camionisti, conduttori di TIR con o senza rimorchio, ecc.).
Per tutti costoro è fatto assoluto divieto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.
La norma generale [1] riferita ai normali conducenti di autovetture prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, cioè, in parole semplici, di guidare ubriachi.
L’articolo che stiamo esaminando invece vieta, in maniera drastica, di bere alcolici se si guida un veicolo, anche se da ciò non deriva uno stato di ebbrezza. In altre parole, chi decide di porsi alla guida di un veicolo non deve bere nessuna bevanda alcolica.
In caso di violazione del divieto, sarà applicata una sanzione amministrativa da 164 a 664 euro.
Se il conducente provoca un incidente, la sanzione è raddoppiata.
Se chi guida risulta anche ubriaco, avrà sanzioni aumentate rispetto a un normale conducente.
Vediamo ora nel dettaglio la norma e le sue prescrizioni e conseguenze.
A chi si applica il divieto di bere alcolici prima di guidare?
L’articolo 186 bis dice chiaramente che non possono assumere bevande alcoliche – di qualsiasi tasso alcolemico e natura, quindi divieto assoluto per tutte, dalla birra al whisky, dal vino al cognac ai cocktali ecc – i neopatentati (cioè coloro che hanno meno di 21 anni oppure che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni), e gli autisti o autotrasportatori professionali di persone o cose. In questa categoria rientrano tutti coloro che guidano un veicolo di massa superiore a 3,5 tonnellate, o dotato di rimorchio, o un autobus capace di trasportare un numero di passeggeri superiore ad otto.
La differenza rispetto alla norma generale è che i “normali” automobilisti possono bere bevande alcoliche purchè non risultino in stato di ebbrezza alcolica [2] quindi, ad esempio, gli sarà concessa una “birretta” o un piccolo bicchiere di vino, mentre qui i conducenti neopatentati o che siano guidatori professionali non possono bere affatto alcuna sostanza alcolica prima di porsi alla guida e durante il percorso. Il divieto è tassativo e non ammette esclusioni di nessun genere.
Quali conseguenze se si viola il divieto?
Per i neopatentati e gli autotrasportatori professionali di persone o cose, basterà porsi alla guida dopo aver assunto una qualsiasi sotanza alcolica per incappare nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 164 ad un massimo di 664 euro. Se si provoca un incidente stradale, la sanzione raddoppia automaticamente.
Attenzione, perchè le sanzioni che abbiamo appena visto riguardano chi non si trova in stato di “ebbrezza alcolica“, cioè ha semplicemente bevuto anche senza avere nessuna alterazione psicofisica apprezzabile in conseguenza dell’assunzione di alcool, e dunque non è ubriaco.
Invece, i neopatentati e gli autotrasportatori che, dopo aver bevuto, vengono trovati anche in stato di ebbrezza alcolica vedono aumentate da un terzo e fino alla metà le sanzioni previste per i normali conducenti, e cioè:
– se il tasso di alcool nel sangue è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (è l’ipotesi più lieve) la sanzione da euro 527 a euro 2108 sarà aumentata di un terzo;
– se il tasso è superiore a 0,8 grammi per litro, le sanzioni (che sono da 800 a 3000 euro per l’ubriachezza fino a 1,5 grammi e da 1.500 euro a 6.000 euro se superiore) saranno aumentate da un terzo fino alla metà: dunque un neopatentato o un camionista o un autista di pullman che risulti fortemente ubriaco potrà arrivare a dover pagare fino a 9.000 euro.
Si ricorda, inoltre, che queste ipotesi di guida in stato di ebbrezza rappresentano delle fattispecie di reato, dunque non sono normali contravvenzioni amministrative, ma da esse deriverà un processo penale.
Non solo, ma per gli autotrasportatori professionali – come i conduttori di autoarticolati, veicoli pesanti oltre le 3,5 tonnellate o autisti di pullman e anche pullmini superiori a 8 passeggeri – è prevista sempre la revoca della patente se il tasso di alcool nel sangue risulterà superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro; inoltre, sia per costoro sia per i neopatentati, la patente sarà ritirata se commetteranno una seconda violazione di qualsiasi genere all’articolo che stiamo esaminando entro tre anni.
Cosa succede al minorenne che beve alcool e guida senza avere la patente?
L’articolo che stiamo esaminando è così severo che contempla anche l’ipotesi di un non patentato che non solo si mette alla guida di un veicolo senza essere in possesso della patente (il che già costituisce una grave violazione) ma lo faccia dopo aver assunto bevande alcoliche di qualsiasi genere.
Ebbene, in questo caso la sanzione sarà un ritardo e uno stop alla possibilità di ottenere la patente: per la precisione, egli non potrà prendere la patente prima di aver compiuto 19 anni, se ha semplicemente bevuto, pur non risultando ubriaco; mentre se avrà superato il limite minimo della soglia di ebbrezza alcoolica (lo ripetiamo, pari a 0,5 grammi per litro) dovrà aspettare fino a 21 anni per prendere la normale patente di guida di categoria B.
Note:
[1] Art. 186 Codice della strada.
[2] a partire da un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi di alcool per litro.
Nel caso uno è possessore delle patenti superiori CDE Cap CQC ma guida la sua auto che tasso alcolico deve tenere? La norma non mi è chiara. Non capisco come venga interpretata: devo tenere 0 perchè di professione sono autista o si riferisce solo in ambito lavorativo?Grazie.
Chi guida in stato di ebbrezza rischia una sanzione solamente se il tasso alcolemico supera gli 0,5 g/l. Al di sotto di tale limite, non si incorre in alcuna conseguenza negativa. Possiamo quindi dire che la soglia di punibilità è rappresentata proprio da questo quantitativo di alcol etilico nel sangue; al di sopra del limite di 0,5 g/l iniziano le dolenti note. Secondo il codice della strada, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 532 a 2.127 euro la persona a cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Guida in stato di ebbrezza: quando si rischia il penale?
Abbiamo detto che la soglia di rilevanza della guida in stato di ebbrezza è rappresentata dal tasso alcolemico superiore allo 0,5 grammi per litro. La soglia di rilevanza penale, invece, è leggermente più alta: 0,8 g/l. Superata questa, non soltanto si dovrà pagare una sanzione economica (rappresentata dall’ammenda), ma si rischierà addirittura l’arresto. Infatti, se il tasso rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:
ammenda da ottocento a 3.200 euro (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);
arresto fino a sei mesi;
sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, si avrà:
ammenda da 1.500 a 6.000 euro (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);
arresto da sei mesi a un anno;
sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).
Se il soggetto commette più violazioni nell’arco di due anni, la patente è revocata. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all’illecito.
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-Guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia https://www.laleggepertutti.it/259704_guida-in-stato-di-ebbrezza-cosa-si-rischia
-Incidente stradale e guida in stato di ebbrezza: l’aggravante https://www.laleggepertutti.it/248808_incidente-stradale-e-guida-in-stato-di-ebbrezza-laggravante