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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 188 codice della strada: Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Art. 188 C.d.S. (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

Commento

L'art. 188 del codice della strada disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli di cui si servono le persone con disabilità.

A garanzia dei diritti dei disabili esso prevede che le strade siano dotate di strutture e di segnaletica che facilitino i loro spostamenti.

E' possibile servirsi dei suddetti impianti solo dopo essere stati autorizzati dal proprio Comune di residenza (che rilascia uno specifico contrassegno).

In mancanza di autorizzazione o in caso di uso non idoneo delle strutture, si rischia una multa da ottantacinque a trecentotrentotto euro.

In caso, invece, di utilizzo degli impianti non conforme a quanto stabilito nell'autorizzazione, si rischia una multa da quarantuno a centosessantanove euro.

Nelle aree in cui il parcheggio è a tempo determinato, se si è in possesso dell'autorizzazione, non si è tenuti ad osservare alcun limite di tempo.

Vediamo in cosa consiste il suddetto contrassegno, come richiederlo e cosa devi o non devi fare per usarlo correttamente.

In cosa consiste il contrassegno per i disabili?

Il contrassegno per i disabili consiste in un'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richedente, che permette di usufruire delle strutture, presenti sulla strada, riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli usati dai disabili per recarsi da un posto all'altro (esempio: per andare al lavoro, a fare la spesa o una passeggiata; ecc.) [1].

Viene consegnato un apposito tagliando di colore blu, rettangolare e plastificato, con il simbolo della carrozzella, la bandiera a dodici stelle dell'Unione Europea, la scadenza dell'autorizzazione e il timbro dell'ente che l'ha rilasciata; sul retro troviamo le generalità del titolare, la sua firma, la sua foto (formato tessera) e uno spazio con dei segni anticontraffazione nel quale può essere inserito un microchip [2].

Il contrassegno è denominato CUDE (contrassegno unificato disabili europeo) ed ha sostituito - dal 15 settembre 2012 - il vecchio tagliandino di colore arancione con il simbolo nero della carrozzella, favorendo, così, la mobilità dei disabili sulle strade di tutti gli stati membri dell'Unione Europea [3].

Il contrassegno è un'importante agevolazione, prevista dalla legge, per eliminare le barriere architettoniche e migliorare la qualità di vita dei disabili.

Bada bene, questo non significa che tu possa circolare e sostare sulle strade a tuo piacimento; devi, come tutti gli altri automobilisti, rispettare le norme del codice della stada, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge [4].

Quali sono queste eccezioni?

Per quanto riguarda la sosta, puoi parcheggiare:

  • dove essa è a tempo determinato, senza limiti di tempo;
  • negli spazi riservati ai disabili, individuati da specifica segnaletica orizzontale e verticale;
  • dove essa è vietata o limitata (senza creare pericolo o intralcio alla circolazione);
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) e nelle aree pedonali urbane (Apu), se l'accesso è consentito ad almeno un determinato tipo di veicolo adibito al trasporto di pubblica utilità;
  • quando sono disposte la sospensione, il blocco o la limitazione della circolazione per motivi pubblici;
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc).

Ovviamente non puoi sostare dove la fermata e la sosta sono vietate (esempio: sui marciapiedi; nelle gallerie; in doppia fila; ecc.) [5].

Non puoi neanche parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente; non puoi farlo nemmeno se i parcheggi riservati ai disabili siano occupati, salvo che il Comune abbia espressamente previsto tale possibilità [6].

Per quanto riguarda la circolazione, puoi transitare:

  • dove sono disposte la sospensione, il blocco o la limitazione della circolazione per motivi pubblici;
  • nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di tasporto pubblico e ai taxi;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) e nelle aree pedonali urbane (Apu), se l'accesso è consentito ad almeno un determinato tipo di veicolo adibito al trasporto di pubblica utilità;
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc).

 

Come richiedere il contrassegno per i disabili?

Il contrassegno per i disabili può essere richiesto presso il Comune di residenza, presentando un'apposita domanda in cui devi indicare:

  • le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza);
  • il consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
  • l'espressa richiesta di rilascio del contrassegno.

Alla domanda devi allegare:

  • la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente;
  • il documento d'identità e la foto formato tessera.

Eseguiti gli accertamenti sanitari presso la Asl, puoi recarti nel Comune in cui risiedi, consegnare la domanda e rimanere in attesa di riscontro da parte dell'uffico competente.

Chi può richiedere il contrassegno?

Il tagliando disabili può essere richiesto dalle persone con disabilità, cioè dai non vedenti e da coloro che hanno difficoltà motorie a causa di patologie che incidono, negativamente, sul funzionamento di un arto, di un organo o di un tessuto del corpo.

Si può trattare di deficit fisici o intellettivi - totali o parziali, permanenti o temporanei - che limitano significativamente la capacità di compiere le normali attività quotidiane (esempio: camminare; vestirsi; lavarsi; cucinare; ecc.).

Prima di presentare la domanda per il rilascio del contrassegno, come già detto, devi eseguire gli accertamenti medico legali presso la Asl, la quale attesterà, se ci sono i presupposti, la tua invalidità (permanente o temporanea).

Non è necessario avere la patente di guida o essere proprietari di un veicolo.

Il contrassegno può essere: a) definitivo; b) temporaneo; a seconda che la Asl abbia attestato un'invalidità: a) permanente; b) temporanea.

Il contrassegno definitivo scade dopo cinque anni; ma puoi rinnovarlo entro tre mesi dalla scadenza presentando al tuo Comune di residenza la certificazione del medico curante che conferma il persistere dell'invalidità.

Per la richiesta di rilascio di questo contrassegno non devi sostenere alcun costo.

Il contrassegno temporaneo scade prima di cinque anni; dopo il periodo di tempo entro il quale, secondo la Asl, la condizione di invalidità temporanea dovrebbe cessare.

Esso, però, non può essere rinnovato. Puoi, invece, richiederne un nuovo, previ accertamenti medico legali presso la Asl che attesterà, se ci sono le condizioni, la necessità che ti venga rilasciato un altro contrassegno.

Per la richiesta di rilascio di questo tagliando devi sostenere dei costi (marca da bollo da apporre sulla domanda).

 

Come va utilizzato il contrassegno per i disabili?

Il tagliando per i disabili deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo e, in modo ben visibile; in maniera tale che le autorità preposte ai controlli possano eseguire i dovuti accertamenti.

Nota bene. Devi sempre esporre il contrassegno come appena detto, altrimenti, rischi di ricevere una multa. A nulla serve dichiarare, solo dopo aver preso la multa, di esserne in possesso.

Il contrassegno può essere utilizzato solo da te, è personale. Proprio per questo motivo puoi usarlo su qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo.

Fai attenzione, perciò, a che parenti o amici non usino il tuo contrassegno; rischiano una multa da ottantacinque a trecentotrentotto euro.

Il tagliando deve essere usato solo in originale; qualsiasi tipo di riproduzione (sansione, fotocopia, contraffazione) comporta l'applicazione della sanzione appena detta.

La multa da ottantacinque a trecentotrentotto euro si applica in ogni altro caso di uso improprio del contrassegno [7].

Il tagliando non può essere utilizzato dopo la scadenza.

Bada bene. Controlla sempre la scadenza del tuo contrassegno. Inizia a compiere le attività necessarie per presentare la domanda di rinnovo (o di rilascio di un nuovo tagliando) qualche mese prima della scadenza, in modo da evitare che scada e che tu non possa utilizzarlo fino al rinnovo o fino a quando non ti rilascino il nuovo contrassegno.

Se il contrassegno è scaduto rischi una multa da quarantuno a centosessantanove euro.

La medesima sanzione si applica ad ogni altro caso di uso del tagliando in violazione dei limiti e delle condizioni stabilite con l'autorizzazione comunale [8].

 

Note

[1] Artt. 188 cod. str. e 381 D.P.R. n. 495/1992.

[2] Art. 381 D.P.R. n. 495/1992.

[3] D.P.R. n. 151/2012; Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

[4] Artt. 11 e 12 D.P.R. n. 503/1996; art. 188 cod. str.; art. 381 D.P.R. n. 495/1992.

[5] Art. 158 cod. str.

[6] Art. 1 D.P.R. n. 151/2012; Cass. Pen. sent. n. 13851/2017.

[7] Art. 188 quarto comma cod. str.

[8] Art. 188 quinto comma cod. str.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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