Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 19 codice della strada: Distanze di sicurezza dalle strade

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 19 C.d.S. Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Commento:
L’articolo si occupa di richiamare le normative di settore in materia di costruzione di stabilimenti, di ogni genere, che comunque interessino la salute, la sicurezza pubblica o la regolarità della circolazione stradale. Per aiutare a capire quali siano le strutture interessate il Codice elenca alcuni esempi e in particolare: tiri a segno, opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate mediante l’utilizzo di esplosivo.
Il nucleo centrale dell’articolo è il rinvio alle leggi di specifiche che si occupano della definizione delle distanze da osservare per le costruzioni. Queste leggi si occupano, però, delle distanze tra costruzioni in generale e quindi il Codice non fa altro che riprenderle per applicarle alle distanze da tenere con le infrastrutture stradali.
Infatti, in caso di inosservanza di queste norme non si applicheranno le sanzioni previste dalle leggi speciali, ma quelle contemplate nell’articolo e quindi il pagamento di una somma che va da € 849 a €3.396, oltre all’obbligo di riportare, a proprie spese, lo stato dei luoghi come si trovava prima della violazione delle distanze.
Come è noto, la proprietà è un diritto assoluto che riconosce al suo titolare tutta una serie di poteri e facoltà, tuttavia esistono dei limiti che si rendono necessari per salvaguardare alcuni diritti della comunità e le esigenza della pubblica amministrazione comunque legate ad interessi pubblici [1]. Questo articolo si pone proprio quale limite al potere dei proprietari.
In mancanza di leggi ad hoc, le distanze sono stabilite dal Prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco. Il riferimento al Prefetto, agli enti proprietari e ai vigili del fuoco rende l’idea dell’interesse avuto di mira dal Legislatore: la tutela della sicurezza pubblica.
Ricordati che il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
– in misura ridotta del 30% se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. – in misura ridotta fino a € 848,00, se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione.
– nella misura della metà del massimo, cioè € 1.696,50, se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
– nella misura del doppio del minimo, cioè € 196,00, se il Prefetto non accoglie l’eventuale ricorso presentato contro la sanzione.
Vediamo ora quali sono le possibilità costruttive in concreto. Abbiamo già detto che il titolare di un impianto pericoloso adiacente la strada, impianto che rientri tra quelli elencati nell’articolo o comunque rispondenti a quelle caratteristiche, deve costruire mantenendo le distanze dettate dalla legge e in caso di violazione sottostà alle sanzioni descritte e all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Tuttavia si può presentare anche il caso in cui la realizzazione di una strada avvenga successivamente la costruzione di un opificio pericoloso senza che si rispettino le distanze previste dalla legge. In questa condizione il proprietario della struttura non è tenuto all’arretramento dell’ opificio o alla sua dismissione in quanto al momento della sua costruzione non erano presenti le strade. Si tratta, in concreto, dell’acquisizione del diritto a mantenere il proprio edificio nel luogo in cui è stato costruito rispettando le norme sulle distanze. Invero sarà l’ente proprietario della strada a non aver considerato i limiti imposti per la costruzione della strada stessa.
La regola è la medesima che si applica in caso di distanze tra edifici privati che non appartengono al tipo di quelli descritti, ovvero strutture che non rappresentano alcun pericolo per la comunità. Tuttavia, se nel caso di edifici privati si applica il cosiddetto principio di prevenzione, per il quale il primo che costruisce detta la distanza al secondo, nel caso di opifici pericolosi o tiri a segno tale diritto non è applicabile, ma rileva, invece, l’acquisizione a titolo definitivo del diritto di mantenere il proprio opificio anche se pericoloso [2].
I giudici di Cassazione hanno confermato che il vicino che abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata da chi ha costruito prima di lui non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una successiva e differente scelta [3].
Resta però la possibilità, per la pubblica amministrazione, di espropriare il terreno per permettere di costruire la strada in sicurezza.
Contro le sanzioni del Codice della Strada, quindi anche contro quelle qui descritte, è possibile presentare ricorso se la multa è illegittima perché non rispetta la legge o viziata per un difetto di forma o quando si ritenga comunque di essere nel giusto.
I ricorsi possono essere di tre tipi: in autotutela, cioè rivolti all’Ente stesso che ha applicato la multa affinché la annulli; davanti al Prefetto e quelli davanti al Giudice di pace.
Il ricorso, più precisamente, può essere presentato se:
– Non è avvenuta la notifica entro 90 giorni, o 150 giorni se si risiede all’estero;
– È presente un vizio di forma;
– Il verbale è incompleto, inesatto o illeggibile;
– Arriva una doppia multa per la stessa infrazione;
– Gli apparecchi che rilevano l’infrazione non sono omologati;
[1] Vedi articolo 832 codice civile.
[2] Corte d’Appello di Torino, Sez. II, sent. n. 1227/2014 del 11/06/2014 .
[3] Ordinanza Cassazione n. 10738 del 4/05/2018.