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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 197 codice della strada: Concorso di persone nella violazione

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Commento

L’articolo in esame prevede il concorso di persone nella violazione di una norma del codice della strada, richiamando la disciplina dettata per gli illeciti amministrativi. Più precisamente la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 5 della legge n. 689/1981.

In generale le violazioni possono essere commesse da una sola persona o da una pluralità di soggetti ed in questo ultimo caso si configura un concorso di persone.

Le violazioni, inoltre, possono avvenire con condotte commissive od omissive e si realizzano nelle varie fasi in cui si articolano i comportamenti illeciti, ovvero nelle fasi dell’ideazione e dell’attivazione, indipendenti dal diverso apporto dei soggetti.

In parole più semplici nel concorso di persone i soggetti possono commettere l’illecito violando un comando (condotta commissiva) ovvero omettendo una condotta dovuta (condotta omissiva) in relazione sia al momento dell’ideazione dell’illecito sia in quello successivo della commissione, a nulla rilevando le diverse modalità con le quali i soggetti hanno partecipato alla violazione.

Nel concorso di persone, altresì, la responsabilità viene riconosciuta per l’intero illecito. Pertanto, la sanzione sarà dovuta all’amministrazione creditrice tante volte quanti sono i concorrenti nello stesso illecito e ciascuno dei soggetti risponderà per l’intera sanzione disposta dalla legge.

Ne consegue che gli agenti accertatori dovranno contestare-notificare la violazione a tutte le persone che hanno concorso nella commissione dell’illecito, cioè a tutte quelle che sono tenute a pagare la sanzione prevista o che hanno la possibilità di ricorrere avverso il verbale di contestazione dell’infrazione.

Il pagamento da parte di uno trasgressori non estingue l’obbligazione sanzionatoria degli altri soggetti attivi dell’illecito. Qualora una medesima violazione sia contestata a più soggetti, se uno solo di questi adempie all’obbligazione sanzionatoria, il procedimento sanzionatorio prosegue nei confronti degli altri obbligati.

Volendo fare un esempio pratico si ha un concorso di persone nella violazione di una norma del codice della strada nel caso di incauto affidamento ovvero quando un soggetto avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non ha conseguito la patente (si pensi al padre che consente al figlio, non patentato, di guidare la propria autovettura).

In tale ipotesi l’incauto affidamento avviene da parte del proprietario del veicolo (padre) con un atteggiamento psicologico consapevole ed intenzionale ad una persona (figlio) non legittimata alla guida.

Il verbale di contestazione dell'infrazione va notificato sia al proprietario del veicolo sia al guidatore e ciascuno di essi sarà tenuto a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, per l'intero. Nello specifico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'affidamento incauto consiste nel pagamento di una somma da 398,00 euro a 1.595,00 euro [1].

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario dell’autovettura o del guidatore non libera l’altro soggetto dall'obbligo di pagare. Pertanto, quest’ultimo sarà comunque tenuto a versare la somma per l'intero.

La responsabilità nel concorso di persone disciplinata dall’articolo in esame differisce dalla responsabilità solidale, prevista dall’art. 196 del codice della strada, che richiama l’art. 6 della legge n. 689/1981.

L’art. 196 del codice della strada prevede che per le violazioni punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria possono risponderne in solido più soggetti, in virtù del particolare rapporto giuridico che li lega al trasgressore o alla cosa. In sostanza nell’obbligazione solidale abbiamo più soggetti tenuti contemporaneamente al pagamento della sanzione.

L’amministrazione creditrice, quindi, può rivolgersi indistintamente a ciascuno di essi per l’assolvimento della sanzione pecuniaria, esigendo l’intera prestazione, con la conseguenza che il pagamento effettuato da uno di tali soggetti estingue l’obbligo di pagare anche nei confronti degli altri (diversamente da quanto avviene nel concorso di persone).

Gli obbligati in solido sono rappresentati dal proprietario del veicolo (ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) e dall’autore della violazione, se non prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.

Pertanto, quando in presenza di una violazione è possibile supporre l’astratta presenza di più persone, occorre verificare se alcune di queste rientrano in una delle varie tipologie di obbligati in solido indicate nell’art. 196 del codice della strada. Se è così, allora si può procedere alla redazione di tanti verbali quanti sono gli obbligati.

In caso contrario rimangono solo due soluzioni: o il soggetto interessato è del tutto estraneo alla violazione, e, quindi, non si ha una responsabilità solidale, oppure costui risponde a titolo di concorso ed in tal caso sarà tenuto a corrispondere per intero la sanzione connessa alla violazione commessa, applicandosi il disposto dell’articolo 197 del codice della strada.

[1] Art. 116 co. 14 cod. strada.



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