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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 198 codice della strada: Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Commento

L'articolo 198 del Codice della strada regola l'ipotesi in cui un utente della strada, con una sola azione od omissione, violi più volte la stessa norma di divieto (concorso omogeneo: ad esempio, mentre si percorre l'autostrada viene rilevato più volte il superamento del limite di velocità) o diverse disposizioni (concorso eterogeneo: superamento dei limite di velocità massimo in un centro abitato e passaggio sulle strisce pedonali senza dare la dovuta precedenza ai pedoni) che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniare.
L'articolo 198 individua dunque l'ipotesi del concorso formale di reati, contraddistinta dalla necessaria unicità della condotta. Tale ipotesi è ben diversa da quella che si verificherebbe nel caso in cui fossero violate la stessa o più disposizioni del codice della strada con condotte attive o omissive diverse, sia pure commesse in un ristretto arco temporale.
La norma in esame prevede un trattamento sanzionatorio differente a seconda della natura della violazione commessa: il primo comma, infatti, prevede il cumulo giuridico, mentre, al contrario, il secondo comma prevede il diverso e più severo trattamento del cumulo materiale per le violazioni commesse in aree pedonali urbane oppure nelle zone a traffico limitato.

Cos'è il cumulo giuridico?

Il cumulo giuridico è un trattamento sanzionatorio di favore per il trasgressore che viola più volte il divieto o i divieti posti dal Codice della strada. La sanzione complessiva irrogata, infatti, non è la risultante di una semplice operazione di addizione (giusto per fare un esempio: 550€ + 450€ + 400 € = 1400€) ma di un'operazione più complessa.
È necessario individuare la violazione per la quale è prevista la sanzione più grave e, una volta fatto ciò, è possibile aumentarla fino al triplo. Le ulteriori sanzioni diventano dunque delle "sanzioni satellite" rispetto alla principale.

Come fare affinchè venga applicato il cumulo giuridico?

Poichè le infrazioni accertate sono contenute in diverse multe, sarà onere di colui che ha violato i divieti richiedere, al momento del pagamento presso gli uffici dell'Organo accertatore (da cui poi parte la comunicazione al Prefetto), l'applicazione di un'unica sanzione; altrimenti  è possibile sollevare la questione nel corso del giudizio di opposizione all'irrogazione delle sanzioni amministrative innanzi al Giudice di pace.
La misura dell'aumento è stabilita dall'ente accertatore o dall'autorità giudicante che, a propria discrezione, individuano l'importo totale della sanzione tenendo conto di alcuni elementi, come la gravità della condotta tenuta dall'autore della violazione e le circostanze di tempo e luogo concomitanti.
È evidente che, ove la sanzione più grave fosse aumentata fino al triplo, il trattamento sanzionatorio sarebbe tutt'altro che di favore, ma il meccanismo illustrato è stato previsto proprio in un'ottica di favor per il trasgressore, di conseguenza la ratio della disposizione è certamente uno dei tanti elementi di cui tener conto nel calcolo complessivo.

Cos'è il cumulo materiale e quando si applica. 
Il successivo secondo comma, al contrario, prevede una deroga al primo comma, stabilendo che venga irrogato il ben più afflittivo trattamento del cumulo materiale, ossia la somma algebrica delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per ogni singola violazione, esclusivamente in due ipotesi.
Il cumulo materiale, infatti, opera soltanto nel caso in cui le violazioni siano commesse in aree pedonali urbane oppure in zone a traffico limitato (zone ZTL).
A tale regola fa eccezione solo l'ipotesi in cui le violazioni avvengano in un lasso temporale strettissimo l'una dall'altra, come quelle che si verificano nell'arco di pochi secondi, in quanto costituiscono una condotta da considerarsi sostanzialmente come unitaria [1]. Infatti, la circolazione nella zona a traffico limitato è una condotta sostanzialmente di durata, ragion per cui non si può escludere a priori che sia ravvisabile un'unica condotta e un'unica infrazione. L'irrogazione di plurime sanzioni amministrative pecuniarie, difatti, rischierebbe altrimenti di essere percepito come irrazionale e in aperto contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni.

Passare più volte nella stessa giornata attraverso un varco ZTL può essere considerata come un'unica infrazione?

Una problematica che interessa molti è se sia possibile ottenere l'applicazione dell'art. 198 del Codice della strada nel caso in cui si passi più volte nella stessa giornata attraverso un varco attivo in una zona ZTL senza essere dotati del permesso.
La risposta al quesito, secondo la Cassazione [2], non può che essere negativa. In questi casi non è possibile ravvisare una condotta unitaria, posto che i diversi ingressi sono stati effettuati in tempi diversi e, per tale motivo, ognuno di questi deve essere considerato come una singola infrazione.
Parzialmente diverso sarebbe, secondo un orientamento, il caso in cui l'automobilista si trovi a transitare in una zona a traffico limitato senza il necessario permesso, pur avendovi diritto, semplicemente perchè si è dimenticato di rinnovarlo alla scadenza. In tal caso, infatti, verrebbe meno la finalità rieducativa della sanzione e può essere imposto solo il pagamento della prima multa recapitata [3].

 

[1] C.Cost. ord. del 10/01/2007 n. 14.

[2] Cass. civ. ord. del 16/12/2014 n. 26434.

[3] Trib. Reggio Emilia , sez. II civ., sent. del 14/10/2014 n. 1330.



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2 Commenti

  1. Poichè non è possibile controllare la foto ( il verbale non risulta ancora caricato) si deve pagare ugualmente subito o i 5 giorni decorrono dal giorno in cui il verbale verrà caricato?
    Grazie per la vostra risposta.
    Cordiali saluti.

    Angelo Bonaventura
    Forlì

    1. Il termine di 5 giorni per pagare la multa in misura ridotta decorre dalla consegna diretta del verbale (nel caso di contestazione immediata) o dalla notifica dello stesso (in caso di contestazione differita). L’importo è indicato all’interno del verbale. La busta dovrebbe contenere un apposito bollettino prestampato per il versamento, affinché il trasgressore non possa sbagliare l’importo al netto dello sconto del 30%.

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