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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 201 codice della strada: Notificazione delle violazioni

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

Commento

L'articolo 201 del codice della strada si occupa di regolare il tempo e il modo in cui deve avvenire la notificazione del verbale di contestazione, della violazione di una delle norme previste dallo stesso codice, al trasgressore. Le ipotesi previste si riferiscono sia ai casi in cui la contestazione avviene immediatamente e sia ai casi in cui la contestazione non avviene nell'immediatezza della violazione e perciò, in questo caso, è importante che il destinatario del verbale sappia quali sono gli elementi da controllare per verificarne la correttezza in riferimento ai termini previsti per la notificazione.

In quali casi la contestazione può non essere immediata?

Se ti è stato notificato un verbale di contestazione di una violazione del codice della strada, bisogna leggerlo attentamente e controllare, innanzitutto, che il suo contenuto, oltre alla norma violata, riporti le circostanze della violazione e, in particolare, se è stata rilevata in uno dei casi in cui non era necessario contestare immediatamente la violazione commessa.

La contestazione, infatti, può non essere immediata quando il veicolo non può essere raggiunto perché lanciato ad eccessiva velocità; quando si  attraversa un incrocio ignorando il rosso del semaforo che impone di arrestare la marcia oppure si effettua un sorpasso vietato; quando gli organi di Polizia accertano la violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (per esempio, in caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta); nel caso in cui l’accertamento della violazione del codice della strada avviene attraverso apparecchiature e dispositivi, come ad esempio il telelaser o i sistemi Tutor e Vergilius,preferibilmente omologati e tarati (perché altrimenti il loro utilizzo deve essere supervisionato sul posto dagli agenti incaricati), che rilevano l'infrazione in un momento successivo all'infrazione. Le infrazioni rilevate attraverso l'utilizzo di tali dispositivi possono consistere in violazioni relative al rispetto dei limiti di velocità, del divieto di sorpasso e delle altre norme di comportamento su strada, oppure all'accesso non autorizzato di veicoli nelle ZTL o il transito non autorizzato di veicoli sulle corsie preferenziali o, ancora, la violazione dell’obbligo della copertura assicurativa, oltre ad una serie di altri casi previsti dalla legge. Negli altri casi non previsti dalla legge, in cui comunque la contestazione della violazione non avviene immediatamente, il verbale dovrà indicare con chiarezza tutti i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

A chi deve essere notificato il verbale di contestazione?

Se hai ricevuto un verbale di contestazione al tuo indirizzo di residenza, dimora o sede è perché sei stato individuato quale effettivo trasgressore, perché ti trovavi alla guida del veicolo. Qualorà non sia stato possibile individuare l’effettivo trasgressore, il verbale ti è stato notificato in quanto risulti proprietario del veicolo targato, il cui conducente ha commesso l’infrazione. Se quest’ultima è stata commessa da colui che si trovava alla guida di un ciclomotore, hai ricevuto il verbale perché risulti intestatario del contrassegno di notificazione. L’ indirizzo di residenza, dimora o sede deve essere quello risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla tua patente di guida.

Entro quando deve essere notificato il verbale di contestazione?

Il verbale di contestazione, per essere valido, dovrà esserti stato notificato entro novanta giorni dalla data di accertamento in caso di contestazione non immediata. Tuttavia, se solo successivamente alla commissione della violazione sei stato individuato quale effettivo trasgressore oppure quale proprietario del veicolo, il termine previsto per notificarti il verbale sarà stato sempre di novanta giorni ma dal giorno in cui la Pubblica Amministrazione è riuscita ad identificarti attraverso i dati riportati nei pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli. Nel caso in cui la contestazione sia avvenuta nell’immediatezza della violazione, invece, il verbale deve essere notificato entro cento giorni.

Conviene ricordarsi che per la Pubblica Amministrazione la notificazione si considererà effettuata in tempo se, entro i termini previsti, ha affidato il verbale al soggetto incaricato della notificazione; perciò, se, ad esempio, la notificazione avviene attraverso il mezzo postale con Raccomandata A.R., bisognerà controllare la data in cui il verbale è stato affidato alle Poste.

Come impugnare il verbale di contestazione per vizi di notifica?  

Se, a seguito della notifica di un verbale di contestazione di violazione di una norma del codice della strada, ti accorgi, per esempio, che la notificazione è stata effettuata oltre il termine di novanta giorni in caso di contestazione non immediata, potrai impugnare il verbale di contestazione proponendo ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica; o ricorso in Autotutela alla P.A. che ha emesso il verbale, formulando una istanza di annullamento; oppure, ancora, proponendo ricorso dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

GIURISPRUDENZA

In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, la giurisprudenza considera la notificazione del verbale di contestazione effettuata correttamente se tale atto è stato consegnato all’ufficio postale, nel termine di novanta giorni previsto dall’articolo 201 del medesimo testo normativo. Del tutto irrilevante, invece, è la data di ricezione del verbale di contestazione da parte del destinatario. In precedenza, prima della sentenza n. 477 del 2002 emessa dalla Corte Costituzionale, la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario. Si è chiarito, perciò, che, se vi è un ritardo imputabile all'ufficio postale, tale ritardo non può andare a scapito dell'Amministrazione che ha agito entro il termine previso.

Cassazione sent. n. 4453/2012

 

Nel caso in cui, al momento della commissione della violazione, non è stato possibile individuare l'effettivo trasgressore o uno degli altri soggetti obbligati perché è intervenuto un cambio di residenza degli stessi, il termine di novanta giorni, a disposizione della Pubblica Amministrazione per la notificazione, decorre dalla data in cui è stata annotata la variazione di residenza negli atti dello stato civile con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà. Ciò, ha affermato la Suprema Corte, quando la variazione di residenza è stata annotata solo negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico.

Cassazione sent. n. 24851/2010

 

 



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2 Commenti

  1. Nel 2015 mi è stata notificata una violazione alCDS quale proprietario del veicolo.Detto veicolo risultava intestato alla ditta PES-BON DI PESCARA ALDO MASSIMO E C. SAS mentre nell’atto notificatomi recava l’intestazione PESBON DI PESCARA ALDO ed inoltre non veniva indicato il nome del legale rappresentante che nel caso specifico doveva essere Legale rappresentante Pescara Aldo.Posso fare ricorso ora nonostante nel frattempo avessi ricevuto ingiunzione con l’esatta indicazione del del proprietario?Grazie

    1. Per maggiori chiarimenti ti consigliamo di leggere i nostri articoli: Ricorso contro multe per violazione Codice della Strada; Multa: se perdi il ricorso arriva la cartella?; Contravvenzioni stradali: notifiche e ricorsi; Prescrizione notifica multe stradali; Opposizione a cartella esattoriale per violazione Codice della strada.

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