Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 204-bis codice della strada: Ricorso in sede giurisdizionale

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 204-bis C.d.S. Ricorso in sede giurisdizionale
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
COMMENTO
Il codice della strada prevede che il soggetto cui viene notificata un verbale di accertamento di una infrazione al Codice della strada possa impugnare il verbale dinanzi al Prefetto o al Giudice di pace.
In quest’ultimo caso l’impugnazione avviene tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale di irrogazione della sanzione (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).
Competenza territoriale
Competente per l’esame del ricorso è il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (es. se vivo a Trieste e mi viene notificato un verbale per una infrazione avvenuta a Roma, sarà compromettente a decidere il ricorso il Giudice di pace di Roma).
Come si presenta il ricorso
Il ricorso va presentato tramite deposito nella cancelleria del Giudice competente o invio con raccomandata a.r. entro il termine su indicato. Attualmente è anche possibile compilare direttamente sul sito internet dei servizi online del Giudice di pace il ricorso, compilando la modulistica disponibile sullo stesso sito (o anche solo la nota di iscrizione a ruolo che accompagna il ricorso). Una volta compilato il modulo, il sistema informatico genera un numero di protocollo che servirà poi per verificare lo stato della pratica e conoscere il numero di ruolo. La documentazione così generata andrà stampata e completata dal ricorrente con firma e data e depositata con le modalità già indicate presso la cancelleria del giudice.
Il ricorrente dovrà depositare un numero di copie del ricorso stabilito dall’ufficio del Giudice di pace e che potrà variare (per i ricorsi compilati online il sistema informatico produce cinque copie).
A seguito del deposito del ricorso il giudice di pace con decreto fissa la data dell’udienza, ed ordina all’autorità che ha emanato l’atto impugnato di depositare, entro i dieci giorni precedenti la data dell’udienza, la documentazione relativa all’infrazione, come copia del rapporto, gli atti di accertamento dell’infrazione, copia del verbale notificato. Il decreto viene notificato dalla cancelleria del giudice al ricorrente ed a tutti i soggetti legittimati a partecipare al giudizio.
Il contenuto del ricorso
Il ricorso dovrà contenere gli elementi di fatto e di diritto con i quali si contesta l’illegittimità della contravvenzione elevata. L’atto dovrà anche contenere l’elezione di domicilio nel comune sede dell’ufficio del giudice; nel caso questa manchi le comunicazioni relative al procedimento verranno effettuate presso la cancelleria del giudice, e sarà quindi il ricorrente a doversi informare presso di essa sullo stato della procedura.
L’opposizione si estende anche alla sanzione accessoria contenuta nel verbale (es. decurtazione dei punti della patente). Anzi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorrente potrà anche impugnare solamente le sanzioni accessorie (magari avendo già versato l’importo della sanzione principale, che precluderebbe il ricorso su quest’ultima), ma in questo caso potrà far valere solo i vizi relativi a dette sanzioni (in tal senso sent. Cass.Civ., SS.UU., 3 marzo 2012, n. 3945).
Non è obbligatoria la nomina di un legale per l’assistenza nel giudizio.
Quanto costa presentare il ricorso
La presentazione del ricorso ha un costo (il versamento del contributo unificato), variabile secondo il valore del verbale impugnato.
L’importo minimo è pari a:
– 43,00 euro per le controversie di valore fino a 1100,00 euro;
– 98,00 euro per le controversie superiori a 1100,00 euro e fino a 5200,00 euro;
– 237,00 euro per le controversie di valore superiore a 5200,00 euro;
– 237,00 per le controversie di valore interminabile (per i ricorsi di competenza esclusiva del Giudice di pace).
Il procedimento dinanzi al giudice e la decisione
In prima udienza il giudice verifica l’ammissibilità del ricorso ed il rispetto dei termini di impugnazione, e nel caso di assenza del ricorrente senza che sia comunicato alcun legittimo impedimento, provvede alla conferma della sanzione impugnata con ordinanza appellabile e decide sulle spese del procedimento, esclusi i casi in cui l’illegittimità dell’atto impugnato sia dimostrata dalla documentazione depositata dal ricorrente.
In caso di inammissibilità (ricorso proposto fuori termine o se è già stato presentato ricorso al Prefetto ex art 203 CdS) il giudice decide con sentenza.
Nel caso in cui il giudice decida per l’accoglimento del ricorso, provvede ad annullare in tutto od in parte il verbale impugnato.
Nell’ipotesi in cui invece il ricorso venga respinto il giudice determina egli stesso l’importo della sanzione, che sarà compresa tra l’importo minimo e massimo della sanzione prevista per la violazione notificata. Il ricorrente che si vede respingere il ricorso dovrà provvedere a versare la somma all’amministrazione al quale appartiene il soggetto che ha accertato l’infrazione, entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza. Inoltre il respingimento comporta l’applicazione obbligatoria delle sanzioni accessorie.