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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 205 codice della strada: Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

COMMENTO

L’art. 205 del codice della strada si occupa di indicare lo strumento che i cittadini possono utilizzare per impugnare l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto a seguito del ricorso contro il verbale di contestazione per la violazione di una norma del codice della strada.

Che cos’è l’ordinanza-ingiunzione?

L’ordinanza-ingiunzione è l’atto con cui termina il procedimento con cui il prefetto del luogo della commessa violazione decide sul ricorso proposto avverso il verbale di contestazione. Il contenuto di tale provvedimento consisterà nell’intimazione di pagare, entro 30 giorni, una somma pari ad almeno il doppio della sanzione minima edittale prevista dalla norma del codice della strada che è stata violata.

Per esempio, se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità oltre i 10 km/h, ma entro i 40 km/h, e hai deciso di opporti al verbale che ti contesta la violazione, proponendo il ricorso al prefetto, quest’ultimo, entro 180 giorni (o 210 giorni, a seconda che tu abbia spedito il ricorso con Raccomandata A.R. all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore oppure direttamente al prefetto), dovrà decidere se accogliere o no le tue richieste. Se decide di rigettare il tuo ricorso emetterà un’ordinanza-ingiunzione con cui ti ordinerà di pagare, entro 30 giorni da quando ti sarà notificata, almeno 338 euro, ossia il doppio di 169 euro che è la sanzione minima edittale prevista dalla norma sull’eccesso di velocità che hai violato, oltre alle spese di notifica.

Come ci si oppone all’ordinanza-ingiunzione?

Se il prefetto ha deciso il tuo ricorso con un’ordinanza-ingiunzione, ma tu ritieni ingiusta tale decisione, potrai impugnarla, proponendo opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L’opposizione dovrà essere proposta entro 30 giorni dalla data in cui l’ordinanza-ingiunzione ti è stata notificata: entro il termine di 30 giorni, dunque, dovrai decidere se pagare o impugnare.

L’opposizione va presentata nella forma del ricorso, direttamente presso la cancelleria del giudice di pace oppure attraverso il mezzo della Raccomandata A.R., e deve indicare: le parti coinvolte, i motivi per cui si ritiene illegittima l’ordinanza-ingiunzione e le richieste che si avanzano al giudice di pace. Al ricorso bisognerà allegare, tra gli altri documenti indicati dalla legge, anche il verbale di contestazione e l’ordinanza del prefetto. I motivi d’impugnazione contenuti nel ricorso, infatti, dovranno riguardare sicuramente i vizi dell’ordinanza del prefetto, ma possono riguardare anche il verbale di contestazione: il giudice, infatti, oltre che decidere sull’atto, può decidere anche sull’originaria violazione che ti viene contestata. Questo significa che, nel ricorso, potrai riproporre i motivi per i quali hai ritenuto di impugnare l’originario verbale di contestazione davanti al prefetto.

Per la presentazione del ricorso sarà necessario pagare il contributo unificato d’iscrizione a ruolo, che è una tassa che si applica ai procedimenti giudiziari, il cui importo varia in base al valore della causa. In ipotesi, se intendi impugnare l’ordinanza-ingiunzione che t’impone di pagare i 338 euro dell’esempio precedente, dovrai versare un contributo unificato pari a 43 euro (che è quello attualmente previsto per cause davanti al giudice di pace di valore fino a 1.033 euro).  

Come si svolge il processo di opposizione all’ordinanza-ingiunzione?

Il processo d’impugnazione dell’ordinanza prefettizia davanti al giudice di pace è un processo relativamente semplice e breve, salvo i soliti problemi legati alla lentezza degli uffici giudiziari. In ogni caso, dopo aver presentato il ricorso in cancelleria, il giudice di pace fisserà, con decreto, la data dell’udienza; nella data fissata, e comunicata dalla cancelleria, bisognerà presentarsi all’udienza. Il giudice, all’udienza, valuterà tutti gli elementi proposti sia dal cittadino ricorrente sia dall’amministrazione resistente e deciderà con sentenza, o nella stessa udienza o riservandosi di decidere in seguito.

La sentenza del giudice potrà contenere: il rigetto dell’opposizione, con condanna del cittadino a pagare la sanzione contenuta nell’ordinanza-ingiunzione; l’accoglimento dell’opposizione, che potrà essere totale con l’annullamento della sanzione, o parziale con la riduzione della sanzione.   

Nonostante sia possibile proporre il ricorso e stare in giudizio in proprio, senza farsi rappresentare da nessuno, ti consigliamo di avvalerti del patrocinio di un legale, il quale conosce tutti i meccanismi e le particolarità del procedimento.

GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2005, aveva chiarito che l’ordinanza-ingiunzione, quando il destinatario del verbale di contestazione si fosse avvalso della facoltà di impugnarla con ricorso al prefetto, doveva essere motivata, anche solo succintamente, sia con riferimento alla sussistenza della violazione della norma del codice della strada, sia per quanto riguarda il suo giudizio sull’infondatezza dei motivi allegati dell’interessato nel ricorso, perché, altriment,i l’ordinanza doveva ritenersi illegittima. Successivamente, al contrario, le Sezioni Unite, hanno stabilito che, se anche l’ordinanza-ingiunzione presenta un vizio di motivazione, essa non dovrà considerarsi illegittima perché, in sede di opposizione dinanzi al giudice di pace, questi può spingersi a valutare, oltre che i vizi dell’ordinanza, anche tutte “le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione”.

Cass. sent. n. 1786/2010

A favore del destinatario dell’ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha stabilito che è possibile proporre ricorso dinanzi al giudice di pace contro il provvedimento del prefetto, anche se è stata già pagata, a scopo cautelativo, la somma ingiunta con la stessa ordinanza.

Cass. sent. n. 3735/2004



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2 Commenti

  1. Buonasera, la cassazione piùvolte ha sancito che il termine perentorio entro cui si deve pronunciare il prefetto art. 204 CDS, è di 180 gg, 60 per la PM e 120GG per il prefetto.
    Qualcuno può dirmi se nel caso il prefetto si pronunci di molto oltre tale termine, dichiarando ” inammissibilità/irricevibilità: SOGGETTO NON LEGITTIMATO: il ricorso”, si può chiedere l’annullamentoad altre autoritàoltre al GDP di appartenenza.
    Si ritiene che tale pronuncia sia dovuta all’invio del ricorso con PEC del coniuge che era conducente per la moglie cieca assoluta, che contestualmente ha lo ha sottoscritto per non far dichiarare il falso alla moglie che non sapeva che il contrassegno era esposto ben in vista.

    Grazie

    1. La Suprema Corte ha stabilito che, se il prefetto emette l’ordinanza-ingiunzione oltre il termine previsto (ossia oltre i 180 giorni, o i 210 giorni, se il ricorso è stato proposto direttamente al prefetto), l’ordinanza dovrà essere considerata illegittima. La Cassazione ha chiarito che, per verificare che il termine sia stato rispettato, bisogna guardare la data di adozione del provvedimento e non quella della notificazione al ricorrente (Cass. sent. n. 16073/2004).

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