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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 206 codice della strada: Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Commento

Supponiamo che ti sia stato notificato un verbale di accertamento con il quale ti hanno comminato una sanzione amministrativa pecuniaria perché hai commesso una violazione del codice della strada. Per esempio, pensa a quella volta in cui andavi di fretta e hai inavvertitamente parcheggiato proprio sulle strisce pedonali: i vigili urbani, nel corso dei loro normali controlli, rilevando la tua infrazione, non hanno giustamente esitato a farti la multa e a notificarti il relativo verbale di accertamento.

Pagare la multa, a meno che tu non ritenga tale sanzione ingiusta al punto da spingerti a proporre ricorso, ti permetterà di regolarizzare la tua situazione. Ma, ti sei chiesto cosa accadrebbe se dovessi dimenticare di pagare la multa? A cosa andresti incontro?

L'art. 206 del codice della strada si occupa proprio di indicare in che modo le somme, che avresti dovuto pagare e che, invece, non hai versato, possono essere ottenute dalle amministrazioni competenti, stabilendo dunque le regole per la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Che cosa prevede l'art. 206 del codice della strada?

A proposito delle regole relative alla riscossione delle sanzioni amministrative non pagate, l'art. 206 non le individua in maniera precisa ma si limita a stabilire che quando il pagamento delle sanzioni amministrative non è avvenuto nei termini indicati dalla legge, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

In pratica, le conseguenze cui andrai incontro per non aver pagato la multa che ti è stata comminata per aver parcheggiato a ridosso di un attraversamento pedonale non le stabilisce il codice della strada ma la legge 689/1981. Prima di tutto, però, dobbiamo chiarire quando scatta il meccanismo di riscossione previsto da tale legge.

L'art. 206 del codice della strada, infatti, stabilisce che la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le regole previste dall'art. 27 della legge 689/1981 si impone solo quando hai lasciato passare 60 giorni dalla notificazione (o dalla contestazione immediata) del verbale di contestazione:

-senza avvalerti della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta;

-senza proporre ricorso al prefetto.

Che cosa prevede l'art. 27 della legge 689/1981?

Supponiamo, dunque, che, dopo aver ricevuto la notifica del verbale di contestazione, tu abbia lasciato passare 60 giorni senza pagare la multa in misura ridotta e senza neanche proporre ricorso al prefetto.

In questo caso, la prima cosa che devi sapere è che il verbale di accertamento che ti è stato notificato, a partire da questo momento, costituisce titolo esecutivo, ossia un atto formale che consente l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla sanzione amministrativa pecuniaria che ti è stata comminata oltre alle spese del procedimento. Con l'iscrizione a ruolo di tali somme, l'ente creditore ( per esempio, il Comune) non fa altro che incaricare l'agente della riscossione (per esempio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione) di procedere all'esecuzione forzata per ottenere coattivamente le somme richieste.

Dunque, se entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento non paghi o non proponi ricorso, sappi che potresti incorrere nella procedura di esecuzione forzata.

L'art. 27 della legge 689/1981, inoltre, prevede che la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. In pratica, a partire dal momento in cui scadono i 60 giorni per pagare in misura ridotta o per proporre ricorso al prefetto e fino a quando l'ente creditore non iscrive a ruolo la somma, incaricando l'agente della riscossione, l'importo della multa aumenterà del 10% ogni 6 mesi.

Giurisprudenza annotata

La giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia a Sezioni Unite, ha chiarito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, se il destinatario della cartella deduca la mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

Cass. sent. n. 5403/2019

La Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della legge 689/1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta. Per questo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto assolutamente legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Cass. sent. n. 21259/2016 



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