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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 21 codice della strada: Opere, depositi e cantieri stradali

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2.  Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3.  Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
5.  La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

COMMENTO

L’art. 21 del codice della strada si occupa di indicare quali sono gli adempimenti da espletare prima di poter svolgere i lavori per la realizzazione di opere o depositi o per l’apertura di cantieri che comportano l’occupazione delle strade. La norma, inoltre, stabilisce quali sono gli obblighi che deve rispettare chi esegue lavori o deposita materiali sulla strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione, oltre a prevedere specifiche sanzioni se tali obblighi non vengono rispettati.

Che cosa bisogna fare prima di occupare la strada con opere, depositi e cantieri stradali?

Quando la strada, abitualmente destinata alla circolazione dei veicoli, deve essere occupata per un motivo diverso, è necessario che l’ente proprietario della strada rilasci le apposite concessioni o autorizzazioni del caso.

Per esempio, supponiamo che l’azienda che si occupa delle infrastrutture relative alla linea telefonica decida di sostituire tutti i cavi aerei della tua città con cavi nuovi e interrati. Potrebbe accadere che, per interrare questi cavi, occorra praticare degli scavi lungo la strada comunale. Ancora, immagina che la facciata della tua casa si trovi a ridosso della strada comunale: essa necessita di essere ristrutturata ed occorre istallare le impalcature proprio occupando la strada medesima. In entrambi i casi, dunque, sia tu che l’azienda delle infrastrutture telefoniche non potrete avviare i lavori senza prima aver richiesto l’autorizzazione al Comune che, nei casi di specie, è l’ente proprietario della strada. 

Le autorizzazioni e le concessioni, oltre a consentire la realizzazione di opere, depositi e cantieri stradali, svolgono la funzione di indicare quali accorgimenti devono essere presi da chi esegue i lavori affinché gli utenti della strada non vedano messa a rischio la loro incolumità. Esse, inoltre, dovranno essere tenute, in originale o copia conforme, nel luogo dei lavori per poterle esibire agli agenti preposti nell’eventualità di un controllo.

Quali obblighi deve rispettare chi realizza opere, depositi e cantieri stradali?

Innanzitutto, l’art. 21 del codice della strada impone a chi realizza opere, depositi o cantieri stradali l’obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nonostante i lavori. In particolare, prima di iniziare i lavori, bisogna attrezzare il tratto di strada che si trova prima dell’area interessata dai lavori con appositi segnali stradali temporanei per indicare agli automobilisti:le velocità consentite, le dimensioni della deviazione e le manovre da eseguire all’altezza del cantiere (pensa, ad esempio, al cartello che segnala il restringimento della carraggiata), il tipo di strada e le situazioni di traffico e locali.

I cantieri, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, poi, devono sempre essere delimitati, così come le eventuali aree destinate al transito dei pedoni. Nei confronti di questi ultimi, inoltre, bisogna adottare speciali accorgimenti affinché non si ponga in pericolo la loro incolumità. Tutti i dispositivi di segnalazione e di delimitazione dei cantieri devono essere sempre visibili ed efficienti sia di giorno che di notte. Anche gli operai del cantiere, infine, devono risultare sempre ben visibili anche nelle ore notturne, indossando, per esempio, gli appositi giubotti catarifrangenti. 

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 21 del codice della strada?

Qualora si commetta una violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 21 del codice della strada, è previsto, innanzitutto, il pagamento di una multa di importo compreso tra gli 849 euro e i 3.396 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, però, è prevista anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese.

GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere, depositi e cantieri sulle strade e sulle loro pertinenze, consiste nel fatto stesso di eseguire l’opera, mantenendo sulla strada e sulle sue pertinenze il cantiere con l’impiego di operai e mezzi. Ciò, tuttavia, non integra un illecito di carattere permanente, ossia una condotta contraria alla legge i cui effetti negativi permangono nel tempo, perché l’illecito viene meno nel momento in cui si conclude dell’opera. 

Cass. ord. n. 18842/2018

Secondo la Suprema Corte, la sanzione prevista dall’art. 21 C.d.S. per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli, senza l’adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma, deve essere irrogata nei confronti di chi esegue materialmente l’attività e non anche del proprietario dell’immobile in favore del quale l’attività medesima viene svolta. Il proprietario dell’immobile, infatti, non è paragonabile ad un imprenditore o ad un dirigente e, pertanto, non ha gli stessi poteri di vigilanza e direzione che competono al committente di un’opera nello svolgimento della sua professione.

Cass. sent. n. 211847/2015



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