Questo sito contribuisce alla audience di

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 210 codice della strada: Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

codice-della-strada

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2.  Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: 
a)  sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; 
b)  sanzioni concernenti il veicolo; 
c)  sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3.  Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4.  Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

COMMENTO

L’art. 210 del codice della strada individua le diverse tipologie di sanzioni amministrative accessorie, che possono essere comminate in collegamento con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificandone i tratti applicativi generali.

Che cosa sono le sanzioni amministrative accessorie?

Le sanzioni amministrative accessorie sono delle particolari sanzioni che vengono applicate, quando lo stesso codice lo prescrive, nel caso in cui sia stata accertata una violazione del codice della strada; si definiscono accessorie perché  vengono applicate in aggiunta alla multa, che, al contrario delle sanzioni accessorie, viene sempre comminata a seguito dell’accertamento di un’infrazione stradale. Si tratta, dunque, di sanzioni eventuali ed ulteriori, previste quando la violazione del codice della strada richiede un intervento più incisivo per garantire la sicurezza stradale.

Per esempio, se superi i limiti di velocità di oltre 10 km/h ma di non più di 40 km/h, ti verrà comminata solo una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 169 euro e un massimo di 680 euro; ma, se eccedi il limite di velocità tra i 40 km/h e i 60 km/h, oltre alla multa di importo compreso tra i 532 euro e i 2.127 euro, ti verrà applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che può andare da un minimo di uno a un massimo di tre mesi, proprio in ragione della maggiore gravità della violazione commessa.

Quali sono le sanzioni amministrative accessorie?

Le sanzioni amministrative accessorie sono singolarmente individuate dagli articoli che vanno dal 211 al 219 bis del codice della strada e possono essere raggruppare in tre diverse tipologie. La prima tipologia riguarda le sanzioni relative all’obbligo di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività come, ad esempio, l’obbligo di ripristinare la segnaletica stradale danneggiata a seguito di un incidente; la seconda tipologia di sanzioni riguarda i veicoli e tra queste rientra, tra le altre, il fermo amministrativo che viene applicato quando, per esempio, eri alla guida di un veicolo che recava una targa non propria o contraffatta; la terza tipologia, invece, concerne i documenti di circolazione e la patente di guida, come la sospensione della patente nell’eventualità in cui, per esempio, ti si stata contestata la guida in stato di ebrezza.

Come si applicano le sanzioni amministrative accessorie?

Le sanzioni accessorie si applicano di diritto, ossia automaticamente, quando la norma del codice della strada violata collega la sanzione amministrativa accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria. Questo, in riferimento all’esempio fatto precedentemente, significa che, se ti viene contestata la violazione dell’eccesso del limite di velocità  tra i 40 km/h e i 60 km/h, oltre alla multa, dovrà esserti obbligatoriamente comminata anche la sospensione della patente, potendo solo, tale sospensione, essere modulata temporalmente entro il limite minimo di un mese e il limite massimo di tre mesi.  

L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria non esclude la possibilità di eseguire il pagamento della multa in misura ridotta, tranne quando viene applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Che cosa s’intende per intrasmissibilità della sanzione amministrativa accessoria?

Le sanzioni accessorie previste dal codice della strada, al pari delle sanzioni amministrative pecuniarie, si dicono intrasmissibili perché, alla morte dell’obbligato, non si trasmettono ai suoi eredi. L’art. 210 del codice della strada, infatti, prescrive la cessazione di ogni procedura volta alla loro esecuzione. Inoltre, si prevede che, alla morte del trasgressore, gli eredi potranno attivarsi, nel caso in cui la sanzione accessoria sia consistita nel sequestro del veicolo o nel ritiro della carta di circolazione o della patente, per richiedere il dissequestro o la restituzione dei documenti all’organo competente che viene di volta in volta individuato dalle diverse norme che disciplinano le singole sanzioni; per esempio, per richiedere il dissequestro del veicolo, gli eredi dovranno rivolgere la propria richiesta all’ufficio del prefetto del luogo della commessa violazione. Chiaramente, in caso di ritiro della patente di guida, questa, in realtà, non sarà restituita ma distrutta, onde evitare che se ne faccia un uso improprio.

GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che quando si propone un’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, emessa dal prefetto a seguito del ricorso contro il verbale di contestazione, è il giudice ordinario, in particolare il giudice di pace, a dover decidere. Ciò, non solo quando l’opposizione riguarda un’ordinanza-ingiunzione che applica contemporaneamente la sanzione amministrativa pecuniaria  e la sanzione amministrativa accessoria, ma anche quando, essendo stata pagata la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, la sanzione accessoria costituisce l’unico oggetto dell’ordinanza-ingiunzione. Per esempio, se hai pagato in misura ridotta la multa per eccesso di velocità, potrai comunque rivolgerti al giudice di pace per impugnare il provvedimento del prefetto che riguarda solo la sospensione della patente di guida.

Cass. sent. n. 223/2001



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA