Questo sito contribuisce alla audience di

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 212 codice della strada: Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività

codice-della-strada

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Commento

Supponiamo che tu sia il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica. Ogni anno, in estate, sei solito organizzare un'importante gara podistica, a cui prendono parte tanti atleti professionisti ed amatoriali. L'organizzazione della gara, insieme a tutte le altre incombenze di natura burocratica, richiede anche la pianificazione del percorso che dovranno affrontare coloro che decideranno di iscriversi.Supponiamo che il tracciato della gara si snodi lungo le strade di un centro abitato; in questo caso, dovrai presentare al Comune una richiesta per autorizzare lo svolgimento della competizione, con conseguente blocco della circolazione e chiusura delle strade nell'area interessata.

Visti i numerosi adempimenti richiesti dall'ente comunale per soddisfare le diverse prescrizioni relative alla sicurezza della manifestazione, non sei riuscito a fornirgli in tempo alcuni documenti considerati essenziali per il rilascio dell'autorizzazione. Nonostante ciò, hai pensato di non annullare la gara e di fare in modo che questa si tenga lo stesso. Il giorno della manifestazione, però, i vigili urbani, allertati da alcuni cittadini che segnalavano di non poter circolare lungo le strade che hai individuato come percorso della gara e che hai abusivamente bloccato, sono intervenuti e hanno bloccato lo svolgimento della competizione.

In casi come questi, infatti, il codice della strada, dunque, oltre a prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, prevede anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria consistente proprio nell'obbligo di sospendere una determinata attività.

L'art. 212 del codice della strada si occupa di spiegare in che cosa consiste la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività e come si applica.

In che cosa consiste l'obbligo di sospendere una determinata attività?

La sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività prevista dall'art. 212 del codice della strada consiste nell'interruzione di un'attività abusiva, ossia di un'attività che è svolta violando le prescrizioni previste dai provvedimenti di concessione o di autorizzazione rilasciati dall'ente proprietario dela strada o dalla legge, proprio come nell'esempio che abbiamo fatto all'inizio.

La circostanza che tu abbia abusivamente bloccato la strada senza aver prima ottenuto l'apposita autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciarti il Comune per lo svolgimento della gara podistica, giustifica sia l'intervento dei vigili urbani che l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

Come si applica la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività?

L'art. 212 del codice della strada prevede che, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, gli agenti accertatori intervenuti per accertare la violazione devono provvedere a redigere il verbale di accertamento, facendo menzione di tale circostanza.

Con il verbale di accertamento gli agenti provvederanno anche ad applicare le sanzioni relative alla violazione commessa e, quindi, anche la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

Ovviamente, questa sanzione oltre ad essere formalmente indicata nel verbela deve essere anche eseguita. In proposito, l'art. 212 del codice della strada prevede che l'obbligo di sospendere o di cessare l'attività abusiva deve essere adempiuto immediatamente o, se le circostanze lo richiedono, entro 5 giorni dal momento in cui viene accertata la violazione che determina l'applicazione della sanzione accessoria di cui ci stiamo occupando, sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. Nel caso della gara podistica, naturalmente, l'obbligo di sospenderela andrà adempiuto immediatamente!

Contro il verbale di accertamento è possibile proporre ricorso al Prefetto. Se il ricorso è rigettato con ordinanza-ingiunzione, sarà possibile impugnare quest'ultima davanti al Giudice di Pace.

Che cosa succede se il trasgressore non sospende o non cessa l'attività abusiva?

L'art. 212 del codice della strada si occupa anche di stabilire quali sono le conseguenze per colui che non dovesse eseguire l'obblifo di sospendere o cessare l'attività che sta svolgendo abusivamente. In particolare, è previsto che l'ufficio o comando da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione e comminato la sanzione accessoria provveda a denunciare il trasgressore per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, previsto dall'art. 650 del codice penale, e ad eseguire coattivamente l'obbligo.

Supponiamo, dunque, che, nonostante l'intervento dei vigili urbani, tu non abbia affatto sospeso la gara e, anzi, abbia annunciato la partenza imminente della competizione, suggerendo agli atleti di tenersi pronti. In questo caso, non solo i vigili urbani potranno intervenire per bloccare materialmente la gara, ma rischierai anche una bella denuncia!



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA