Questo sito contribuisce alla audience di

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 213 codice della strada: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

codice-della-strada

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.835 ad euro 7.341, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 ad euro 8.025. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. (Comma abrogato dall’art. 38 del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003)
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A..

COMMENTO

L’articolo 213 del Codice della strada disciplina la misura del sequestro cautelare e la sanzione della confisca amministrativa conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli. Dettate le regole sul procedimento di applicazione del sequestro e della confisca, l’articolo in commento dispone specifiche norme in relazione alla custodia del veicolo, individua i mezzi di tutela a dispozione del proprietario e prevede ulteriori conseguenze e sazioni in caso violazione delle prescizioni fornite dagli organi di polizia.

Cosa sono il sequestro e la confisca?

Alla violazione di alcune norme di circolazione il Codice della strada fa conseguire il sequestro e la confisca del veicolo.

Il sequestro amministrativo del veicolo consiste in una misura cautelare con la quale il veicolo è tolto dalla disponibilità del suo proprietario e messo nella disponibilità dell’amministrazione, che può quindi adottare i provvedimenti di propria competenza (ad esempio la confisca del veicolo). 

La confisca amministrativa del veicolo consiste in una sanzione amministrativa accessoria con la quale la pubblica ammnistrazine acquisisce definitivamente la proprietà del veicolo sottraendola al suo proprietario.

Entrambi si differenziano dal fermo del veicolo disciplinato all’art. 214 del Codice della strada, con il quale al proprietario è sottratta la disponibilità del bene a titolo di sanzione (e non in vista dell’adozione di un successivo provvedimento come nel caso di sequestro), ma per un periodo di tempo predeterminato (e non definitivamente come invece avviene in caso di confisca).

Come viene disposto il sequestro del veicolo?

Accertata la violazione, l’oragno di polizia dispone contestualmente il sequestro facendone menzione nel verbale di contestazione.

Con il sequestro le cose oggetto della violazione vengono tolte dalla disponibilità del proprietario. Il veicolo e le altre cose sequestrate non possono quindi essere utilizzate dal proprietatrio fino a che non sia eventualmente disposto il dissequesto e devono essere custodite finché l’ammnistrazione non adotti i provvedimenti necessari.

Contestualemnte al sequestro sono nominati i soggetti a cui viene affidata la custodia del veicolo. Generalmente sono nominati custodi il proprietario del veicolo (che potrebbe essere anche un passeggero) o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione, i quali hanno l’obbligo di trasportare il veicolo in sicurezza e depositarlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove possano custodirlo a proprie spese. Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il conducente siano sprovvisti di patente possono chiedere che il veicolo sia trasportato fino al luogo di custodia da altra persona di fiducia presente o di facile reperibilità.

Se invece oggetto del sequestro è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia dispone la rimozione del veicolo e il suo trasporto in appositi luoghi di custodia (generalmente depositi giudiziari). Solo una volta che siano trascorsi 30 giorni dal deposito nel luogo di custodia il proprietario può chiedere che la custodia del veicolo venga a lui affidata.

Il soggetto nominato custode può rifiutarsi di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese?

Nel caso di rifiuto a custodire il veicolo o trasportarlo nel luogo di custodia a proprie spese, l’organo di polizia che accerta la violazione ne fa menzione nel verbale e dispone che il veicolo venga rimosso e trasportato in un apposito luogo di custodia. 

Con il verbale di sequestro è dato avviso al proprietario che se entro 10 giorni dalla sua ricezione la custodia del veicolo non viene assunta a proprie spese da lui o da altro soggetto obbligato, il Prefetto può disporre il traferimento della proprietà del veicolo al custode, per poi procedere, a seconda delle condizioni del mezzo, alla sua vendita o rottamazione.

Qualora oggetto del sequestro siano ciclomotori o motocicli il termine di 10 giorni per assumere la custodia del veicolo scatta dopo 30 giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro e trasportato nel luogo di custodia individuato dall’organo di polizia.

All’autore della violazione o all’obbligato in solido che si rifiutino di custodire il veicolo a proprie spese sono inoltre applicate un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.818 a 7.276 euro e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Cosa comporta il sequestro?

Il sequestro comporta la sottrazione della disponibilità del veicolo al suo proprietario: una volta disposto il sequestro è fatto divieto assoluto di circolazione con il veicolo.

Al fine di impedirne la circolazione, al veicolo deve essere apposta una seganlazione visibile dello stato di sequestro e il libretto di circolazione viene trattenuto presso l’ufficio dell’organo di polizia che ha accertato a violazione.

Chiunque circoli con il veicolo nel periodo in cui è sottoposto a sequestro è punito con la sanzione pecuniaria da 1.988 a 7.953 euro e con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. 

Se però il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione commessa il proprietario può chiedere che gli sia consentito l’uso del veicolo con apposita autorizzazione da parte della Prefettura.

Quali sono i mezzi di tutela contro i verbali che dispongono il sequestro del veicolo?

Il proprietario e il conducente che ritengano illegittimo il provvedimento dell’organo di polizia che dispone il sequestro hanno a disposizionei diversi mezzi di tutela.

Avverso il verbale di accertamento della violazione con cui è disposto il sequestro il proprietario o il conducente possono proporre ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla ricezione. Tale ricorso, oltre agli estremi del provvedimento impuganto, deve contenere l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali si chiede il dissequestro.

Se accoglie il ricorso il Prefetto dispone l’archiviazione del verbale e il dissequestro del veicolo. In caso contrario rigetta il ricorso confermando il sequestro e, se ricorrono tutti i presupposti, può già disporre la confisca del veicolo o della somma ricavata dalla sua vendita.

In alternativa, il verbale di contestazione può essere impuganto nel termine di 30 giorni con ricorso giurisdizionale davanti al Giudice di Pace competente per territorio (vale a dire al Giudice di Pace del luogo ove la sanzione è stata commessa e accertata).

Come viene disposta e cosa comporta la confisca successiva al sequestro? 

Salvo che la legge non disponga la confisca obbligatoria (come ad esempio nel caso di ciclomotore o motociclo utilizzato per commettere un reato), la confisca segue all’accertamento dei presupposti di legge da parte della Prefettura.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti di volta in volta previsti per la confisca a seconda della violazione commessa, il Prefetto dispone con ordinanza la confisca del veicolo (sottraendolo definitivamente al proprietario, che ne perde la proprieà) o, nel caso in cui questo sia già stato venduto, della somma ricavata dalla vendita.

Il provvedimento di confisca è anche titolo esecutivo per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

Il provvedimento di confisca deve essere notificato al proprietario del veicolo e al suo custode.

Contro il provvedimento di confisca può essere proposta opposizione entro 30 giorni dal giorno in cui il provvedimento è notificato mediante ricorso al Giudice del luogo dove è stata commessa la violazione.

Se non è opposto o in caso di rigetto del ricorso di opposizione, il provvedimento di confisca diventa definitivo.

Entro 30 giorni dal giorno in cui il provvedimento diviene definitivo il custode del veicolo deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza, nel luogo individuato nel provvedimento di confisca. In caso contrario il trasferiemnto è effettuato dall’organo di polizia a spese del custode.

Una volta nel luogo di custodia, al veicolo e alle cose confiscate è applicato un apposito sigillo che ne indica lo stato di confisca.

Giurisprudenza

Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del Codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario, obbligata ad anticipare le spese spettanti al custode è l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro.

Cassazione, sent. 13 giugno 2018 n. 15515

***

La guida con veicolo sottoposto a sequestro configura solamente l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 213 del codice stradale e non il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 del Codice penale.

Cassazione, sent. 23 febbraio 2017, n. 8851.

***

Il sequestro e la confisca del veicolo conseguenti alla violazione delle norme del Codice della strada non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novemnre 1981 n. 689, ma dell’art. 213 del Codice della strada, che in caso di sequestro non prevede alcun termine per l’adozione del provvediemnto di confisca, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, l’irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto di custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria.

Cassazione, sent. 6 agosto 2015 n. 339999

***



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA