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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 214 codice della strada: Fermo amministrativo del veicolo

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

COMMENTO

Alcune violazioni alle norme del Codice della strada prevedono, oltre alla consueta sanzione amministrativa pecuniaria, anche il fermo amministrativo del veicolo.

Questa sanzione comporta che il veicolo interessato non può circolare: se lo fa, si incorre in pesanti sanzioni che possono arrivare alla confisca del mezzo ed alla revoca della patente del conducente.

Il fermo amministrativo comporta, quindi, il proprietario non ha più la libera disponibilità del veicolo: ci sono precisi vincoli da rispettare, a partire dalle modalità di custodia. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Cos’è il fermo amministrativo?

E’ una sanzione accessoria che il Codice della strada prevede in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste per determinate violazioni commesse in materia di circolazione stradale.

I casi più frequenti di fermo amministrativo sono quelli in cui un veicolo è sorpreso a circolare senza assicurazione obbligatoria o senza aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione; per i motocicli, quelli alterati e modificati in modo da aumentarne la velocità, oppure quando il conducente non rispetta le prescrizioni (ad esempio è privo di casco di protezione); per i camion ed autocarri, il trasporto di merci non consentite e le violazioni alle prescrizioni sulle modalità di trasporto. Infine, ogni veicolo viene sottoposto a fermo quando il conducente è senza patente perchè non l’ha conseguita oppure perchè gli è stata ritirata e sospesa.

In tutte queste ipotesi il veicolo del trasgressore viene bloccato: non può più circolare sulle strade di pubblico passaggio ed il proprietario – se gli viene affidata la custodia e la accetta, come vedremo nel paragrafo successivo – ha l’obbligo di custodirlo in un luogo privato e non di pubblico passaggio.

Tutte le spese della custodia ed anche del trasporto dal luogo in cui il veicolo è stato sottoposto a fermo a quello dove sarà depositato sono a carico del proprietario.

Il tipo di fermo che stiamo analizzando è diverso dal fermo fiscale, quello con cui le pubbliche amministrazioni ed i concessionari per la riscossione (a partire dall’ex Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossione) vincolano il veicolo per i debiti esattoriali non pagati dal proprietario [1] : quest’ultimo tipo di fermo è una misura cautelare adottata a garanzia del credito fiscale, mentre quello di cui ci stiamo occupando è una sanzione ulteriore prevista per la violazione delle norme alla circolazione stradale.

In pratica, se non paghi la tassa automobilistica, oppure le normali imposte o i contributi previdenziali, ti verrà applicato il fermo fiscale, mentre se commetti un’infrazione stradale grave sarà adottato il fermo amministrativo a norma del Codice della strada.

Negli effetti pratici le due misure coincidono perchè in entrambi i casi il veicolo non potrà circolare ed il proprietario dovrà tenerlo fermo in un determinato luogo ben individuato e custodito.

La durata del fermo amministrativo, però, è predeterminata dalla legge e dipende dalla specifica violazione commessa (esempio: se guidi un ciclomotore senza utilizzare il casco il fermo durerà 60 giorni; se guidi un’autoveicolo senza patente il fermo sarà di tre mesi) mentre quella del fermo fiscale perdura fino al soddisfacimento del debito e quindi può protrarsi per lunghi periodi se non si paga il dovuto.

Quali sono gli obblighi del custode

Quando gli organi di polizia stradale o altre forze dell’ordine, compresa la polizia locale, contestano una violazione alle norme di circolazione che prevede l’applicazione del fermo amministrativo, redigono un apposito verbale, che si aggiunge al consueto verbale di contestazione di ogni infrazione.

Normalmente il proprietario del veicolo viene nominato custode: questo significa che da quel momento in poi sarà tenuto a conservare il veicolo a propria cura e spese in un determinato luogo nella sua disponibilità.

Il custode dovrà garantire di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè il mezzo non possa essere prelevato, spostato o utilizzato da nessuno.

Quindi, ad esempio, se lo parcheggia in un luogo aperto – ricordiamo che deve sempre trattarsi di un’area privata e non di pubblico transito e circolazione – dovrà togliere le chiavi e custodirle in un luogo sicuro; se lo ripone in un garage dovrà tenere la saracinesca chiusa a chiave e assicurarsi che non accedano nei locali persone che potrebbero prenderlo ed utilizzarlo.

La violazione degli obblighi di custodia costituisce reato [2] ed è sanzionata penalmente. Le pene previste per il custode possono arrivare fino a due anni di reclusione se il veicolo viene sottratto o distrutto per fatto doloso del custode stesso.

Anche quando non vi è dolo del custode, ma solo una sua colpevole negligenza e trascuratezza che consenta a qualcuno di impossessarsi del mezzo e di utilizzarlo, scatta la sanzione penale che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro.

D’altronde, la norma che stiamo esaminando prevede che al momento dell’applicazione del fermo amministrativo il documento di circolazione viene trattenuto dall’organo di polizia: quindi chi circola con il veicolo sottoposto a fermo sarà privo del libretto e la trasgressione sarà agevolmente rilevabile dalle forze dell’ordine attraverso i terminali collegati alle banche dati di cui sono dotati. La violazione quindi è facilmente accertabile.

Quando il custode è diverso dal proprietario

Può accadere che venga eseguito il fermo amministrativo ad un ciclomotore condotto da un minorenne: in questo caso l’organo di polizia cercherà il genitore, proprietario del mezzo, per affidarglielo in custodia.

Talvolta però il proprietario non è reperibile, oppure si rifiuta di prendere il veicolo in custodia, o per altri motivi (incapacità, infermità grave, ecc.) non risulta in grado di svolgere gli impegnativi compiti che la legge impone al custode.

In tutti questi casi  la norma dispone che il veicolo venga rimosso e trasportato in un apposito luogo di custodia gestito da soggetti convenzionati con l’Autorità pubblica, in questo caso la Prefettura del luogo [3]. Tutte le spese di trasporto e di custodia saranno poste a carico del proprietario.

Nel solo caso del ciclomotore e del motociclo, la norma prevede [4] che il mezzo non venga direttamente dato in custodia al proprietario, bensì ad un custode autorizzato in zona, dove poi il proprietario potrà prelevarlo, trascorsi 30 giorni, richiedendone l’affidamento tramite l’organo di polizia che aveva rilevato la violazione.

Dunque conviene sempre, quando è possibile, accettare la custodia, anche perchè chi si rifiuta senza giustificato motivo avrà – in aggiunta alle spese della custodia stessa – una sanzione pecuniaria da 776 a  3.111 euro ed anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Cosa succede se il veicolo fermato circola comunque

Se durante il periodo di durata del fermo il veicolo è sorpreso a circolare – a prescindere dal fatto che l’utilizzatore sia lo stesso proprietario custode oppure altre persone – il veicolo sarà nuovamente fermato e stavolta la custodia sarà direttamente affidata ad un soggetto pubblico convenzionato, dunque con tutte le spese addossate al proprietario e senza che egli possa più ottenere l’affidamento del mezzo.

Il veicolo, infatti, sarà anche definitivamente confiscato e così il proprietario perderà ogni diritto sul mezzo, che non sarà più suo e non potrà più essergli restituito.

Inoltre, il custode sarà colpito con una pesante sanzione amministrativa, da un minimo di 1.988 euro a un massimo di 7.953 euro.  In aggiunta, sarà applicata anche la revoca della patente di guida.

Commento

Supponiamo che, dopo essere stato fermato dalla polizia stradale nel corso di un normale posto di controllo, gli agenti ti abbiano chiesto di sottoporti all'alcool test. Sebbene tu fossi abbastanza tranquillo, viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Dato che per tale eventualità le sanzioni previste dal codice della strada sono di natura penale, in quanto la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l costituisce reato, in conseguenza dell'accertamento sei stato sottoposto a processo. Anche se sei riuscito ad evitare l'arresto, cavandotela con il solo pagamento di un'ammenda, il giudice ha comunque disposto la confisca del tuo veicolo.

Con la confisca, la proprietà della macchina che guidavi la sera in cui sei stato fermato dalla polizia è passata alla Pubblica Amministrazione. Ma, in pratica, ti sei chiesto che fine farà? Di solito i veicoli confiscati sono messi in vendita. Ciò, tuttavia, non significa che lo Stato si comporti come un concessionario di auto usate! Tutti i veicoli confiscati, infatti, per essere venduti dovranno essere messi all'asta.

In alcuni casi, però, i veicoli confiscati, piuttosto che essere venduti, potrebbero essere assegnati agli organi di polizia o ad altri enti pubblici per soddisfare specifici interessi pubblici. In proposito, l'art. 214 ter del codice della strada si occupa proprio di prevedere i casi in cui è possibile richiedere l'assegnazione di un veicolo che è stato confiscato e una serie di altre regole relative alla destinazione dei veicoli confiscati che non vengono sottoposti ad asta giudiziaria.

In quali casi può essere chiesta l'assegnazione dei veicoli confiscati?

Come abbiamo già detto, è possibile che i veicoli confiscati non vengano messi in vendita ma siano assegnati agli organi di polizia o agli altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che ne facciano richiesta. Ciò, però, non è sempre possibile! L'art. 214 ter del codice della strada, infatti, prevede che i veicoli confiscati possono essere oggetto di assegnazione su richiesta solo se il provvedimento definitivo di confisca è stato adottato nei seguenti casi:

-se il conducente del veicolo guidava sotto l'influenza dell'alcool, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), proprio come nell'esempio che abbiamo fatto all'inizio;

-se il conducente che guidava il veicolo sotto l'influenza dell'alcool ha provocato un incidente stradale;

-se il conducente del veicolo ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;

-se il conducente del veicolo guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

-se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provocaha provocato un incidente stradale.

Chi può chiedere l'assegnazione dei veicoli confiscati?

L'art. 214 ter del codice della strada prevede che l'assegnazione dei veicoli confiscati possa essere richiesta dagli organi di polizia, dagli altri organi dello Stato oppure dagli enti pubblici non economici. Oltre a chiarire chi sono i soggetti che possono fare richiesta di assegnazione dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, l'art. 214 ter del codice della strada stabilisce anche le finalità a cui tali soggetti devono destinare i veicoli che dovessero venir loro assegnati.

Nello specifico, se la richiesta di assegnazione proviene dagli organi di polizia, i veicoli eventualmente assegnati dovranno essere destinati:

-priopritariamente, ad attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

-in via subordinata, ad altre finalità.

Se, invece, la richiesta di assegnazione proviene dagli altri organi dello Stato oppure da enti pubblici non economici, i veicoli eventualmente assegnati dovranno essere destinati ad un'attività che coinvolga uno dei seguenti settori:

-giustizia;

-protezione civile;

-tutela ambientale.

Che cosa succede se nessuro richiede l'assegnazione dei veicoli confiscati?

Nell'eventualità che né gli organi di polizia, né gli altri organi dello Stato o gli enti pubblici non economici presentino una richiesta di assegnazione dei veicoli confiscati, l'art. 241 ter del codice della strada stabilisce che a questo punto i veicoli confiscati dovranno essere messi in vendita mediante asta giudiziaria.

Tuttavia, se la vendita dovesse apparire antieconomica (perché, per esempio, il veicolo è troppo datato per consentire di recuperare una somma tale da coprire le spese di procedura), l'art. 214 ter del codice della strada prevede che con un provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze può essere disposta la cessione gratuita del veicolo oppure, se neanche questa è possibile, la distruzione del veicolo stesso. Sia nel caso in cui il veicolo dovesse essere ceduto gratuitamente, sia qualora il veicolo dovesse essere distrutto, il relativo provvedimento dovrà essere comunicato per le dovute iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico.



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