Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 215 codice della strada: Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’articolo 203.
COMMENTO
L’art. 215 del codice della strada si occupa di stabilire quali sono le formalità che devono essere osservate per applicare la sanzione accessoria della rimozione o del blocco dei veicoli, le conseguenze e i rimedi previsti contro l’applicazione di tale sanzione.
In che cosa consiste la rimozione o il blocco dei veicoli?
Innanzitutto, dobbiamo chiarire che la rimozione o il blocco dei veicoli costituisce una sanzione accessoria, ossia una sanzione che si applica in aggiunta al pagamento della multa nei casi previsti dalla legge. Il codice della strada [1] stabilisce che la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo si applica nei seguenti casi:
- se il veicolo è stato parcheggiato in una strada o in un tratto di strada in cui l’ente proprietario della strada (per esempio il Comune nel caso di strada comunale), con apposita ordinanza, ha stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale. In questo caso, tuttavia, il segnale di divieto di sosta deve essere integrato con l’apposito pannello aggiuntivo che deve indicare la rimozione forzata;
- se il veicolo sosta in una strada urbana a senso unico di marcia o nei punti in cui la sosta è vietata dal codice della strada [2] come, per esempio, sui marciapiedi, nelle gallerie, negli spazi riservati agli autobus, allo sbocco dei passi carrabili o nelle aree pedonali;
- in tutti gli altri casi in cui la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- quando il veicolo è stato lasciato in sosta violando le disposizioni provvisoriamente emanate dall’ente proprietario della strada per svolgere attività di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Per esempio, nel caso in cui tu abbia parcheggiato la macchina proprio in corrispondenza dello sbocco di un passo carrabile, al pagamento di una multa di importo compreso tra i 42 euro e i 173 euro si aggiungerà la sanzione accessoria della rimozione o del blocco della tua macchina.
Qual è la differenza tra la rimozione e il blocco dei veicoli?
Supponiamo che tu abbia parcheggiato la macchina in un’area riservata alla circolazione dei pedoni, infrangendo il divieto di sosta che era stato debitamente segnalato con l’apposito cartello. I vigili urbani intervenuti per accertare l’infrazione commessa potranno decidere, innanzitutto, di procedere alla rimozione forzata del veicolo. In questo caso, dunque, la macchina sarà trasportata o trainata in un apposito luogo di custodia, in modo da liberare l’area abusivamente occupata dal veicolo in sosta.
Se, invece, i vigili urbani dovessero ritenere possibile procedere al blocco del veicolo, lasceranno la tua macchina nel punto in cui è stata parcheggiata, seppure in violazione del divieto di sosta, ma provvederanno a bloccare le ruote con gli appositi attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli, meglio conosciuti con il nome di ganasce.
In ogni caso, comunque, i vigili urbani dovranno annotare l’avvenuta applicazione della sanzione accessoria nel verbale di contestazione, che dovrà esserti notificato nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Come si ottiene la restituzione o la rimozione del blocco?
In primo luogo, devi sapere che la rimozione del blocco o la restituzione del veicolo potranno essere ottenute indipendentemente dal pagamento della multa. In pratica, se hai parcheggiato la tua macchina in corrispondenza dello sbocco di un passo carrabile, e ti sono state comminate la multa di importo compreso tra i 42 euro e i 173 euro e la sanzione accessoria della rimozione forzata, potrai ottenere la restituzione della macchina anche senza aver prima pagato la multa per divieto di sosta.
Per poter rientrare in possesso del veicolo che è stato rimosso o bloccato, la prima cosa da fare è quella di recarti presso l’ufficio o il comando da cui dipendono gli agenti che ti hanno comminato la sanzione. Qui riceverai tutte le informazioni sugli adempimenti che devi espletare per ottenere la restituzione della macchina o per farne rimuovere il blocco. Ti segnaliamo, comunque, che potresti trovare queste informazioni anche sui siti internet dei Comuni, per esempio, nel caso in cui la rimozione o il blocco siano stati applicati dalla Polizia Municipale.
In linea di massima, tuttavia, per ottenere la restituzione del tuo veicolo dovrai recarti presso l’ufficio o il comando da cui dipendono gli agenti che ti hanno comminato la sanzione e farti rilasciare il nulla osta alla restituzione. Munito del nulla osta e di un documento di riconoscimento, dunque, potrai presentarti presso il luogo in cui è custodito il veicolo e rientrare materialmente in possesso dello stesso. Prima, però, dovrai pagare le spese di intervento, rimozione e custodia direttamente alla ditta intervenuta con il carro attrezzi e che gestisce il deposito. In questo caso, ti converrà affrettarti a richiedere la restituzione perché le spese di custodia sono calcolate in base al numero dei giorni che il veicolo rimane presso il luogo di custodia.
Per ottenere la rimozione del blocco, invece, anche in questo caso dovrai recarti presso l’ufficio o comando da cui dipendono gli agenti che ti hanno comminato la sanzione per richiedere che venga rimosso il blocco. In questo caso, prima che si provveda a rimuovere la ganasce dalle ruote della tua macchina, dovrai pagare le spese sostenute per l’intervento, l’applicazione e la rimozione del blocco alla ditta incaricata.
Attenzione! Se entro 180 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione non provvedi a richiedere la restituzione del veicolo o la rimozione del blocco, il veicolo potrà essere venduto o demolito. Se viene venduto, il ricavato servirà a coprire sia l’importo della multa non pagata, sia l’importo delle spese di rimozione, custodia e blocco. L’eventuale residuo, invece, ti verrà restituito.
Quali sono i rimedi contro la rimozione o blocco del veicolo?
L’art. 215 del codice della strada prevede che contro la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo è possibile proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione. Ovviamente, potrai anche proporre ricorso direttamente contro il verbale di contestazione sia al Giudice di Pace sia al Prefetto.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che se la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata del veicolo viene disposta nel caso in cui il veicolo parcheggiato costituisce grave intralcio alla circolazione, l’obbligo di pagare le spese di deposito connesse alla custodia del veicolo decorre dal momento in cui la sanzione accessoria viene materialmente applicata e non dal momento successivo, costituito dalla comunicazione all’intestatario del veicolo fatta con la notifica del verbale di contestazione.
Cass. sent. n. 25395/2007