Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 218 codice della strada: Sanzione accessoria della sospensione della patente

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
COMMENTO
L’art. 218 del codice della strada si occupa di indicare quali sono le formalità che devono essere osservate per procedere all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, i rimedi previsti contro il provvedimento che dispone la sospensione e le sanzioni che si applicano nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del provvedimento di sospensione.
In che cosa consiste la sospensione della patente?
Innanzitutto, dobbiamo chiarire che la sospensione della patente di guida costituisce una sanzione accessoria, ossia una sanzione che si applica in aggiunta al pagamento della multa nei casi previsti dalla legge. Per esempio, l’art. 142 del codice della strada sanziona, tra gli altri, il superamento del limite massimo di velocità di oltre 40 km/h ma entro i 60 km/h. In questo caso, oltre al pagamento di una multa di importo compreso tra i 544 euro e i 2.174 euro, è prevista, in aggiunta, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
La sospensione della patente comporta il divieto di guidare per tutta la durata della sospensione; pertanto, se la sospensione della patente viene disposta nei tuoi confronti, ti è assolutamente impedito di metterti al volante perché altrimenti potresti incorrere in spiacevoli ed ulteriori conseguenze.
Come si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente?
Se hai commesso una violazione del codice della strada che, come nell’esempio precedente, oltre alla multa prevede l’applicazione della sospensione della patente, gli agenti di polizia che ti hanno contestato l’infrazione dovranno osservare le seguenti formalità:
- ritirarti la patente;
- annotare nel verbale di contestazione che hanno proceduto al ritiro della patente;
- rilasciarti un permesso provvisorio di guida per consentirti di condurre il veicolo nel luogo di custodia da te indicato;
- annotare nel verbale di contestazione il luogo di custodia del veicolo che hai indicato;
- trasmettere, entro 5 giorni, la patente che ti è stata ritirata unitamente al verbale di contestazione al Prefetto.
Nello stesso termine di 5 giorni, essendo stato privato della patente, potrai inviare al Prefetto una richiesta per ottenere un permesso provvisorio di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, se ti è impossibile o estremamente difficoltoso raggiungere il posto di lavoro oppure se possiedi i reguisiti previsti dalla legge per le persone portatrici di handicap.
Ricevuti la patente, il verbale di contestazione e (eventualmente) la tua richiesta, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, il Prefetto dovrà emanare l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo in cui tale sospensione avrà effetto e se la tua richiesta di ottenere un permesso provvisorio di guida è accolta. Attenzione, però! In questo caso, infatti, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Per esempio, supponiamo che la patente ti venga sospesa per 30 giorni e che, contemporaneamente, ti venga rilasciato un permesso per poter guidare per 1 ora ogni giorno in modo da poter raggiungere il tuo posto di lavoro. Il numero delle complessive ore di permesso, allora, è pari a 30; il doppio delle complessive ore di permesso è 60, corripondenti a 2 giorni e 12 ore che, arrotondati per eccesso, corrispondono a 3 giorni. Pertanto, il periodo di sospensione della patente non sarà pari a 30 giorni ma a 33 giorni.
Emessa l’ordinanza di sospensione, il Prefetto dovrà provvedere a notificartela immediatamente. Scaduto il periodo di sospensione, infine, sarà sempre il Prefetto che si adopererà per restituirti la patente.
Ricorda! In caso di permesso provvisorio, porta sempre con te l’ordinanza di sospensione in modo che tu possa mostrarla agli agenti di polizia nel corso di eventuali controlli.
Quali sono i rimedi previsti per contestare l’ordinanza di sospensione?
Dopo la notifica dell’ordinanza di sospensione, qualora tu ritenessi tale provvedimento illegittimo, perché, per esempio, notificato in ritardo, la legge ti consente di proporre ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza di sospensione. Altrimenti, potresti anche decidere di opporti al verbale di contestazione con il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
E’ possibile riavere la patente per ragioni di lavoro?
Al di là della possibilità di ottenere un permesso temporaneo di guida per un massimo di tre ore al giorno, la legge non prevede la possibilità di ottenere la restituzione della patente per ragioni di lavoro. Supponiamo, tuttavia, che il tuo lavoro comporti la necessità di affrontare diversi spostamenti nell’arco della giornata per recarti dai tuoi clienti: in questo caso non ti basterà ottenere un permesso per un massimo di tre ore giornaliere e ciò, ovviamente, potrebbe mettere a rischio i tuoi guadagni ed incidere negativamente sulla tuo quotidianità.
Per questi motivi, in circostanze simili, la giurisprudenza [1] ha ammesso la possibilità che possa esserti restituita la patente per ragioni di lavoro. I giudici, però, hanno anche stabilito che non ci si può mettere al volante in qualsiasi momento della giornata, ma solo nelle ore lavorative (dalle 8:00 alle 16:00, per esempio) e ad esclusione dei giorni in cui non si lavora (per esempio, il sabato e la domenica).
Leggi qui per saperne di più su come evitare la sospensione della patente per ragioni di lavoro.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 218 del codice della strada?
Se, nonostante la sospensione della patente, sei sorpreso a circolare, l’art. 218 del codice della strada prevede il pagamento di una multa di importo compreso tra i 2.050 euro e gli 8.202 euro e, in aggiunta, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Le stesse sanzioni si applicano nel caso in cui, sebbene tu abbia ricevuto il permesso per poter guidare in determinate ore del giorno, sei sorpreso a guidare in ore diverse rispetto a quelle stabilite nel provvedimento del Prefetto. Ricorda, infine, che se commetti tali violazioni più di una volta, alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si sostituirà la sanzione accessoria più grave della confisca del veicolo.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni previste dall’art. 218 del codice della strada si applicano sia se si è sorpresi a circolare dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione, sia se si è sorpresi a circolare nel periodo di tempo che intercorre tra il ritiro materiale della patente da parte degli agenti e l’adozione dell’ordinanza di sospensione da parte del Prefetto.
Cass. sent. n. 23457/2011
La Corte di Cassazione ha chiarito che se l’ultimo giorno a disposizione del Prefetto per emanare l’ordinanza di sospensione cade in un giorno festivo, il termine di quindici giorni dal ricevimento del verbale di contestazione e della patente sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
Cass. sent. n. 7017/2006