Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 219-bis codice della strada: Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e’ disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e’ commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.
2. Le disposizioni dell’articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 126-bis del Codice della strada.
3. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 126-bis del Codice della strada.
Commento
Tuo figlio ha compito 14 anni da qualche mese e ti ha convinto a regalargli il motorino. Lo hai iscritto a scuola guida e lui si è impegnato per ottenere il tanto agoniato patentino. Sebbene tu sia particolarmente fiducioso nelle capacità di guida di tuo figlio e nella sua diligenza, le raccomandazioni non sono mai troppe. Le volte in cui gli hai intimato di andare piano o gli hai ricordato di mettere il casco, ormai, non si contano più. Per non parlare di quando esce insieme ai suoi amici il sabato sera: sicuramente, prima di uscire, ti raccomanderai con lui affinché stia lontano da alcool e droghe che, oltre ad essere pericolosi per la salute, possono alterare le sue capacità psico-fisiche, esponendolo al rischio di provocare un incidente stradale.
In quanto genitore, in questi casi, è bene che tu sappia quali sono le conseguenze in cui potrebbe incorrere tuo figlio. Ovviamente, se tuo figlio dovesse commettere una violazione del codice della strada, gli sarà certamente comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, a seconda dell'infrazione commessa, potrebbe risultare applicabile una sanzione amministrativa accessoria: per esempio, per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h è prevista la sospensione della patente di guida.
Tuttavia, alcune delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, non si applicano ai minori di 18 anni. In proposito, l'art. 219-bis del codice della strada si occupa proprio di disporre la inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni, prevedendo l'applicazione di una diversa sanzione accessoria.
Che cosa prevede l'art. 219-bis del codice della strada?
Come abbiamo già accennato, l'art. 219-bis del codice della strada stabilisce che tutte le volte in cui il codice della strada prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consistenti nel ritiro, nella sospensione e nella revoca della patente di guida, se il conducente è minorenne, le stesse non si applicano.
Per esempio, il codice della strada dispone la sospensione della patente di guida quando, da una violazione delle norme del codice della strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone. Supponiamo, dunque, che tuo figlio, effettuando una svolta non consentita, e violando dunque le norme del codice della strada, provochi un incidente in cui il conducente dell'altro veicolo riporti delle lesioni tali da tenerlo in ospedale per qualche settimana. In questo caso, se tuo figlio avesse più di 18 anni, andrebbe incontro alla sospensione della patente. Ma, in base a quanto prevede l'art. 219-bis del codice della strada, la sospensione della patente risulta essere una sanzione accessoria inapplicabile perché tuo figlio è minorenne.
Allo stesso modo, per esempio, il codice prevede la revoca della patente di guida in caso di recidiva per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Supponiamo, dunque, che tuo figlio venga beccato per ben due volte alla guida del suo motorino sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Anche questa volta, l'art. 219-bis del codice della strada prevede l'inapplicabilità della revoca della patente perché tuo figlio ha meno di 18 anni.
L'art. 219-bis del codice della strada prevede l'applicazione di sanzioni diverse per i conducenti minorenni?
Ovviamente, se una violazione del codice della strada viene commessa da un conducente minorenne, non per questa risulta essere meno grave. Anzi! L'art. 219-bis del codice della strada, infatti, anche se prevede l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni, dispone nondimeno che ai conducenti minorenni si applicano le disposizioni previste dall'art. 128 commi 1-ter e 2 del codice della strada. Ma cosa prevedono queste disposizioni?
Innanzitutto, si stabilisce che per i conducenti minorenni, nel casi in cui dovrebbero trovare applicazione la sospensione, la revoca e il ritiro della patente, è disposta invece la revisione della patente di guida. In pratica, bisognerà nuovamente sottoporsi all'esame di idoneità tecnica e alla visita medica presso la commissione medica locale per accertare la sussistenza dei requisiti psico-fisici. Detto in altri termini, negli esempi che abbiamo fatto prima, tuo figlio dovrà rifare l'esame della patente e dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
In questo caso, dunque, bisognerà conseguire l'esito positivo dell'esame di idoneità e l'idoneità psico-fisica entro il termine prescritto. Nel caso in cui entro detto termine il titolare della patente di guida dovesse rifiutare di sottoporsi agli accertamenti per la revisione della patente di guida, non si potrà più circolare, anche se non c'è stata la sospensione, la revoca e il ritiro della patente. Inoltre, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una multa di importo compreso tra i 168 e i 679 euro.