Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 219 codice della strada: Revoca della patente di guida

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.
COMMENTO
Quando si parla di revoca della patente si intende quel provvedimento con il quale si procede alla cancellazione cioè all‘annullamento in via permanente del documento di guida. Il nostro legislatore ha previsto diverse ipotesi in cui si applica tale misura, disciplinandole in primis, negli articoli 120 e 130 del Codice della Strada, a cui fa anche riferimento l’art. 219, 1 comma, del Codice della Strada.
La revoca ex art. 120 del Codice della Strada
L’art. 120 del Codice della Strada prevede l’applicazione della revoca per mancanza dei requisiti morali cioè quando i titolari della patente sono soggetti ritenuti socialmente pericolosi come ad esempio i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, le persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione o quelle condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni. In questi casi viene disposta la revoca poiché si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.
La revoca ex art. 130 del Codice della Strada
A sua volta l’art. 130 del Codice della Strada prevede la revoca nei casi di:
1) sopravvenuta mancanza dei requisiti psicofisici prescritti;
2) sopravvenuta inidoneità tecnica alla guida, come nel caso del titolare della patente che in sede di revisione, disposta ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, non risulti più abile alla guida;
3) sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero.
Chi dispone la revoca ex articoli 120 e 130 del Codice della Strada
La revoca sarà disposta dal Prefetto del luogo della commessa violazione, se si è in presenza di uno dei casi previsti dell’art. 120 del Codice della Strada, costituendo una sanzione accessoria, che si applica cioè, in aggiunta a quella principale.
Verrà disposta dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nei casi previsti dall’art. 130 del Codice della Strada.
La revoca ex art. 219 del Codice della Strada
Altri casi di revoca sono poi, previsti specificatamente dall’art. 219 del Codice della Strada. Si tratta di quelli dovuti a motivi di condotta (ad esempio quando il titolare circola durante il periodo di sospensione della patente oppure percorre contromano autostrade o strade extraurbane oppure nel caso in cui il titolare della patente guida in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 tonnellate) o a recidiva, ossia determinati dalla ricaduta nell’infrazione del superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità o della guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Anche in questi casi la revoca costituisce una sanzione accessoria e pertanto, l’organo, l’ufficio o comando che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
La revoca della patente per motivi di condotta ad una persona che fa il conducente di professione (es. camionisti, autisti di autobus ecc.) costituisce anche giusta causa di licenziamento.
Nel caso di revoca per recidiva (guida in stato di ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti o nel caso di superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio) il titolare della patente revocata potrà comunque ottenerne un’altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi almeno due anni dalla revoca (tre anni in particolari casi).
Se il titolare possedeva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà quindi osservare tutte le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, ricevere un decurtamento dei punti maggiore da un terzo al doppio rispetto agli altri conducenti.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (guida in stato di ebbrezza), non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. I tre anni per la richiesta della nuova patente decorrono dalla sentenza definitiva di condanna e non dal momento dell’infrazione.
Come ottenere la patente dopo la revoca
Ad eccezione del caso di perdita permanente dei requisiti psicofisici, dove il provvedimento di revoca della patente è definitivo, nelle altre ipotesi è possibile agire per ottenere nuovamente il documento di guida.
Se la perdita dei requisiti psicofisici è temporanea, nel momento in cui l’impedimento che ha determinato la revoca della patente è cessato, l’interessato potrà sottoporsi a una nuova visita psicofisica per ottenere di nuovo il documento di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 del Codice della Strada. Ciò vuol dire che se la persona era già titolare di una patente di tipo C o D, può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B.
Negli atri casi chi ha subito il provvedimento di revoca della patente può optare per la proposizione di un ricorso al Ministero dei Trasporti per tentare di ottenere la restituzione del documento di guida senza attendere i tempi previsti dal Codice della Strada.
Pertanto, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di revoca della patente, l’interessato potrà proporre ricorso al Ministero dei Trasporti che deciderà nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile.
SANZIONI
Chiunque guida un veicolo dopo che la sua patente è stata revocata, commette l’illecito di guida senza patente. La revoca della patente, infatti, ne comporta l’inefficacia assoluta e permanente, equivalendo, in sostanza, alla sua mancanza. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, così come previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada.
GIURISPRUDENZA
In una recente sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che qualora il Prefetto abbia emesso un provvedimento di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, la comminatoria della sanzione accessoria (la revoca appunto) è un “effetto legale del reato” e presuppone comunque l’accertamento dello stesso, riconducibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Ne consegue che, anche in tal caso, ai sensi dell’art. 219, 3 comma, del Codice della Strada, la durata del periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente è di tre anni a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.
Consiglio di Stato – III sez. – sentenza n. 5491 del 21-09-2018
In precedenza il Tribunale di Sondrio aveva stabilito che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, deve essere intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione.
Tribunale di Sondrio, sentenza n. 144/2016
Particolarmente importante anche una sentenza del Tribunale di Siena pronunciata sulla questione del computo del “presofferto” ovvero del periodo di sospensione cautelare della patente. Nel calcolo del triennio di revoca della patente di guida, sostiene il Tribunale di Siena, non è possibile scontare l’eventuale periodo di sospensione cautelare della licenza. La natura giuridica della sospensione cautelare è infatti molto diversa da quella della revoca.
Tribunale di Siena, sentenza n. 651/2016