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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 220 codice della strada: Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

Commento

Quando commetti una violazione del codice della strada, solitamente, ti capiterà di dover pagare una multa o, al massimo, di non circolare per qualche tempo perché, per esempio, incorrerai nella sospensione della patente di guida. In ogni caso, comunque, sarai soggetto a sanzioni amministrative che possono essere pecuniare oppure amministrative.

Potrebbe accadere, tuttavia, che la violazione di una norma del codice della strada comporti la commissione di un reato a cui non seguirà l'applicazione di una sanzione amministrativa ma l'applicazione di una sanzione penale.

Per esempio, guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, violando l'art. 187 comma 1 del codice della strada, comporterà le sanzioni penali consistenti nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e nell'arresto da sei mesi ad un anno.

Allo stesso modo, chiunque non ottemperi all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona a seguito di un incidente ricollegabile al suo comportamento, violando l'art. 189 comma 1 del codice della strada, sarà soggetto all'applicazione di una sanzione penale consistente nella reclusione da sei mesi a tre anni.

Cosa succede, dunque, in questi casi? Quando si commette una violazione del codice della strada, gli agenti di polizia, i carabinieri oppure i vigili urbani che hanno accertato l'infrazione provvedono a redigere il verbale di accertamento provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative ed, eventualmente, a trasmettere gli atti al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti che gli competono. Tuttavia, se la violazione del codice della strada comporta la commissione di un reato, come devono comportarsi gli agenti accertatori? Saranno loro ad applicare le sanzioni penali che ne conseguono?

A tal proposito, è l'art. 220 del codice della strada a stabilire a chi compete l'accertamento e la cognizione dei reati previsti dal codice della strada.

Che cosa prevede l'art. 220 del codice della strada?

Diciamo subito che, se dalla violazione del codice della strada deriva la commissione di un reato, polizia, carabinieri o altre forze dell'ordine non possono di certo applicare le sanzioni penali perché solo il giudice penale, a seguito di un giusto processo, può decidere se sussiste la responsabilità penale in capo a chi ha commesso il fatto consistente, appunto, in una violazione del codice della strada. Solo se il giudice penale ritiene la sussistenza della responsabilità penale, dichiarandola con sentenza, applicherà di conseguenza le sanzioni penali.

L'art. 220 del codice della strada, infatti, prevede che se le violazione del codice della strada costituiscono un reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero. Per esempio, la polizia che accerta che guidavi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dovrà avvertire senza ritardo il P.M.

A questo punto, si terrà un regolare processo, all'esito del quale, se il giudice penale accerterà la sussistenza della responsabilità penale, il cancelliere del giudice provvederà a trasmettere la sentenza o il decreto penale di condanna al prefetto affinché provveda ad annotarli sulla patente di guida del trasgressore.

Cosa succede se il fatto comunicato al pubblico ministero non integra un reato?

Dobbiamo chiederci, adesso, che cosa succede se, una volta comunicati i fatti che integrerebbero un reato al Pubblico Ministero, alla fine l'autorità giudiziaria si rende conto che quella violazione del codice della strada non costituisce un reato ma comporta la semplice applicazione di una sanzione amministrativa.

In questo caso, l'art. 220 del codice della strada stabilisce che l'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, dovrà rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato. Questo, affinché l'ufficio o comando che ha accertato la commissione dell'infrazione stradale provveda ad applicare le sanzioni amministrative previste nel caso di specie dal codice della strada, a redigere il verbale di accertamento e a notificarlo al trasgressore.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. In pratica, se si porta a conoscenza del giudice penale un fatto che costituisce una violazione del codice della strada da cui deriva la sola applicazione di una sanzione amministrativa, perché non si ritiene sussistente alcuna ipotesi di reato, il giudice penale deve restituire gli atti all'ufficio o comando che ha accertato la commissione dell'infrazione stradale.

Cass. sent. n. 21578/2016



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