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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 221 codice della strada: Connessione obiettiva con un reato

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

Commento

L'art. 221 del Codice della Strada disciplina la connessione obiettiva con un reato, ossia il caso in cui la condotta di un utente della strada, oltre a costituire illecito amministrativo, abbia anche rilevanza penale e quindi debba essere considerata reato. Quando si verifica questa circostanza, il giudice penale è competente anche per applicare la sanzione amministrativa, a condizione però che il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta. Quest'ultimo, infatti, estingue l'illecito amministrativo e di conseguenza se l'interessato se ne avvale non vi sarà più alcuna sanzione amministrativa da applicare. Se si verifica l'ipotesi di connessione, l'agente accertatore deve contestare immediatamente l'illecito al trasgressore e, se l'interessato non paga, trasmettere il verbale all'autorità giudiziaria.

Il secondo comma dell'articolo disciplina invece l'ipotesi in cui la competenza del giudice penale per l'applicazione della sanzione amministrativa venga meno perché è lo stesso procedimento penale che si chiude per l'estinzione del reato o per la mancanza del presupposto per procedere, ad esempio della querela, se richiesta (c.d. condizione di procedibilità). Il giudice penale restituisce quindi gli atti al comando o all'ufficio che gli avevano comunicato l'esistenza di un possibile reato perché procedano contro il trasgressore solo per la violazione amministrativa. Naturalmente, in questo caso i termini entro cui procedere saranno calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio o il comando ricevono gli atti dal giudice.

Che cos'è la connessione obiettiva?

Ma vediamo più in dettaglio cosa si intende per connessione obiettiva. In generale essa indica l'esistenza di più fatti giuridici legati tra loro perché hanno in comune uno o più elementi. Se parliamo di circolazione stradale è evidente che il concetto vada applicato a quei comportamenti che costituiscono, nello stesso tempo, violazioni di norme del Codice della Strada e del Codice Penale. Un classico esempio è costituito da un incidente stradale provocato dall'omessa precedenza di un automobilista che abbia anche causato lesioni personali all'altro soggetto. In questo caso, infatti, la stessa condotta (l'omessa precedenza) configura una violazione amministrativa ma anche un reato a causa delle lesioni procurate. Chiaramente se manca la violazione amministrativa perché, tornando all'esempio, l'automobilista che ha provocato l'incidente non era tenuto a dare la precedenza viene a mancare anche il reato di lesioni personali.

Quando manca questo legame tra fatti giuridici non si ha connessione obiettiva. Anche se l'esistenza di una violazione amministrativa e di un reato possono comunque esserci nell'ambito dello stesso contesto: ad esempio, se un automobilista trova un agente nel momento in cui quest'ultimo sta redigendo un verbale per divieto di sosta, si arrabbia e lo aggredisce fisicamente, ci potrà essere il reato di lesioni personali, anche se esso non sarà connesso al divieto di sosta. In questo caso, infatti, il nesso è solo occasionale in quanto non è stato il parcheggio vietato ad aver provocato le lesioni all'agente, o, in altre parole, l'illecito amministrativo è stato solo l'occasione, il pretesto, per commettere il reato.

Altro esempio analogo può essere quello di un automobilista a cui venga contestato l'eccesso di velocità e contestualmente l'agente si accorga che il veicolo è stato rubato.

L'estensione della competenza del giudice penale

La connessione comporta un'estensione della competenza del giudice penale il quale potrà applicare anche le sanzioni amministrative previste. Ciò perché il legislatore ha ritenuto opportuno che i due procedimenti, amministrativo e penale, siano riuniti e vi sia un unico soggetto giudicante (c.d. economia giuridica o processuale).

Perché vi sia riunione occorre però, oltre alla connessione obiettiva, anche che non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta, entro 60 giorni.

Questa condizione è essenziale perché il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento amministrativo con la conseguenza che non vi sarà più alcuna sanzione amministrativa da applicare e quindi rimarrà in campo, per così dire, solo il procedimento penale.

Pertanto, nel caso in cui l'organo accertatore si accorga che dall'illecito amministrativo possa, anche in ipotesi, derivare un reato, dopo aver provveduto alla contestazione o alla notifica dell'illecito ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria[1].

Se poi sia avviato un procedimento penale e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il giudice penale dovrà decidere anche se applicare le sanzioni amministrative previste per il suddetto illecito amministrativo oppure no.

I reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

Alcuni tra i più frequenti casi di connessione tra illeciti amministrativi e reati si verificano con riguardo ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali[2].

Con queste nuove ipotesi di reato il legislatore ha provato a contrastare in modo più efficace il fenomeno degli incidenti stradali più gravi, che causano la morte o lesioni personali gravi o gravissime. Si tratta quindi di tutti quei casi in cui i reati di omicidio o lesioni personali gravi o gravissime sono commessi specificamente con violazioni delle norme del Codice della Strada.

La redazione del verbale

Da sottolineare che in questi casi spetta all'organo accertatore indicare espressamente nel verbale che esiste la connessione tra gli illeciti amministrativi contestati e i reati di omicidio stradale e/o lesioni personali gravi o gravissime; ciò allo scopo di informare il trasgressore che un eventuale ricorso andrà presentato al giudice penale competente anziché all'autorità amministrativa, tenuto anche conto della circostanza che si tratta di reati perseguibili d'ufficio. Quindi è l'agente di polizia che verbalizza a riconoscere l'esistenza della connessione obiettiva: egli è infatti ritenuto il soggetto più idoneo perchè si reca sul luogo dell'incidente.

Questa disposizione non si applica invece in caso di connessione dell'illecito amministrativo con il reato di lesioni personali lievi o lievissime. In tal caso la valutazione in merito all'esistenza della connessione è lasciata al giudice penale, tenuto anche conto della circostanza determinante che si tratta di un reato perseguibile a querela di parte. Pertanto, mancando la querela, la competenza rimarrà all'autorità amministrativa.

In altre parole, per i reati a querela di parte la competenza del giudice penale sarà estesa anche all'applicazione delle sanzioni amministrative solo ove la querela vi sia (e quindi sia stato avviato il procedimento penale) e dopo aver verificato l'esistenza della connessione obiettiva, verifica che in questo caso spetta allo stesso giudice penale e non all'agente che ha elevato il verbale. Condizione imprescindibile perché vi sia tale estensione, giova ripeterlo, è che non sia stato effettuato il pagamento del verbale in misura ridotta[3]. 

Il ricorso al Prefetto

Tolti i casi in cui il ricorso dell'interessato va presentato al giudice penale, ossia qualora la connessione obiettiva sia stata valutata esistente riguardo ad un reato perseguibile d'ufficio, il trasgressore può presentare ricorso al Prefetto avverso il verbale [4].

Ma se anche in questo caso vi sia connessione obiettiva (e quindi querela) il giudice penale sarà competente anche per l'applicazione delle sanzioni previste per l'illecito amministrativo. Pertanto il ricorso nel frattempo presentato al Prefetto rimarrà sospeso; di più, se il Prefetto ha già emesso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, tale provvedimento, se impugnato davanti al Giudice di Pace competente, potrà essere revocato per incompetenza originaria ad emetterlo dell'autorità amministrativa.

Da sottolineare una distinzione importante tra il potere sanzionatorio del Prefetto e quello del giudice penale nel caso in cui quest'ultimo sia chiamato a sanzionare anche l’illecito amministrativo: infatti, mentre il primo è vincolato dalla disposizione secondo cui deve applicare una sanzione che non sia inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione [5], tale vincolo non esiste per il giudice penale che dovrà decidere semplicemente di applicare una sanzione tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge, più naturalmente l’addebito di eventuali spese.

In entrambi i casi, per determinare l'ammontare della sanzione sarà necessario tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche[6].

Casi di cessazione della connessione obiettiva

I casi in cui non vi sia connessione sono essenzialmente due. Di uno abbiamo già parlato: si tratta della mancanza della cosiddetta condizione di procedibilità, ossia, in sostanza, la mancanza di querela di parte laddove, come nel caso di lesioni lievi o lievissime, sia necessariamente richiesta.

Il secondo è il caso della estinzione del reato: il giudice penale ha quindi proceduto ma, ad un certo punto, il reato si è estinto perché, ad esempio, sia maturata la prescrizione, o vi sia stata assoluzione, amnistia o indulto, oppure oblazione (estinzione del reato tramite il pagamento di una somma), laddove sia ammessa; può anche verificarsi il caso del perdono giudiziale, un provvedimento irrevocabile con cui il giudice può decidere per l'estinzione del reato, solo qualora sia stato commesso da un minorenne e purché ricorrano i requisiti previsti.

La restituzione degli atti all'autorità amministrativa. Cosa succede dopo?

Qualora si verifichi uno di questi casi, il giudice penale deve restituire gli atti all’autorità amministrativa perché questa proceda per quanto di sua competenza. Ci sono due aspetti giuridici da considerare: anzitutto, i termini ricominciano a decorrere dal momento in cui gli atti sono trasmessi dal giudice; in secondo luogo, non si applica il pagamento in misura ridotta. Nel caso sia pendente un ricorso al Prefetto esso dovrà essere definito con l’emissione di un’ordinanza ingiuntiva o di archiviazione.

[1] Art. 347 cod. proc. pen.

[2] Artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., introdotti dalla l. 23/03/2016 n. 41

[3] Circolare Min. interno, Dipartimento della PS, 25.3.2016 prot. n. 300/A/2251/16/124/68, paragrafo 7.

[4] art. 203 cod. strada.

[5] art. 204 co. 1 cod. strada.

[6] art. 195 co. 2 cod. strada.

Giurisprudenza annotata

L'art. 24 legge n. 689/1981, che devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato, si riferisce all'ipotesi in cui l'accertamento della violazione amministrativa costituisca antecedente necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato, e non invece all'ipotesi in cui la condotta sia parzialmente comune a un reato e a un illecito amministrativo

Cass. civ., sez. I, 3.8.1992 n. 9209

In caso di connessione fra una contravvenzione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e un delitto perseguibile d'ufficio, l'assoluzione dell'imputato, con qualsiasi formula, ripristina l'obbligo della contestazione della contravvenzione, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per il reato contravvenzionale, qualora non contestato

Cass. pen., sez. IV, 28.12.1995 n. 12625

La citazione della persona obbligata in solido con l'imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con reato non è obbligatoria nella circolazione stradale per la sua mancata previsione all'art. 221 Codice della Strada che costituisce disposizione speciale rispetto all'art. 24 legge n. 689/1981

Cass. pen., sez. IV, 20.8.1996 n. 8057

L'eventuale estinzione del procedimento amministrativo (ad es. per pagamento in misura ridotta o a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 203 CdS) per una violazione dalla quale dipenda l'accertamento di un reato (art. 221 CdS) non impedisce al giudice penale, ai fini dell'accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione e irrogare eventualmente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella fattispecie, il ricorrente, imputato di omicidio colposo aveva dedotto che, a seguito dell'avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell'art. 145, c. 10, CdS a lui contestata, il pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente)

Cass. pen., sez. IV, 16.5.1996 n. 4952

Nelle violazioni amministrative connesse a reati per la circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli artt. 221 e 222 del Codice della Strada dispongono la competenza del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale; ne consegue che il Prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche all'ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità

Cass. civ., sez. I, 22.4.1999 n. 4006

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 legge n. 689/1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della PA con la conseguenza che, se emessa dall'autorità amministrativa l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione può revocarla per incompetenza originaria della PA a emetterla.

Cass. civ., sez. I, 12/4/2000 n. 4638

La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 legge n. 689/1981, determina lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, solo nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tra reato di guida in stato di ebbrezza e illecito amministrativo di circolazione su strada extraurbana principale in retromarcia, prescindendo quest'ultimo dallo stato di ebbrezza del conducente.

È stata anche esclusa la connessione nel rapporto fra violazioni amministrative di guida di un veicolo senza carta di circolazione o senza copertura assicurativa e reato di guida senza patente, ancorché discendenti dal medesimo comportamento (Cass. civ., sez. I, 10.1.1989 n. 17).

Cass. civ., sez. I, 9.11.2006 n. 23925; 9.2.2005 n. 2630

In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al Prefetto.

Cass. pen. Sez. IV, 17-09-2015, n. 43003 

In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, Codice della Strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

Cass. pen., sez. IV, 09/01/2018, n. 6528

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso (nella fattispecie si faceva questione della giurisdizione del giudice penale sull'accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all'omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell'auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto; giurisdizione che il S.C. ha escluso, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).

Cass. pen., sez. IV, 24/05/2016 n. 21578; 16/01/2019 n. 1793



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