Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 222 codice della strada: Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1.Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e’ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e’ fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (2)
3. Il giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(1) Comma come modificato dall’art. 1 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”.
(2) Comma introdotto dall’art. 1 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”.
(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Commento
Supponiamo che tu abbia superato il limite di velocità consentito dalla legge e che una pattuglia della polizia stradale abbia rilevato l'infrazione con un autovelox. Se non è possibile contestarti immediatamente l'eccesso di velocità, gli agenti provvederanno a redigere l'apposito verbale di contestazione e poi a notificartelo. Nel verbale di contestazione, naturalmente, troverai anche l'indicazione della multa che dovrai pagare ed eventualmente anche del periodo di sospensione della patente di guida.
Lo stesso, tuttavia, non accade nel caso in cui dalla violazione di una delle norme del codice della strada sia derivato un danno grave alle persone. In questo caso, infatti, l'applicazione della sanzioni amministrative deve tener conto dell'eventualità che chi ha commesso l'infrazione stradale sia sottoposto a processo penale: non bisogna sottovalutare, infatti, che le conseguenze dell'infrazione stradale possano integrare gli estremi di un reato.
Supponiamo allora che a causa del superamento del limite di velocità venga investito un pedone, il quale, seppur non in pericolo di vita, riporterà una serie di lesioni molto gravi. Il responsabile, dunque, risponderà presumibilmente del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime nel caso in cui, per esempio, dovesse aver superato di oltre 50 km/h il limite di velocità massima consentita. Al di là della pena che gli sarà comminata nel caso in cui all'esito del processo penale dovesse essere accertata la sua responsabilità, il responsabile dovrà nondimeno pagare la multa per l'eccesso di velocità. Ma chi decide in questo caso l'importo della multa? E chi applica l'eventuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida? In proposito, l'art. 222 del codice della strada si occupa proprio di stabilire in che modo devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
Cosa stabilisce l'art. 222 del codice della strada?
L'art. 222 del codice della strada stabilisce innanzitutto che, se da una violazione del codice della strada derivano danni alle persone, è il giudice a dover applicare con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
Riprendendo l'esempio che abbiamo fatto, con la sentenza che condannerà l'automobilista che ha investito il pedone per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice si occuperà pertanto anche di comminare anche la multa e la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge.
L'art. 222 del codice della strada, inoltre, indica nel dettaglio anche l'entità delle eventuali sanzioni amministrative accessorie delle sospensione della patente o della revoca della patente. In particolare:
- se dalla violazione del codice della della strada deriva una lesione personale colposa, il giudice applicherà la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi;
- se dalla violazione del codice della della strada deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, il giudice applicherà la sospensione della patente fino a 2 anni;
- se vi è condanna per omicidio colposo, il giudice applicherà la sospensione della patente fino a 4 anni;
- se vi è condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime (come nell'esempio che abbiamo fatto), il giudice applicherà la sanzione accessoria della revoca della patente.
Si può riprendere la patente in caso di revoca?
Abbiamo detto che, in caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice dovrà applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. L'art. 222 del codice della strada non si limità però a tale prescrizione ma cidice anche quanto tempo deve passare dal proccedimento di revoca prima di poter conseguire una nuova patente di guida.
Innanzitutto, non è possibile conseguire una nuova patente di guida se non sono trascorsi 5 anni dal provvedimento di revoca nel caso di:
- condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- condanna per il reato di omicidio stradale.
E' previsto, poi, che non è possibile conseguire una nuova patente di guida se non sono trascorsi 10 anni dal provvedimento di revoca nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale commesso dal conducente di un veicolo a motore che:
- procedeva in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita:
- attraversava un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolava contromano;
- eseguiva una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- eseguiva il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Infine, non è possibile conseguire una nuova patente di guida se non sono trascorsi 15 anni dal provvedimento di revoca nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Giurisprudenza annotata
La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 222 del codice della strada nella parte in cui non consente di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca, quando i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di omicidio stradale non sono caratterizzati dalle aggravanti previste rispettivamente dagli articoli 590 bis e 589 bis del codice penale.
Corte Cost. sent. n. 88/2019